N. 198 ORDINANZA 10 - 18 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Diritti di autore - Trasmissioni radiofoniche e televisive -
 Autorizzazioni della S.I.A.E. - Criteri e rilascio subordinato al
 pagamento di una somma - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 e 180).
 
 (Cost., art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 171 e 180
 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto  d'autore
 e  di  altri  diritti  connessi  al suo esercizio"), promossi con due
 ordinanze emesse il 30 giugno 1984 dal Pretore di Ovada, iscritte  ai
 nn.  1177  e  1178  del  registro  ordinanze  1984 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50- bis e 47-  bis  dell'anno
 1985;
    Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E., nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  due procedimenti penali a carico di
 titolari di emittenti televisive  i  quali  avevano  trasmesso  opere
 facenti   parte   dei   repertori   S.I.A.E.   senza   la  prescritta
 autorizzazione, il Pretore di Ovada, con  due  ordinanze  di  analogo
 contenuto  emesse  il  30 giugno 1984 ha sollevato, in relazione agli
 artt. 3, 23, 41,  43,  53  e  97  della  Costituzione,  questioni  di
 legittimita'  costituzionale,  degli  artt.  180 e 171 della legge 22
 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del  diritto  d'autore  e  di  altri
 diritti connessi al suo esercizio"), nella parte in cui: 1) impongono
 al  titolare  di  emittenza  televisiva  o  radiofonica  di   munirsi
 dell'autorizzazione  alle  trasmissioni  della  S.I.A.E., concernente
 tutti gli autori del repertorio di queste e non  soltanto  coloro  le
 cui   opere   vengono   diffuse;   2)   assoggettano  la  concessione
 dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2,75 per  cento
 dei  proventi  lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i
 criteri  sulla  base  dei  quali  la  S.I.A.E.  concede  o  nega   le
 autorizzazioni;
      che,  a  parere  del giudice a quo, attraverso l'imposizione del
 pagamento della suddetta  somma,  si  realizzerebbe  un  prelievo  di
 natura tributaria che verrebbe a giovare agli autori le cui opere non
 sono  trasmesse,  pur  prescindendo,  nell'ammontare,  dal  numero  e
 dall'importanza delle opere utilizzate;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita depositando
 anche memoria nell'imminenza  dell'udienza  -  la  Societa'  Italiana
 degli  Autori  ed  Editori la quale ha chiesto che la questione venga
 dichiarata inammissibile od infondata;
      che le medesime conclusioni sono state precisate dall'Avvocatura
 dello Stato, intervenuta nei giudizi in rappresentanza del Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  entrambe  le  ordinanze  trattano con i medesimi
 argomenti le stesse questioni, si' che i due giudizi  possono  essere
 riuniti;
      che  l'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 171 della legge 22
 aprile 1941, n. 633, concerne la diffusione di opere altrui senza che
 se  ne  abbia  il  diritto  e  non e' diretta a sanzionare il mancato
 pagamento   alla   S.I.A.E.   del   compenso    per    il    rilascio
 dell'autorizzazione,  bensi'  il  mancato  consenso  dell'autore alla
 diffusione dell'opera;
      che,  inoltre,  se  l'attivita'  di  intermediario (svolta dalla
 S.I.A.E. con quel  carattere  di  preminenza  reso  necessario  dalle
 difficolta'  presentate  dal  controllo  dell'utilizzazione economica
 delle opere protette: Corte  cost.  sent.  13  aprile  1972,  n.  65)
 rappresenta  la  forma  piu'  diffusa di tutela del diritto d'autore,
 essa d'altronde non esclude tuttavia la possibilita'  di  un  diretto
 rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore;
      che,  quindi, non ricorre affatto tra la fattispecie di reato de
 qua e l'art. 180 della legge  citata  la  relazione  individuata  dal
 giudice   rimettente   -   risultando   ininfluente   la  prospettata
 illegittimita' della  seconda  norma  rispetto  alla  prima  -  e  la
 questione  relativa  e'  del tutto priva di rilevanza nel giudizio in
 corso  dinanzi  a  questi,  si'  che  il  giudizio  di   legittimita'
 costituzionale non puo' essere ammesso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171 e 180  della
 legge  22  aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di
 altri diritti connessi al suo esercizio"), sollevata dal  Pretore  di
 Ovada  in  relazione  agli  artt.  3,  23,  41,  43,  53  e  97 della
 Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di Consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0253