N. 210 SENTENZA 11 - 25 febbraio 1988
Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione. Regioni a statuto ordinario - Puglia - Sanita' pubblica - Enti ospedalieri - Consiglieri di amministrazione - Nomina - Controlli - Cessazione della materia del contendere(GU n.9 del 2-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'11 dicembre 1979, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 28 del Registro 1979, per conflitto di attribuzione derivante dalla deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia 22 gennaio 1979 e dalla lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1 febbraio 1979 relativa alla convocazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Barletta; Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto in fatto Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia del 22 gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1 febbraio 1979. Con la deliberazione della Giunta si e' stabilito che i consiglieri di amministrazione degli enti ospedalieri, di cui all'art. 9 l. n. 132 del 1968, una volta intervenuta la nomina, debbono essere convocati dal presidente uscente per l'insediamento; con la lettera del Presidente della Giunta e' stato diffidato il presidente uscente dell'Ospedale di Barletta a procedere a simile convocazione. Il ricorrente assume che gli atti impugnati impedirebbero alla Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il controllo di legittimita' sull'atto, che la Regione deve emanare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri ad essa trasferiti con gli artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. Si e' costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilita' e chiedendo comunque il rigetto del ricorso. Considerato in diritto La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968. Inoltre, l'art. 15, 9 comma, della medesima legge, prevedendo che "L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente", ha con cio' innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968, dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unita' sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in base al disposto dell'art. 49, 1 comma, della stessa l. n. 833 del 1978. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Puglia con il ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0279