N. 211 SENTENZA 11 - 25 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita' pubblica - Infermi di mente - Provvedimenti e trattamenti
 obbligatori - Poteri attribuiti al sindaco - Incompatibilita' con i
 poteri spettanti ai presidenti delle giunte provinciali del
 Trentino-Alto Adige - Non fondatezza.
 
 (Legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 2, ultimo comma, 3, primo,
 terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, e 8, secondo e
 terzo comma).
 
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 20)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2, ultimo
 comma, 3, commi primo, terzo, quarto e quinto, 4, 5, secondo comma, e
 8, commi secondo e terzo della legge 13 maggio 1978, n. 180, recante:
 "Accertamenti  e  trattamenti  sanitari  volontari  e   obbligatori",
 promosso  con  ricorso  del  Presidente  della  Giunta provinciale di
 Bolzano, notificato il 14 giugno 1978, depositato in  cancelleria  il
 23 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1978;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv.
 dello Stato Giorgio Azzariti per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.1. - Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23
 successivo, la Provincia Autonoma di Bolzano ha impugnato  gli  artt.
 2,  ultimo  comma,  3,  primo,  terzo,  quarto  e quinto comma, 4, 5,
 secondo comma, 8, secondo e terzo comma, della legge 13  maggio  1978
 n.  180,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 16 successivo, per
 contrasto con  l'art.  20  dello  Statuto  del  Trentino-Alto  Adige,
 approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
    La  ricorrente assume che la legge n. 180 del 1978, ogni volta che
 affida ai Sindaci compiti riferibili ai provvedimenti  nei  confronti
 dei malati di mente (artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e
 quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma), leda la
 competenza  relativa  alle  "attribuzioni  spettanti all'autorita' di
 pubblica sicurezza, previste  dalle  leggi  vigenti,  in  materia  di
 malati  di  mente",  la  quale  e' stata devoluta ai Presidenti delle
 Giunte Provinciali  dall'art.  20  dello  Statuto  del  Trentino-Alto
 Adige.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  con  atto  di
 intervento del 1› luglio 1978.
    L'Avvocatura   eccepisce,   innanzitutto,  l'inammissibilita'  del
 ricorso, in quanto che l'unica attribuzione in materia di  malati  di
 mente  spettante  al  Presidente  della  Giunta provinciale, in forza
 dell'art. 20 St. T.-A.A.,  sarebbe  quella  di  ordinare  in  via  di
 urgenza  il ricovero provvisorio, prevista dall'art. 2, 3› co., l. n.
 36 del 1904. Ma, poiche' tale  disposizione  sarebbe  stata  abrogata
 dall'art.  11 della l. n. 180 del 1978 e poiche' la norma abrogatrice
 non risulta impugnata dalla  ricorrente,  quest'ultima  non  potrebbe
 rivendicare per se' alcun'altra competenza in tale materia.
    L'Avvocatura  deduce,  comunque, anche l'infondatezza del ricorso,
 giacche' principio fondamentale della riforma attuata con la legge n.
 180   del   1978  sarebbe  quello  di  trasformare  il  problema  del
 trattamento dei malati di mente da problema  di  pubblica  sicurezza,
 quale  era  considerato  con  la  legge  n.  36 del 1904, in problema
 meramente sanitario.  Ad  avviso  dell'Avvocatura  il  ricorso  della
 Provincia  di  Bolzano  presupporrebbe,  invece,  che  l'attribuzione
 dell'art. 20 St.  T.-A.A.  abbia  comportato  la  "cristallizzazione"
 delle  leggi  e delle competenze assegnate al momento dell'entrata in
 vigore della norma statutaria. Ma tale assunzione non terrebbe  conto
 del  potere  dello Stato di modificare con legge ordinaria i principi
 fondamentali regolanti una materia di competenza regionale.
    Da ultimo, l'Avvocatura osserva che il detto art. 20 attribuirebbe
 la competenza ivi prevista al Presidente della Giunta provinciale  in
 qualita'  di  ufficiale  del  Governo, tanto che i suoi provvedimenti
 sono soggetti a ricorso amministrativo al Ministro dell'Interno (art.
 8  d.P.R.  n.  686  del  1973).  Sicche', anche sotto questo profilo,
 dovrebbe escludersi la spettanza provinciale dei poteri in questione.
    3.  -  All'udienza  pubblica  del  10 dicembre 1987 le parti hanno
 ribadito le rispettive conclusioni.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Sulla  base  dell'art.  20  St. T.-A.A., che attribuisce ai
 Presidenti  delle  Giunte  provinciali  le  competenze  di   pubblica
 sicurezza  sui  malati  di  mente  previste  dal  diritto vigente, la
 Provincia di Bolzano sospetta di incostituzionalita' le  disposizioni
 della  legge  13 maggio 1978, n. 180, che conferiscono al Sindaco, in
 qualita' di autorita' sanitaria locale, i seguenti poteri di pubblica
 sicurezza nei confronti dei malati di mente:
       a)   disporre   gli   accertamenti  e  i  trattamenti  sanitari
 obbligatori nei confronti delle persone affette da  malattie  mentali
 (art. 2);
       b)  informare  il  giudice  tutelare  del  disposto trattamento
 obbligatorio in condizioni di  degenza  ospedaliera  (art.  3,  primo
 comma);
       c)  informare  il  sindaco  del  comune di residenza del malato
 mentale, ove non coincida con quello del disposto ricovero  (art.  3,
 terzo comma);
       d) informare il giudice tutelare della necessita' di prolungare
 oltre il settimo giorno il  trattamento  sanitario  (art.  3,  quarto
 comma);
       e)   essere   informato   dal  sanitario  competente  circa  la
 cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del  trattamento
 sanitario (art. 3, quinto comma);
       f) disporre la revoca e la modifica del provvedimento col quale
 e' stato disposto e prolungato il trattamento sanitario  obbligatorio
 (art. 4);
       g)  ricorrere  avanti  il tribunale nei confronti della mancata
 convalida dei propri provvedimenti (art. 5);
       h)   disporre,   in   via  transitoria,  il  proseguimento  del
 trattamento sanitario  obbligatorio  in  condizioni  di  degenza  nei
 confronti  dei  ricoverati  negli  ospedali psichiatrici alla data di
 entrata in vigore della legge (art. 8).
    2.  -  Prima  di  affrontare  nel  merito  tali questioni, occorre
 esaminare l'eccezione di inammissibilita'  sollevata  dall'Avvocatura
 dello Stato. Secondo questa, poiche' l'unica competenza che l'art. 20
 St.  T.-A.A.  avrebbe   trasferito   ai   Presidenti   delle   Giunte
 Provinciali, cioe' il potere di ordinare in via d'urgenza il ricovero
 dei malati di mente (art. 2, terzo comma, l.  n.  36  del  1904),  e'
 stato  esplicitamente  abrogato dall'art. 11, l. n. 180 del 1978, che
 non e' stato impugnato, la Provincia ricorrente non avrebbe interesse
 a rivendicare per se' alcuna competenza in tale materia.
    L'eccezione e' infondata.
    A  parte  che la premessa da cui muove l'Avvocatura appare errata,
 in quanto la legge n. 36 del 1904 prevedeva,  agli  artt.  2,  quarto
 comma,  8  commi  primo  e  secondo,  9,  primo  comma,  altri poteri
 esercitabili dal sindaco e dal prefetto,  in  qualita'  di  autorita'
 sanitarie  locali, e che, pertanto, dovevano considerarsi trasferiti,
 ex art. 20 St. T.-A.A., ai Presidenti delle Giunte Provinciali  (come
 si deduce anche dall'art. 3, comma primo, delle "norme di attuazione"
 di cui al d.P.R. 1› gennaio 1973, n. 686), sta di fatto che  la  loro
 abrogazione,   effettuata   -   in  parte  esplicitamente,  in  parte
 implicitamente - dalla legge n. 180 del 1978, non ha alcuna rilevanza
 ai   fini   dell'ammissibilita'   del  ricorso.  Il  conferimento  ai
 Presidenti delle Giunte Provinciali delle attribuzioni sui malati  di
 mente  spettanti  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza in base alle
 leggi  vigenti  e',  infatti,  operato  da   una   norma   di   rango
 costituzionale,  l'art.  20 St. T.-A.A. per l'appunto. Cio' basta per
 consentire a questa Corte, secondo un costante orientamento risalente
 alla   sentenza   n.   14  del  1956,  di  prescindere,  in  sede  di
 ammissibilita' della questione, da ogni ulteriore indagine  circa  la
 natura  delle attribuzioni coinvolte o le vicende delle leggi statali
 cui la norma costituzionale fa genericamente rinvio.
    3.  - Nondimeno, la questione di costituzionalita' proposta con il
 ricorso di cui in epigrafe e' infondata.
    Come  questa  Corte ha costantemente affermato (sentt. nn. 174 del
 1981,  225  e  239  del  1982,  8  del  1985),   quando   una   norma
 costituzionale fa riferimento al diritto o alle leggi vigenti ai fini
 della determinazione delle materie di competenza  regionale,  non  si
 deve  affatto  intendere  che  il  significato  dei termini cui si fa
 riferimento resti  ancorato  al  momento  dell'adozione  della  norma
 costituzionale  di  cui  si  tratta.  Il  senso delle disposizioni si
 evolve  con  il  tempo  a  causa   delle   modificazioni   introdotte
 nell'ordinamento  normativo  complessivo  in  cui sono inserite e del
 divenire storico della societa' in cui quelle sono applicate. Di modo
 che non e' in alcun modo possibile affermare che il rinvio operato da
 norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una  certa  materia
 comporti  una  sorta  di  pietrificazione  del  significato di quelle
 disposizioni o, addirittura, impedisca al  legislatore  ordinario  di
 definire   o   di  dimensionare  diversamente  il  fenomeno  da  esse
 disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini  o  il
 senso delle materie di competenza regionale che da quella definizione
 dipendono.
    Nel  caso  di  specie,  a  fronte  dell'art.  20  St. T.-A.A., che
 trasferisce ai presidenti delle Giunte Provinciali  "le  attribuzioni
 spettanti  all'autorita'  di  pubblica sicurezza previste dalle leggi
 vigenti, in  materia  di  (...)  malati  di  mente",  v'e'  stato  un
 mutamento  profondo nella concezione giuridica della malattia mentale
 e del conseguente trattamento da riservare a chi ne e'  colpito,  che
 ha  avuto  il  suo  esito legislativo proprio nell'impugnata legge 13
 maggio 1978, n. 180. Con quest'ultima il trattamento  dei  malati  di
 mente  e'  stato  trasformato  da  problema  di  pubblica sicurezza a
 problema essenzialmente sanitario  o  di  reinserimento  sociale  del
 paziente.  Di  modo  che,  mentre  i  poteri  di  pubblica  sicurezza
 esercitabili  in  tale  materia  si   assottigliano   enormemente   o
 scompaiono,  quelli  attinenti  agli  accertamenti  e  ai trattamenti
 sanitari obbligatori vengono riclassificati e attribuiti  ai  sindaci
 (secondo  una  disciplina,  confermata  poi, o comunque non smentita,
 dagli artt. 33, terzo comma, 34, 35 e  64  della  legge  23  dicembre
 1978, n. 833).
    Per  tali  motivi  la  pretesa  della  ricorrente di impedire o di
 considerare costituzionalmente illegittima la riclassificazione della
 malattia  mentale  operata dal legislatore, facendo leva sull'art. 20
 St. T.-A.A., e' destituita di qualsiasi fondamento, poiche'  essa  si
 traduce  in  una  richiesta  a  questa Corte di riqualificare con una
 propria decisione un fenomeno  la  cui  definizione,  a  norma  dello
 stesso art. 20, spetta soltanto al legislatore statale.
    4.  -  A  sostegno  dell'infondatezza della questione proposta dal
 ricorso della Provincia autonoma di Bolzano c'e'  poi  un  secondo  e
 decisivo argomento.
    Se  si  interpreta,  come  si  deve,  l'art.  20  St.  T.-A.A.  in
 connessione con le relative "norme di attuazione", appare chiaro  che
 le  attribuzioni  ivi  previste  sono  conferite  ai Presidenti delle
 Giunte  Provinciali  nella  loro  veste  di  ufficiali  del   Governo
 centrale.   Cio'   si   deduce   inequivocabilmente   da  almeno  due
 disposizioni: per un verso, l'art. 3, d.P.R. n. 686 del  1973  (norme
 di  attuazione  dello  Statuto),  nel  richiamarsi  alle attribuzioni
 previste dall'art. 20 St. T.-A.A.,  si  riferisce  esplicitamente  ai
 Presidenti  delle Giunte Provinciali "in quanto autorita' provinciali
 di pubblica sicurezza'; per altro verso,  l'art.  8,  secondo  comma,
 dello  stesso  decreto  legislativo, avverso i provvedimenti adottati
 dai  Presidenti  delle  Giunte   Provinciali   nell'esercizio   delle
 competenze  di  cui  all'art.  20  St.  T.-A.A. ammette il ricorso al
 Ministro dell'Interno.
    Di  fronte  alla  natura delle attribuzioni devolute ai Presidenti
 delle  Giunte  Provinciali  dall'art.  20  St.  T.-A.A.   cade   ogni
 possibilita',  per  la  Provincia  ricorrente,  di dare un fondamento
 giuridico alla propria pretesa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 avverso gli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto  e  quinto
 comma,  4,  5, secondo comma, e 8, secondo e terzo comma, della legge
 13 maggio  1978,  n.  180,  sollevata  dalla  Provincia  autonoma  di
 Bolzano,  con il ricorso di cui in epigrafe, in relazione all'art. 20
 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0280