N. 212 SENTENZA 11 - 25 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Fondo sanitario per il 1979 - Ripartizione tra le regioni in relazione alla spesa sostenuta nel 1977 - Non fondatezza. (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 52). (Statuto Sardegna, artt. 4, lett. h, i, 6, 7 e 13)(GU n.9 del 2-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto: "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 26 gennaio 1979, depositato in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 26 gennaio 1979 e depositato il 2 febbraio 1979 la Regione Sardegna ha impugnato l'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata il 28 dicembre 1978, per contrasto con gli artt. 4 (lett. h ed i), 6, 7 e 13 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. La Regione assume che il riferimento, previsto dall'impugnato art. 52, alle spese effettivamente sostenute dalle Regioni nell'anno 1977 onde provvedere, per l'esercizio 1979, alla ripartizione del fondo sanitario tra le Regioni con decreto del Ministero del Tesoro di concerto col Ministro della Sanita', comporterebbe l'erogazione di una quota di finanziamento inadeguata per lo svolgimento delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonche' di igiene e sanita' pubblica, le quali sono oggetto di potesta' legislativa concorrente ed amministrativa, secondo quanto prevedono, rispettivamente, gli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale sardo. 1. - Quel riferimento contrasterebbe altresi' con l'esigenza di perequazione, consoliderebbe il divario esistente tra le varie regioni e, infine, violerebbe sia il principio di "solidarieta' nazionale" ex art. 7 St. Sa., sia quello volto a favorire la rinascita dell'Isola, ex art. 13 dello stesso Statuto. 2. - Con atto di costituzione del 12 febbraio 1979 l'Avvocatura dello Stato ha presentato le sue controdeduzioni. Rilevato il carattere perequativo del sistema di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 51 l. n. 833 del 1978, la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, a sostegno dell'infondatezza della questione, osserva che il carattere transitorio della normativa impugnata deriverebbe dall'urgenza di allestire sia i piani nazionali previsti dagli artt. 3, 53, 54, della legge in parola, sia quelli regionali di cui ai successivi artt. 55 e 56. L'Avvocatura aggiunge che la potesta' legislativa di cui dispone la Sardegna in materia sanitaria non la differenzierebbe da quella spettante alle Regioni a statuto ordinario. Cio' sarebbe comprovato dall'assenza di norme statutarie che garantiscano a quella Regione "meccanismi differenziati di provvista dei mezzi finanziari necessari all'esercizio di quelle funzioni". Infine, la stessa Avvocatura esclude che il criterio di ripartizione del fondo sanitario ex art. 52 configuri discriminazioni tra Regioni, tenuto anche conto del carattere transitorio della norma. 3. - All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno ribadito le loro conclusioni. Considerato in diritto 1. - Oggetto del presente giudizio di legittimita' costituzionale e' l'art. 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui prevede che "alla ripartizione del fondo tra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto e' previsto dal presente articolo" (cioe' in base alle spese effettivamente sostenute dalla regione interessata nell'anno 1977). Questa disposizione - nell'escludere una determinazione della spesa sanitaria che tenga conto tanto delle specifiche esigenze collegate alla tutela delle sfere di attribuzione regionali quanto del riequilibrio del fabbisogno finanziario in materia sanitaria fra regione e regione - e' impugnata dalla ricorrente per l'asserita violazione dei seguenti principi: a) principio di corrispondenza e di adeguatezza tra le attribuzioni devolute alla Regione Sardegna e la relativa provvista finanziaria (art. 4 e 6 St. Sa.); b) principio di perequazione e di superamento del divario esistente tra regione e regione; c) principio della solidarieta' nazionale, posto a base del coordinamento tra la finanza statale e quella regionale (art. 7 St. Sa); d) principio di "rinascita economica e sociale dell'Isola", da realizzare tramite un "piano organico" disposto dallo Stato col concorso della Regione (art. 13 St. Sa.). 2. - La questione non e' fondata sotto nessuno dei predetti profili. Dal testo complessivo dell'art. 52, legge n. 833 del 1978, emerge la diretta finalizzazione della ripartizione fra le regioni del fondo sanitario per il 1979 allo svolgimento delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. In particolare, viene stabilito, al primo comma, che "per l'esercizio finanziario 1979, l'importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato e' determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12- bis, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale". Ed anche il successivo secondo comma, che prevede talune maggiorazioni rispetto alle spese impegnate nel 1977 con riguardo al personale, alla fornitura di beni e servizi ed alle rate di ammortamento dei mutui "contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977", non smentisce il criterio base di quella determinazione. Questa Corte ha avuto modo piu' volte di pronunciarsi in ordine al sistema di finanziamento del fondo introdotto con la legge n. 833 del 1978 (sentt. nn. 245 del 1984, 177 e 294 del 1986, 64 del 1987), affermando costantemente al riguardo che l'eguale tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale, garantita dagli artt. 3 e 32 della Costituzione - che, come e' noto, costituisce lo scopo essenziale della riforma - giustifica il carattere vincolato del fondo ed i conseguenti criteri di ripartizione tra le regioni, fondati sul principio della "spesa storica", in ragione anche della particolare natura del sistema di finanziamento vigente in materia sanitaria. Questa Corte non ritiene di discostarsi, anche per il caso in questione, da questo consolidato orientamento di fondo, soprattutto in considerazione della particolare circostanza che i criteri di ripartizione dei fondi disposti dalla norma impugnata, i quali sono stati stabiliti in attesa dell'adozione del Piano sanitario nazionale ( ex art. 53, della stessa legge), sono relativi a un anno finanziario, il 1979, in cui la previsione di grandi mutamenti nell'assetto organizzativo e istituzionale del settore rendeva oggettivamente difficile, se non impossibile, una predeterminazione del fabbisogno finanziario variabile da regione e regione correttamente calibrate sulle reali esigenze. Certo, non si puo' ignorare che l'opposta scelta legislativa di ricorrere a criteri di spesa relativamente rigidi puo' dar luogo, come questa stessa Corte non ha mancato di osservare in passato (sent. n. 245 del 1984), a perplessita' di ordine politico circa la loro perfetta congruenza con obiettivi costituzionali, come quelli che la ricorrente pone a fondamento delle proprie censure. Ma non si deve ignorare che la scelta di un criterio di ripartizione dei fondi o di un altro rientra nel campo riservato alla piena discrezionalita' del legislatore, che questa Corte puo' sindacare soltanto sul piano della arbitrarieta' o irragionevolezza della scelta stessa. E, sotto questo profilo, l'adozione del criterio di ripartizione dei fondi, oggetto della presente impugnazione, non puo' considerarsi privo di giustificazione, dato il carattere peculiare del fondo sanitario ( ex art. 51, comma secondo, l. n. 833 del 1978), che, come questa Corte ha piu' volte affermato (cfr., ad es., sent. n. 245 del 1984), e' stato istituito al fine di garantire livelli minimi di prestazioni "in modo uniforme su tutto il territorio nazionale".
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di costituzionalita' dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata dalla Regione Sardegna, con il ricorso di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, lett. h ed i, 6, 7 e 13 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0281