N. 221 SENTENZA 11 - 25 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Regioni a statuto ordinario - Liguria - Autorizzazione regionale alla
 coltivazione delle cave - Limitazione delle competenze comunali in
 materia urbanistica - Non fondatezza.
 
 (Legge reg. Liguria 10 aprile 1979, n. 12, art. 11).
 
 (Cost., artt. 5, 117 e 128)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, promosso  con  ordinanza
 emessa  il  12  aprile  1984  dal  T.A.R.  per la Liguria sui ricorsi
 riuniti proposti rispettivamente dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il
 Comune  di  Portovenere e dal Comune di Portovenere contro la Regione
 Liguria e la s.p.a. Edilcave Mare, iscritta al n. 1318  del  registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 91 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  dell'Avvocatura  dello Stato per la
 Regione Liguria;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Liguria ha
 sollevato, con ordinanza  12  aprile  1984  (G.U.  17  aprile  1985),
 questione   di   costituzionalita'  avverso  l'art.  11  della  legge
 regionale della Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in  quanto,  riducendo
 la  partecipazione del Comune, in ordine all'esercizio della potesta'
 autorizzatoria  di  estrazione  nelle  cave,  alla  comunicazione  di
 osservazioni, violerebbe gli artt. 5, 117 e 128 Cost., in riferimento
 al principio fondamentale contenuto nell'art.  1,  legge  28  gennaio
 1977,   n.   10,   per   cui  l'esecuzione  delle  opere  comportanti
 trasformazione urbanistica ed edilizia  del  territorio  comunale  e'
 subordinata alla concessione da parte del sindaco.
    Secondo  il giudice a quo, poiche' nel regime transitorio previsto
 dalle  disposizioni   impugnate   l'autorizzazione   regionale   alla
 prosecuzione di attivita' estrattive in corso assorbe ogni competenza
 del comune, non si puo' non dubitare  della  compatibilita'  di  tali
 norme  con il principio fondamentale, di cui all'art. 1, l. n. 10 del
 1977, per il quale l'assetto  e  l'uso  del  territorio  comunale  e'
 sottoposto,  in  fase  gestionale, al potere di controllo comunale in
 ordine all'attuazione  del  proprio  strumento  urbanistico  generale
 mediante la concessione edilizia.
    Quanto  alla  rilevanza  della questione, il giudice a quo osserva
 che il presente incidente di costituzionalita' si riferisce a giudizi
 amministrativi  riuniti, che sono stati promossi, l'uno, dalla s.p.a.
 Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere per  l'annullamento  di
 un'ordinanza  sindacale  di sospensione dei lavori di coltivazione e,
 l'altro, dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria,  e  nei
 confronti   della   controinteressata   s.p.a.   Edilcave  Mare,  per
 l'annullamento di  un  provvedimento  della  Giunta  regionale  della
 Liguria,  con  cui  si  autorizzava  la  detta  s.p.a.  a  proseguire
 l'attivita'  estrattiva  medesima.  Sicche',  conclude   il   giudice
 rimettente,   la   decisione   della   Corte   costituzionale  appare
 determinante per decidere in  un  senso  o  nell'altro  i  giudizi  a
 quibus.
   2.  - Costituitasi il 7 maggio 1985 in rappresentanza della Regione
 Liguria, l'Avvocatura dello Stato osserva che la concessione edilizia
 e'  l'ordinario  mezzo  di  attuazione  delle  previsioni  dei  piani
 urbanistici. Per questo suo valore strumentale, pertanto,  essa  puo'
 essere  sostituita  da diverse forme di controllo o di coinvolgimento
 del Comune in tutti i casi, come quello di specie, nei quali si verta
 in  una  materia che esige il contemperamento fra le scelte attinenti
 all'uso del territorio e lo sfruttamento  di  risorse  indispensabili
 all'esercizio  di  attivita'  economiche  di primaria importanza. Per
 l'Avvocatura, proprio quest'ultimo, e non gia' quello  enunciato  dal
 giudice  a  quo,  e'  il  vero  principio  fondamentale inerente alla
 materia in contestazione: un principio, desumibile dall'art. 10 della
 legge  n.  1150  del  1942, che sarebbe rispettato dalla disposizione
 impugnata, la quale prevede il previo parere comunale in ordine  alla
 deliberazione  regionale sulle domande di autorizzazione provvisoria.
                         Considerato in diritto
    La  questione posta dal giudice a quo - per il quale la previsione
 da parte della legge impugnata (art. 11, legge reg. Liguria 10 aprile
 1979, n. 12) dell'autorizzazione regionale alla (continuazione della)
 coltivazione delle cave potrebbe contrastare con l'asserito principio
 fondamentale  della  riserva  al Comune del correlativo provvedimento
 (artt. 117, 5 e 128 Cost., in relazione all'art.  1,  l.  28  gennaio
 1977, n. 10) - e' infondata.
    Come  questa  Corte  ha  gia' affermato nel corso di giudizi sulla
 legittimita' costituzionale  dell'assoggettamento  ad  autorizzazione
 regionale  delle  attivita' di cave (sent. n. 7 del 1982), la materia
 "cave e torbiere" e'  autonomamente  prevista  dall'art.  117,  comma
 primo,  Cost.,  tra  quelle  rientranti  nella competenza legislativa
 ripartita delle regioni a statuto ordinario. Essa pertanto, come  del
 resto  ritiene  pure la prevalente giurisprudenza di merito, non puo'
 essere confusa con  la  distinta  materia  dell'urbanistica  e  delle
 relative  forme  di  controllo,  cui  si riferisce invece la legge 28
 gennaio 1977, n. 10.
    Da  cio' consegue che, pur a voler ipoteticamente affermare che in
 materia urbanistica viga il principio della  riserva  ai  Comuni  dei
 relativi  provvedimenti  autorizzatori  o  concessori, non sarebbe in
 alcun modo possibile estendere tale principio alla  distinta  materia
 delle  "cave  e  torbiere".  Il  che  non  significa  -  e' opportuno
 sottolineare - che tra  Regioni  e  Comuni  non  possano  realizzarsi
 intese  o altre forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive
 competenze in materia urbanistica ed in quella di cave e torbiere, al
 fine di realizzare una coordinata politica del territorio.
    Su  tale  premessa, viene meno ogni possibilita' di configurare un
 contrasto fra la disciplina posta in materia di  cave  dall'art.  11,
 legge  reg.  Liguria  n. 12 del 1979, e il principio che il giudice a
 quo   ha   ritenuto   di   individuare   nella    distinta    materia
 dell'urbanistica, in relazione all'esecuzione delle opere comportanti
 trasformazioni del territorio e dell'assetto edilizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, nei  confronti  dell'art.  11
 della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in relazione
 agli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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