N. 224 ORDINANZA 11 - 25 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita' pubblica - Unita' sanitarie locali - Personale - Stato
 giuridico - Estinzione del processo per rinunzia.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).
 
 (Statuto Sicilia, artt. 21 e 43; Cost., art. 76)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del d.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761, dal titolo: "Stato giuridico del personale delle Unita'
 Sanitarie  Locali",  promosso con ricorso del Presidente della Giunta
 regionale della Sicilia, notificato il 15 marzo 1980,  depositato  in
 cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi
 1980;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
      udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
      udito  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
    Ritenuto  che,  con  atto  notificato  il 15 marzo 1980 la Regione
 Sicilia ha proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale  nei
 confronti  del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761  (intero testo),
 adottato su delegazione ex art. 47 l. n. 833 del 1978, recante "Stato
 giuridico del personale delle unita' sanitarie locali", per contrasto
 con gli artt. 21 e 43 dello Statuto  siciliano  (approvato  con  R.D.
 Lgs.  15  maggio  1946 n. 455), nonche' con l'art. 80, comma secondo,
 legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all'art. 76 Cost.;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 concludendo per il rigetto del ricorso;
      che  peraltro,  con  successivo  atto  del  25 novembre 1987, la
 stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto  ricorso
 e tale rinuncia e' stata contestualmente accettata dal Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
    Considerato  che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo
 in applicazione dell'art. 25 delle Norme integrative  per  i  giudizi
 davanti a questa Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo per rinuncia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0293