N. 224 ORDINANZA 11 - 25 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Unita' sanitarie locali - Personale - Stato giuridico - Estinzione del processo per rinunzia. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). (Statuto Sicilia, artt. 21 e 43; Cost., art. 76)(GU n.9 del 2-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal titolo: "Stato giuridico del personale delle Unita' Sanitarie Locali", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato il 15 marzo 1980, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1980; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che, con atto notificato il 15 marzo 1980 la Regione Sicilia ha proposto questione di legittimita' costituzionale nei confronti del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (intero testo), adottato su delegazione ex art. 47 l. n. 833 del 1978, recante "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali", per contrasto con gli artt. 21 e 43 dello Statuto siciliano (approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n. 455), nonche' con l'art. 80, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all'art. 76 Cost.; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per il rigetto del ricorso; che peraltro, con successivo atto del 25 novembre 1987, la stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale rinuncia e' stata contestualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo per rinuncia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0293