N. 227 ORDINANZA 11 - 25 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Affissioni pubbliche - Pubblicita' ideologica mediante affissione di
 manifesti, senza fine di lucro e a cura degli interessati in spazi di
 propria pertinenza - Autorizzazione comunale e imposta Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 1, 28, primo, secondo e quarto
 comma, e 51).
 
 (Cost., artt. 21 e 53, primo comma)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 28, primo,
 secondo e quarto comma, e 51 del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  639
 ("Imposta  comunale  sulla  pubblicita'  e  diritti  sulle  pubbliche
 affissioni"), promosso con ordinanza emessa il  25  maggio  1976  dal
 Pretore di Venezia, iscritta al n. 1274 del registro ordinanze 1984 e
 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  91-  bis
 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Finzi Augusto nei
 confronti    del    Comune    di    Venezia    per     l'annullamento
 dell'ordinanza-ingiunzione  con  la  quale  era  stato  condannato al
 pagamento della somma di L. 10.000 per violazione degli artt. 9 e  10
 del  regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni,
 il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il  25  maggio  1976,  ha
 sollevato,   su   istanza   di   parte,   questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli  artt.  21  e  53,  primo  comma,
 Cost.,  degli  artt,  1,  28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 nella parte in cui subordinano ad  una
 autorizzazione  comunale e al pagamento di una imposta anche le forme
 di  pubblicita'  ideologica   effettuata   mediante   affissione   di
 manifesti, senza fine di lucro e a cura diretta degli interessati, in
 spazi di propria pertinenza;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel
 presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale  dello  Stato,  ha
 chiesto   che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  venga
 dichiarata manifestamente infondata sulla base dei principi affermati
 da questa Corte con sentenza n. 89 del 1979;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  sospetta  di illegittimita'
 costituzionale gli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma,  e  53
 del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  639,  in  quanto sottopongono ad
 autorizzazione da parte del sindaco e al  pagamento  di  una  imposta
 anche le affissioni che vengano effettuate a cura dell'interessato in
 spazi di sua pertinenza;
      che  dalla  ordinanza  di  rimessione  si  deduce, peraltro, che
 l'affissione,  cui  l'ingiunzione  opposta  nel  giudizio  a  quo  si
 riferisce, attiene alla violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento
 comunale per le pubbliche affissioni,  e  cioe'  alla  affissione  di
 manifesti in spazi non di pertinenza del privato;
      che,  pertanto,  la  questione,  nei  termini  in  cui  e' stata
 proposta,  appare  priva  di   rilevanza,   in   quanto   l'eventuale
 accoglimento  della  stessa nessun concreto effetto potrebbe spiegare
 sul giudizio  a  quo,  nel  quale  si  controverte,  non  gia'  sulla
 violazione  delle  norme  del  regolamento  comunale  concernenti  la
 richiesta  di  autorizzazione  per  l'affissione  diretta  in   spazi
 privati,  ma  sulla  violazione delle norme regolamentari concernenti
 l'affissione di manifesti, a cura del  privato,  al  di  fuori  degli
 spazi all'uopo predisposti dal Comune o di sua pertinenza;
      che,  conseguentemente,  la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  1,  28,  primo,  secondo  e
 quarto  comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale
 sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni"), nella parte
 in  cui  subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di
 una imposta anche le forme di  pubblicita'  ideologica  effettuate  a
 cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza
 fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21  e  53,  primo
 comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di
 cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte Costituzionale,
 palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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