N. 228 ORDINANZA 11 - 25 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Reati di sofisticazione
 alimentare - Revisione di analisi richiesta dall'imputato Condizioni
 di procedibilita' dell'azione penale - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma, in relazione
 alla legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
 prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.76, primo comma,
 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n.162 (Norme per  la  repressione  delle
 frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in
 relazione agli artt.1  e  2  della  legge  27  febbraio  1958,  n.190
 (Modifiche  agli  artt.  44  e  45 del regio decreto legge 15 ottobre
 1925, n.  2033,  convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,
 concernente  la  repressione  delle  frodi  nella  preparazione e nel
 commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari),  promosso
 con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Giudice Istruttore presso
 il Tribunale di Casale Monferrato, iscritta al n.  821  del  registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo.
    Ritenuto  che  il  G.I.  di  Casale  Monferrato con l'ordinanza in
 epigrafe  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  76,  comma  primo,  d.P.R.  12  febbraio  1965, n. 162, in
 relazione  agli  artt.1  e  2  legge  27  febbraio  1958,   n.   190,
 interpretati   nel  senso  che  la  revisione  d'analisi  (o  seconda
 analisi),  una  volta  richiesta  dall'imputato  di   un   reato   di
 sofisticazioni   alimentari,   si   configura   come  "condizione  di
 procedibilita' o proseguibilita'" dell'azione penale;
      che  cio'  e'  affermato nell'assunto che tale sistema normativo
 violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, in  attesa  dei
 risultati    della    revisione   d'analisi   -   che,   per   essere
 legislativamente affidata a determinati (e pochi) centri  di  studio,
 vengono   dati  "dopo  anni  o  lustri"  -  crea  una  situazione  di
 disparita', non ragionevolmente giustificata,  fra  gli  imputati  di
 reati  di  sofisticazione  alimentare,  per  i  quali sia prevista la
 revisione  stessa,  e  gli  imputati  di  altri   reati,   anche   in
 procedimenti  che  richiedano  analisi delicatissime, le quali invece
 possono essere liberamente demandate dal giudice al perito  ai  sensi
 degli artt. 314 ss. c.p.p.;
    Considerato   che   per   orientamento  costante  della  Corte  di
 Cassazione la revisione di analisi prevista  dalle  norme  denunciate
 non  e'  condizione  di  procedibilita'  e che il giudice in luogo di
 questa ben puo' disporre perizia; che  inconferente  e'  il  richiamo
 contenuto  nell'ordinanza  ad  una  sentenza della Corte d'Appello di
 Torino, nella quale si decise essere nullo un dibattimento  celebrato
 dal  Tribunale  a seguito di richiesta di revisione d'analisi e senza
 disporre perizia tecnica (fattispecie questa che viola  la  normativa
 in esame anche correttamente interpretata);
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 76, primo  comma,  del  D.P.R.  12  febbraio
 1965,  n.162,  in  relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio
 1958, n. 190, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal G.I. di Casale
 Monferrato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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