N. 228 ORDINANZA 11 - 25 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Reati di sofisticazione alimentare - Revisione di analisi richiesta dall'imputato Condizioni di procedibilita' dell'azione penale - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma, in relazione alla legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.9 del 2-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n.162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in relazione agli artt.1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n.190 (Modifiche agli artt. 44 e 45 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Casale Monferrato, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che il G.I. di Casale Monferrato con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt.1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, interpretati nel senso che la revisione d'analisi (o seconda analisi), una volta richiesta dall'imputato di un reato di sofisticazioni alimentari, si configura come "condizione di procedibilita' o proseguibilita'" dell'azione penale; che cio' e' affermato nell'assunto che tale sistema normativo violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, in attesa dei risultati della revisione d'analisi - che, per essere legislativamente affidata a determinati (e pochi) centri di studio, vengono dati "dopo anni o lustri" - crea una situazione di disparita', non ragionevolmente giustificata, fra gli imputati di reati di sofisticazione alimentare, per i quali sia prevista la revisione stessa, e gli imputati di altri reati, anche in procedimenti che richiedano analisi delicatissime, le quali invece possono essere liberamente demandate dal giudice al perito ai sensi degli artt. 314 ss. c.p.p.; Considerato che per orientamento costante della Corte di Cassazione la revisione di analisi prevista dalle norme denunciate non e' condizione di procedibilita' e che il giudice in luogo di questa ben puo' disporre perizia; che inconferente e' il richiamo contenuto nell'ordinanza ad una sentenza della Corte d'Appello di Torino, nella quale si decise essere nullo un dibattimento celebrato dal Tribunale a seguito di richiesta di revisione d'analisi e senza disporre perizia tecnica (fattispecie questa che viola la normativa in esame anche correttamente interpretata);
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n.162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal G.I. di Casale Monferrato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0297