N. 243 ORDINANZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Agricoltura - Imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario -
 Adempimenti per acquisti e vendite effettuati negli anni 1981 e 1983
 - Disciplina - Manifesta spettanza allo Stato.
(GU n.10 del 9-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei   giudizi   promossi  con  ricorsi  delle  Regioni  Lombardia  ed
 Emilia-Romagna notificati il 28 e il 20 agosto  1984,  depositati  in
 Cancelleria il 31 agosto e il 10 settembre 1984 ed iscritti ai nn. 29
 e 35 del Registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a
 seguito  del  decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste in data
 22 giugno 1984 (Adempimenti da parte di imprese  e  associazioni  del
 settore  lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per
 le vendite dirette relative al 1981);
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto   che   le  Regioni  Lombardia  ed  Emilia-Romagna  hanno
 sollevato conflitti di  attribuzione  in  relazione  al  decreto  del
 Ministro per l'Agricoltura e Foreste 22 giugno 1984, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1984, recante "Adempimenti da  parte
 di  imprese  ed  associazioni  del  settore lattiero-caseario per gli
 acquisti effettuati nel 1983 e per le  vendite  dirette  relative  al
 1981" ed emanato in attuazione del Regolamento CEE 856/84;
      che tutte e due le ricorrenti lamentano la lesione delle proprie
 competenze attinenti al settore della zootecnia  e  l'imposizione  di
 oneri  a  carico  di  uffici  dipendenti  dalla  Regioni, e quindi la
 violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento agli artt. 66 e
 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
      che  tale  lesione,  in concreto, sarebbe determinata dall'onere
 posto a carico delle imprese di compilare moduli al fine di segnalare
 gli  acquisti  effettuati  nel  1983  e le vendite compiute nel 1981,
 nonche'  dalla  previsione,   per   l'attivita'   connessa   a   tale
 compilazione,   dell'utilizzazione   degli  uffici  dipendenti  dalle
 Regioni;
      che  l'Avvocatura  dello  Stato  rileva, in relazione alla prima
 censura,  che  il  decreto  impugnato  ricade  nella  materia   della
 regolazione  del  mercato  agricolo,  che  l'articolo  71 lett. b del
 d.P.R. n. 616 del 1977 riserva alla competenza dello Stato (quando  i
 relativi interventi siano di rilevanza nazionale);
      che,  in  una  memoria depositata in prossimita' della Camera di
 Consiglio, la stessa Avvocatura  afferma:  a)  con  riferimento  alla
 prima  censura,  sia  che  il  decreto impugnato e' stato adottato in
 attuazione del regolamento comunitario n. 856 del  1984  al  fine  di
 specificarne  la  regolazione  del mercato agricolo ivi prevista, sia
 che lo stesso decreto concerne l'assunzione di informazioni  connesse
 alla  programmazione  nazionale  della produzione lattiera (attivita'
 riservata allo Stato ex art. 71, lett. a del d.P.R. n. 616 del  1977;
 b)  con riferimento alla seconda censura, che esiste un precedente in
 termini, costituito dalla sent. n. 35 del 1972, la cui applicabilita'
 al  caso  di  specie  non  potrebbe  essere  invalidata dall'elemento
 aggiuntivo  delle  modeste  spese   connesse   all'avvalimento,   che
 potrebbero dare luogo, comunque, a una separata regolazione;
    Considerato  che,  essendo  identiche  le  censure mosse dalle due
 ricorrenti, i giudizi relativi ai  suddetti  ricorsi  possono  essere
 riuniti e decisi con unica pronunzia;
      che   dall'esame   tanto   del  decreto  impugnato,  quanto  del
 regolamento   CEE   856/84,   deve   ritenersi   esatta    la    tesi
 dell'Avvocatura;
      che,  con  la  recente sentenza n. 216 del 1987, questa Corte ha
 riconosciuto che  spettano  allo  Stato  gli  interventi  (a  livello
 nazionale)  atti  a regolare il mercato agricolo e che inoltre con la
 stessa pronunzia ha ribadito quanto  gia'  precedentemente  affermato
 nella  sentenza  n.  35  del  1972,  e  cioe'  che  ben puo' lo Stato
 utilizzare, in casi come quello di  cui  al  decreto  impugnato,  gli
 uffici regionali;
      che  pertanto  deve ritenersi assorbito il profilo relativo alla
 pretesa competenza statale ex art. 71 lett. a del d.P.R. n.  616  del
 1977;
      che  le  censure regionali in oggetto devono ritenersi del tutto
 prive di fondamento;
    Visto l'articolo 26 della l. n. 87 del 1953 e ritenuto applicabile
 l'art. 27 delle Norme integrative  sui  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa
 Corte 1› ottobre 1987, anche all'ipotesi in cui rigettando il ricorso
 la  Corte  debba  necessariamente  pronunciare la manifesta spettanza
 della  competenza  alla  parte  cui  e'  imputabile   l'atto   o   il
 comportamento censurato;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  manifestamente  allo  Stato disciplinare gli
 adempimenti da  parte  di  imprese  e  di  associazioni  del  settore
 lattiero-caseario,   come  in  concreto  stabiliti  dal  decreto  del
 Ministro per l'Agricoltura e le  Foreste  22  giugno  1984  (G.U.  29
 giugno  1984)  in  attuazione  del regolamento comunitario n. 856 del
 1984, nonche' di avvalersi, per le attivita' connesse,  degli  uffici
 regionali.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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