N. 250 ORDINANZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regioni a statuto ordinario - Umbria - Missione umbra in Libano -
 Diniego di assenso governativo alla sua effettuazione  Manifesta
 spettanza allo Stato.
(GU n.10 del 9-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Umbria notificati
 il 9 e il 15 maggio 1981, depositati in Cancelleria il 27 maggio e il
 12  giugno  successivi  ed iscritti ai nn. 22 e 25 del Registro 1981,
 per conflitti di attribuzione sorti a seguito  dei  telegrammi  della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri in data 13 /14 marzo 1981 e
 18/19 marzo 1981, con i quali il Governo  ha  negato  l'assenso  alla
 effettuazione di una missione di studio all'estero;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che con i ricorsi di cui in epigrafe la Regione Umbria ha
 sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato;
      -  con  il  primo ricorso in relazione: a) al telegramma inviato
 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13/14 marzo 1981,
 con  il  quale  il Governo negava l'assenso alla effettuazione di una
 missione umbra in Libano per una visita all'Olp  (Organizzazione  per
 la  Liberazione  della  Palestina),  missione  motivata ufficialmente
 dalla ricorrente con il fine di  "acquisire  dati  conoscitivi  sulle
 condizioni  degli  studenti  universitari frequentanti le Universita'
 umbre e provenienti dal Libano"; b) alla  nota  del  Ministero  degli
 Esteri,  integralmente  riportata  nel suddetto telegramma (Reg. ric.
 confl. 22/1981);
      -  con  il  secondo  ricorso  in  relazione: al telegramma della
 stessa Presidenza del Consiglio inviato in data 18/19 marzo,  con  il
 quale   si  respinge  la  richiesta  regionale  di  riconsiderare  la
 questione (Reg. ric. confl. 25/1981);
      che  con tali ricorsi viene chiesto a questa Corte di dichiarare
 la illegittimita' di detti atti e di annullare gli stessi;
      che  la  ricorrente poggia le proprie richieste sull'assunto che
 tali atti comporterebbero una violazione della propria competenza  in
 relazione    alle   attivita'   promozionali   all'estero   collegate
 all'assistenza  agli  studenti  universitari  stranieri,   e   quindi
 contrasterebbero  con  l'art.  118 della Costituzione e, inoltre, con
 gli artt. 4 e 44 del d.P.R. 616 del 1977 e con  il  decreto  539  del
 1979, come convertito nella legge 642 del 1979;
      che in entrambi i giudizi introdotti con i ricorsi di cui sopra,
 si e' costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e  difeso
 dall'Avvocatura  dello  Stato, che, in particolare nell'atto relativo
 al primo giudizio, rivendicando allo Stato stesso la  complessiva  ed
 assoluta    riserva   di   competenza   in   materia   di   relazioni
 internazionali,  pone  in  rilievo  la  particolare   natura   e   la
 particolare  posizione  della Organizzazione per la Liberazione della
 Palestina e, quindi, le chiare  implicazioni  politiche  del  viaggio
 suddetto  le quali, peraltro, sono ben presenti alla ricorrente, come
 si ricava dalla stessa deliberazione della giunta regionale, con  cui
 tale viaggio era stato deciso;
      che,   inoltre,   a   giudizio   dell'Avvocatura   dello  Stato,
 l'iniziativa potrebbe farsi rientrare fra le  attivita'  promozionali
 all'estero  solo  sotto  il profilo della assistenza agli studenti, e
 non  anche  sotto  quello  dell'affluenza  di  questi  e  della  loro
 iscrizione,  dovendosi  ritenere  tali  ultimi  punti  riservati alla
 competenza dello  Stato,  e  che,  anche  in  questi  ultimi  limiti,
 l'iniziativa  necessitava dell'assenso, che il Governo ha ritenuto di
 negare per ragioni di ordine politico;
    Considerato  che  e' del tutto evidente la connessione logica e di
 fatto fra i giudizi  introdotti  con  i  due  ricorsi  della  Regione
 Umbria,  connessione che impone che essi vengano riuniti e decisi con
 unica pronuncia;
      che  questa  Corte,  con  sentenza n. 179 del 1987, emessa nelle
 more dei presenti giudizi, ha affermato alcuni princi'pi in relazione
 alla  delimitazione  delle competenze fra Stato e Regioni nel settore
 delle  relazioni   internazionali,   delle   attivita'   di   rilievo
 internazionale e di quelle promozionali all'estero;
      che  in  questa  sede  mette  conto solo rilevare che, anche con
 riguardo alle attivita'  di  rilevanza  internazionale,  che  in  via
 generale   sono  da  ritenersi  consentite  alle  Regioni,  e'  stato
 affermato (v. punto 8 della motivazione della sentenza n. 179) che lo
 Stato  puo' controllare, attraverso il previo assenso del Governo, la
 conformita' delle  suddette  attivita'  agli  indirizzi  di  politica
 internazionale,  affinche'  "resti  cosi'  escluso  il pericolo di un
 pregiudizio agli interessi del Paese";
      che,  pur  rientrando  evidentemente  la  relativa  decisione di
 merito nell'ambito della discrezionalita' riservata al  Governo,  nel
 caso   di   specie  puo'  evidentemente  affermarsi  che  il  diniego
 dell'assenso da parte del Governo non puo' certo ritenersi immotivato
 o  irragionevole,  in  presenza della particolare natura e situazione
 dell'Organizzazione ospitante, oltreche' delle esigenze poste a  base
 della deliberazione della Regione Umbria;
      che  pertanto, anche alla luce della richiamata recente sentenza
 di questa Corte, i ricorsi  della  Regione  Umbria  devono  ritenersi
 chiaramente privi di fondamento;
    Visti  gli  artt.  26  della  l.  n.  87 del 1953 e 27 delle Norme
 integrative sui  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  come
 modificato  ed  integrato  dalla  delibera di questa Corte 1› ottobre
 1987.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  manifestamente  allo Stato negare l'assenso,
 come e' concretamente avvenuto con gli atti in epigrafe, in relazione
 ad  un  viaggio  in  Libano  di una delegazione della Regione Umbria,
 viaggio  da  effettuarsi  su  invito   dell'Organizzazione   per   la
 Liberazione della Palestina.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0337