N. 253 ORDINANZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiegato dello Stato e pubblico - Personale delle aziende
 dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni  Elezione a
 pubblico ufficio - Assenza dal servizio - Esclusione  dal beneficio
 del premio di produzione - Manifesta  infondatezza.
 
 (Legge 9 febbraio 1979, n. 49, art. 4, primo comma).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.11 del 16-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 della legge 9 febbraio 1979,  n.  49  ("Disposizioni  concernenti  il
 personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero  delle  poste e
 telecomunicazioni"), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981
 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 675
 del registro ordinanze 1981 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto     che    il    Tribunale    Amministrativo    Regionale
 dell'Emilia-Romagna, con ordinanza  28  gennaio  1981,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, nella parte in cui non  comprende
 fra  i casi in cui spetta, malgrado l'assenza dal servizio, il premio
 di produzione attribuito per le giornate  di  presenza  in  servizio,
 anche  quello  dei  dipendenti  autorizzati  a  rimanere  assenti dal
 servizio per l'espletamento del mandato amministrativo a  seguito  di
 elezione a pubblico ufficio;
      che  secondo  il  giudice  remittente  l'esclusione in questione
 concreterebbe  una  situazione  di  disparita'  di  trattamento,  con
 conseguente  violazione dell'art. 3 Cost., rispetto ai dipendenti che
 si assentano dal servizio per espletamento del mandato sindacale,  ai
 sensi degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali,
 invece, beneficiano del premio di produzione  durante  l'assenza  dal
 servizio;
    Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee,
 stante la sostanziale diversita' degli istituti che le riguardano,  e
 che,  pertanto, la censurata diversita' di disciplina non costituisce
 irragionevole disparita' di trattamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge
 9  febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il personale delle
 aziende   dipendenti   dal   Ministero   delle    poste    e    delle
 telecomunicazioni"),   sollevata  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,     dal     Tribunale     Amminustrativo      Regionale
 dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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