N. 267 SENTENZA 25 febbraio - 10 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regioni a statuto ordinario - Molise - Impiegati regionali  aventi
 maneggio di cassa - Diritto ad una indennita' speciale
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge reg. Molise riapprovata il 2 febbraio 1982, art. 36,  ultimo
 comma).
 
 (Cost., art. 117)
(GU n.11 del 16-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 36, ultimo
 comma, della legge della Regione Molise  riapprovata  il  2  febbraio
 1982,  avente per oggetto: "Istituzione del servizio Provveditorato e
 disciplina dell'attivita'  contrattuale,  promosso  con  ricorso  del
 Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 febbraio 1982,
 depositato in cancelleria il primo marzo successivo ed iscritto al n.
 15 del registro ricorsi 1982;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato il 9 febbraio 1982 e depositato il
 primo marzo 1982 (R.Ric. n. 15/1982) il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, ha impugnato  l'art.  36,  ultimo  comma,  della  legge  della
 Regione  Molise,  approvata  il  30  novembre 1981 e riapprovata il 2
 febbraio 1982, concernente: "Istituzione del servizio  Provveditorato
 e  disciplina  dell'attivita'  contrattuale",  chiedendo che ne venga
 dichiarata la  illegittimita'  costituzionale  per  violazione  degli
 artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.
    Il   ricorrente   lamenta  che  la  disposizione,  attribuendo  al
 personale che ha maneggio di valori di  cassa  l'indennita'  prevista
 per i dipendenti dello Stato dall'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n.
 146, si pone in contrasto con il princi'pio della  onnicomprensivita'
 del  trattamento  retributivo  stabilito  in  sede  di contrattazione
 collettiva nel primo accordo sindacale nazionale -  del  10  febbraio
 1979  - intercorso tra Regioni ed organizzazioni sindacali e recepito
 dalla Regione Molise con la legge regionale 8  maggio  1980,  n.  12,
 all'art. 43.
    La   norma   denunciata,  concedendo  una  forma  di  retribuzione
 aggiuntiva per una funzione immanente a qualsiasi organismo, e quindi
 non  ignorata  dalla  contrattazione collettiva, costituisce, secondo
 l'Avvocatura, una deroga alla regola  della  onnicomprensivita'  che,
 nell'ambito  della disciplina del trattamento economico, ha carattere
 non marginale non soltanto per il suo valore di princi'pio, ma per il
 riverbero  che ne deriva per il concreto assetto delle retribuzioni e
 degli inquadramenti.
    Nel  ricorso  si  rileva  ancora  che  la  disposizione  impugnata
 contraddice il princi'pio - di portata generale nell'impiego pubblico
 statale   nonche'   in   quello   degli  enti  territoriali  -  della
 utilizzazione  della   contrattazione   collettiva   per   conseguire
 omogeneita'  e  perequazione nel trattamento dei pubblici dipendenti.
 Il rilievo, formulato dal Consiglio regionale per  la  riapprovazione
 della  legge,  secondo  cui  analoga  indennita'  e'  prevista  per i
 dipendenti dello Stato, non ha pregio ad avviso dell'Avvocatura. Tale
 indennita',  infatti,  istituita  prima dell'adozione dello strumento
 della contrattazione collettiva, verrebbe mantenuta in vita  solo  in
 quanto  cosi'  ha  disposto l'accordo con le organizzazioni sindacali
 (d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310,  emanato  in  relazione  agli  accordi
 sindacali  del 24 gennaio 1981), nel contesto di una regolamentazione
 concordata che ha valutato globalmente i vari aspetti del trattamento
 economico.
    La  norma  denunciata  introduce cosi', secondo il ricorrente, uno
 squilibrio sia  rispetto  agli  impiegati  di  altre  regioni  -  che
 soggiacciono  alla  disciplina derivante dagli accordi sindacali, cui
 anche la Regione Molise ha aderito -, sia rispetto ad impiegati della
 medesima  Regione, che svolgono funzioni non meno rilevanti ed il cui
 trattamento   economico   e'   sottoposto   al    princi'pio    della
 onnicomprensivita'.
    Rileva  infine  il  Governo  che  la  disposizione  e'  affetta da
 insanabile contraddizione  logica,  in  quanto  si  inserisce  in  un
 sistema  -  disegnato  dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, ed
 ispirato alla regola della onnicomprensivita' retributiva  -  che  si
 pretende   conservato   in   vita   nonostante  venga  abbandonato  e
 contraddetto un suo criterio di fondo.
    2. - La Regione Molise non si e' costituita in giudizio.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via
 principale, questione  di  legittimita'  costituzionale  della  norma
 racchiusa  nell'art.  36,  ultimo  comma,  della  legge della Regione
 Molise approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982
 (Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina dell'attivita'
 contrattuale"), in riferimento agli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.
    Secondo  il  ricorrente  la norma impugnata, con l'attribuire agli
 impiegati regionali aventi maneggio di cassa una speciale indennita',
 e  quindi  un emolumento aggiuntivo non previsto dalla contrattazione
 collettiva,  sarebbe   in   contrasto   con   il   princi'pio   della
 onnicomprensivita'   della   retribuzione,   proprio   della  materia
 dell'impiego pubblico statale, e con  quello  dell'utilizzazione,  ai
 fini   della   determinazione   del  trattamento  retributivo,  della
 contrattazione  collettiva,  recepito   dalla   stessa   legislazione
 regionale - ivi compresa quella della Regione Molise (legge regionale
 8 maggio 1980, n. 12) - in funzione della omogeneita' e  perequazione
 del  detto  trattamento  retributivo. Ne' cio' sarebbe contraddetto -
 sostiene il ricorrente a confutazione  delle  argomentazioni  addotte
 dal  Consiglio  regionale  in  sede  di  riapprovazione  della  legge
 impugnata - dalla previsione, ad  opera  di  specifiche  disposizioni
 (l'art.  4  del  d.P.R.  5 maggio 1975, n. 146, cui fa riferimento la
 stessa legge impugnata, e l'art. 19 del  d.P.R.  9  giugno  1981,  n.
 310),  della  indennita'  di  maneggio  cassa per i dipendenti civili
 dello Stato, essendo stata tale indennita' conservata, su accordo con
 le   organizzazioni   sindacali,   nel   quadro   di   una  ponderata
 regolamentazione complessiva  del  trattamento  economico  dei  detti
 dipendenti.
    Sempre  secondo  il  ricorrente  la norma impugnata si porrebbe in
 contraddizione con il sistema  della  stessa  legislazione  regionale
 (legge   reg.   8  maggio  1980,  n.  12),  inspirato  al  princi'pio
 suindicato,  e   determinerebbe   un'ingiustificata   disparita'   di
 trattamento  fra  i  dipendenti  dalla  Regione  Molise  di  una data
 categoria e quelli della stessa categoria dipendenti da altre Regioni
 o di altra categoria dipendenti dalla stessa Regione.
    2.  -  La  questione  posta  in  riferimento all'art. 117 Cost. e'
 fondata.
    Effettivamente    il   princi'pio   della   onnicomprensivita'   e
 omogeneita' del trattamento retributivo e' stato  introdotto  in  via
 generale  nell'impiego  statale,  a  fini  di certezza, trasparenza e
 perequativita', dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con
 il  quale,  mentre  si  attribuisce a tutti i dipendenti civili dallo
 Stato (escluse talune categorie specificamente indicate)  un  assegno
 perequativo  pensionabile  (non computabile ai fini della tredicesima
 mensilita' e del compenso per lavoro straordinario,  ma  strettamente
 aderente  alla  retribuzione  sotto  ogni  altro  profilo,  anche  in
 relazione alle vicende del rapporto di impiego),  si  fa  divieto  di
 corrispondere  agli  attributari indennita', compensi, premi, gettoni
 di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti  comunque  denominati
 (salvi  i  compensi  per lavoro straordinario), a carico del bilancio
 dello Stato, di contabilita' speciali o di gestioni  fuori  bilancio,
 per  l'opera  svolta quali dipendenti dallo Stato o in rappresentanza
 dell'amministrazione statale.
    Il  princi'pio,  la  cui  affermazione costituisce il risultato di
 un'ampia azione sindacale, e' stato enunciato anche per altri settori
 del  pubblico impiego (cfr., per i dipendenti dagli enti pubblici non
 economici, l'articolo unico, comma terzo, legge 15 novembre 1973,  n.
 732  e  l'art.  26  della  legge 20 marzo 1975, n. 70) per essere poi
 ribadito con l'art. 17 della legge-quadro  sul  pubblico  impiego  29
 marzo  1983,  n.  93, che rappresenta la conclusiva espressione di un
 indirizzo invalso nella legislazione statale in  materia  di  impiego
 pubblico.
    Ne'  il  princi'pio e' scalfito da cio', che l'art. 4 della stessa
 legge n. 734 del 1973 prevede che, con regolamento da approvarsi  con
 decreto  del  Presidente  della Repubblica, sentite le organizzazioni
 sindacali maggiormente rappresentative, siano determinate la misura e
 le  modalita'  di  corresponsione  dell'indennita'  di  cassa  - come
 puntualmente avvenuto con il d.P.R. n. 146 del 1975 e con  il  d.P.R.
 n.  310  del  1981  - giacche' la previsione, come quella concernente
 altre specifiche  indennita',  formulata  negli  stessi  termini,  e'
 chiaramente  operata dall'art. 4 della detta legge n. 734 del 1973 in
 via di stretta eccezione al princi'pio enunciato nell'art. 2.
    Va   dunque   dichiarata,   in  riferimento  all'art.  117  Cost.,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  36,  ultimo  comma,  della
 legge  regionale  impugnata, con conseguente assorbimento delle altre
 questioni.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  ultimo
 comma, della legge della Regione Molise  riapprovata  il  2  febbraio
 1982   (Istituzione   del   servizio   "Provveditorato  e  disciplina
 dell'attivita' contrattuale").
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Deposita in cancelleria il 10 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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