N. 267 SENTENZA 25 febbraio - 10 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regioni a statuto ordinario - Molise - Impiegati regionali aventi maneggio di cassa - Diritto ad una indennita' speciale Illegittimita' costituzionale. (Legge reg. Molise riapprovata il 2 febbraio 1982, art. 36, ultimo comma). (Cost., art. 117)(GU n.11 del 16-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio 1982, avente per oggetto: "Istituzione del servizio Provveditorato e disciplina dell'attivita' contrattuale, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 febbraio 1982, depositato in cancelleria il primo marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1982; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il ricorrente; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1982 e depositato il primo marzo 1982 (R.Ric. n. 15/1982) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise, approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982, concernente: "Istituzione del servizio Provveditorato e disciplina dell'attivita' contrattuale", chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost. Il ricorrente lamenta che la disposizione, attribuendo al personale che ha maneggio di valori di cassa l'indennita' prevista per i dipendenti dello Stato dall'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, si pone in contrasto con il princi'pio della onnicomprensivita' del trattamento retributivo stabilito in sede di contrattazione collettiva nel primo accordo sindacale nazionale - del 10 febbraio 1979 - intercorso tra Regioni ed organizzazioni sindacali e recepito dalla Regione Molise con la legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, all'art. 43. La norma denunciata, concedendo una forma di retribuzione aggiuntiva per una funzione immanente a qualsiasi organismo, e quindi non ignorata dalla contrattazione collettiva, costituisce, secondo l'Avvocatura, una deroga alla regola della onnicomprensivita' che, nell'ambito della disciplina del trattamento economico, ha carattere non marginale non soltanto per il suo valore di princi'pio, ma per il riverbero che ne deriva per il concreto assetto delle retribuzioni e degli inquadramenti. Nel ricorso si rileva ancora che la disposizione impugnata contraddice il princi'pio - di portata generale nell'impiego pubblico statale nonche' in quello degli enti territoriali - della utilizzazione della contrattazione collettiva per conseguire omogeneita' e perequazione nel trattamento dei pubblici dipendenti. Il rilievo, formulato dal Consiglio regionale per la riapprovazione della legge, secondo cui analoga indennita' e' prevista per i dipendenti dello Stato, non ha pregio ad avviso dell'Avvocatura. Tale indennita', infatti, istituita prima dell'adozione dello strumento della contrattazione collettiva, verrebbe mantenuta in vita solo in quanto cosi' ha disposto l'accordo con le organizzazioni sindacali (d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, emanato in relazione agli accordi sindacali del 24 gennaio 1981), nel contesto di una regolamentazione concordata che ha valutato globalmente i vari aspetti del trattamento economico. La norma denunciata introduce cosi', secondo il ricorrente, uno squilibrio sia rispetto agli impiegati di altre regioni - che soggiacciono alla disciplina derivante dagli accordi sindacali, cui anche la Regione Molise ha aderito -, sia rispetto ad impiegati della medesima Regione, che svolgono funzioni non meno rilevanti ed il cui trattamento economico e' sottoposto al princi'pio della onnicomprensivita'. Rileva infine il Governo che la disposizione e' affetta da insanabile contraddizione logica, in quanto si inserisce in un sistema - disegnato dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, ed ispirato alla regola della onnicomprensivita' retributiva - che si pretende conservato in vita nonostante venga abbandonato e contraddetto un suo criterio di fondo. 2. - La Regione Molise non si e' costituita in giudizio. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimita' costituzionale della norma racchiusa nell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982 (Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina dell'attivita' contrattuale"), in riferimento agli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost. Secondo il ricorrente la norma impugnata, con l'attribuire agli impiegati regionali aventi maneggio di cassa una speciale indennita', e quindi un emolumento aggiuntivo non previsto dalla contrattazione collettiva, sarebbe in contrasto con il princi'pio della onnicomprensivita' della retribuzione, proprio della materia dell'impiego pubblico statale, e con quello dell'utilizzazione, ai fini della determinazione del trattamento retributivo, della contrattazione collettiva, recepito dalla stessa legislazione regionale - ivi compresa quella della Regione Molise (legge regionale 8 maggio 1980, n. 12) - in funzione della omogeneita' e perequazione del detto trattamento retributivo. Ne' cio' sarebbe contraddetto - sostiene il ricorrente a confutazione delle argomentazioni addotte dal Consiglio regionale in sede di riapprovazione della legge impugnata - dalla previsione, ad opera di specifiche disposizioni (l'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, cui fa riferimento la stessa legge impugnata, e l'art. 19 del d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310), della indennita' di maneggio cassa per i dipendenti civili dello Stato, essendo stata tale indennita' conservata, su accordo con le organizzazioni sindacali, nel quadro di una ponderata regolamentazione complessiva del trattamento economico dei detti dipendenti. Sempre secondo il ricorrente la norma impugnata si porrebbe in contraddizione con il sistema della stessa legislazione regionale (legge reg. 8 maggio 1980, n. 12), inspirato al princi'pio suindicato, e determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento fra i dipendenti dalla Regione Molise di una data categoria e quelli della stessa categoria dipendenti da altre Regioni o di altra categoria dipendenti dalla stessa Regione. 2. - La questione posta in riferimento all'art. 117 Cost. e' fondata. Effettivamente il princi'pio della onnicomprensivita' e omogeneita' del trattamento retributivo e' stato introdotto in via generale nell'impiego statale, a fini di certezza, trasparenza e perequativita', dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con il quale, mentre si attribuisce a tutti i dipendenti civili dallo Stato (escluse talune categorie specificamente indicate) un assegno perequativo pensionabile (non computabile ai fini della tredicesima mensilita' e del compenso per lavoro straordinario, ma strettamente aderente alla retribuzione sotto ogni altro profilo, anche in relazione alle vicende del rapporto di impiego), si fa divieto di corrispondere agli attributari indennita', compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati (salvi i compensi per lavoro straordinario), a carico del bilancio dello Stato, di contabilita' speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quali dipendenti dallo Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale. Il princi'pio, la cui affermazione costituisce il risultato di un'ampia azione sindacale, e' stato enunciato anche per altri settori del pubblico impiego (cfr., per i dipendenti dagli enti pubblici non economici, l'articolo unico, comma terzo, legge 15 novembre 1973, n. 732 e l'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) per essere poi ribadito con l'art. 17 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che rappresenta la conclusiva espressione di un indirizzo invalso nella legislazione statale in materia di impiego pubblico. Ne' il princi'pio e' scalfito da cio', che l'art. 4 della stessa legge n. 734 del 1973 prevede che, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, siano determinate la misura e le modalita' di corresponsione dell'indennita' di cassa - come puntualmente avvenuto con il d.P.R. n. 146 del 1975 e con il d.P.R. n. 310 del 1981 - giacche' la previsione, come quella concernente altre specifiche indennita', formulata negli stessi termini, e' chiaramente operata dall'art. 4 della detta legge n. 734 del 1973 in via di stretta eccezione al princi'pio enunciato nell'art. 2. Va dunque dichiarata, in riferimento all'art. 117 Cost., l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge regionale impugnata, con conseguente assorbimento delle altre questioni.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio 1982 (Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina dell'attivita' contrattuale"). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Deposita in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0354