N. 270 SENTENZA 25 febbraio - 10 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana - Cognizione - Esclusione di giudizi su ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' civili a carico totale o parziale dello Stato prodotti da residenti nella regione - Illegittimita' costituzionale parziale. (D. leg.vo 6 maggio 1948, n. 655, art. 3, n. 3). (Cost., artt. 3, 5 e 97). Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana - Cognizione - Esclusione di giudizi su ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' militari e di guerra, nonche' di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennita' a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge, attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti - Illegittimita' parziale conseguenziale. (D. leg.vo 6 maggio 1948, n. 655, art. 3, n. 3)(GU n.11 del 16-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in Palermo, sul ricorso proposto da Innusa Sergio, iscritta al n. 840 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1a serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 11 luglio 1986 (R.O. n. 840) la Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana) nel giudizio in materia di pensione civile promosso da Sergio Innusa ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d. legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97, primo comma, e 116 Cost. nonche' in riferimento all'art. 23, primo comma, dello Statuto della Regione, approvato con d. l.vo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2. Il ricorrente, funzionario presso l'Ufficio IVA, aveva impugnato il decreto con il quale l'Intendente di Finanza di Palermo, non ritenendo applicabile nei di lui confronti l'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il periodo di studi universitari compiuti dal 5 novembre 1965 all'8 ottobre 1968, aveva respinto l'istanza di riscatto. L'ordinanza premette che, essendo il gravame proposto avverso un provvedimento di una Amministrazione statale, sussiste nella fattispecie l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale adita, in quanto, nella materia pensionistica, ad essa e' stata attribuita dall'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 soltanto la cognizione dei ricorsi prodotti dai dipendenti della Regione. Il Collegio ritiene, tuttavia, che tenuto conto dell'attuale stato della legislazione debba porsi il ragionevole dubbio che il richiamato art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 sia viziato da illegittimita' costituzionale. Infatti l'art. 2, primo comma, lett. c) della l. 8 ottobre 1984 n. 658, istitutiva della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, ha attribuito alla Sezione giurisdizionale con sede in Cagliari "i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione"; con la successiva lett. d), anche gli "altri giudizi interessanti la regione in materia... pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti". Poiche', per quanto riguarda la Sezione giurisdizionale istituita per la Sicilia fin dal 1948, il legislatore ha conferito a quest'ultima, in materia di ricorsi pensionistici, esclusivamente la competenza riguardante i dipendenti della Regione siciliana, e' evidente che, con la sola eccezione dei dipendenti regionali, dal momento in cui ha iniziato la propria attivita' per la Sardegna la relativa Sezione giurisdizionale, si e' creata una disparita' di trattamento tra i cittadini aventi diritto a pensione a carico dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge residenti nel territorio della Sicilia e quelli residenti in Sardegna. Ne deriva una situazione, ad avviso del Collegio, che appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, Cost. Inoltre, la limitazione solo ad una parte dei giudizi pensionistici pone la maggior parte dei possibili interessati residenti nel territorio della Sicilia, allorche' abbiano titolo per adire la giurisdizione della Corte dei conti, in una condizione di obiettiva menomazione, nonostante la stessa Costituzione abbia previsto, all'art. 116, come per i residenti in Sardegna e nelle altre regioni a statuto speciale, l'attribuzione, attraverso le norme dello Statuto, di "forme e condizioni particolari di autonomia". E' da ritenere, ancora, che l'art. 3 n. 3 d.l. n. 655 sia viziato da illegittimita', anche in relazione alla norma di carattere costituzionale contenuta nell'art. 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana. La norma statutaria, infatti, dispone che "gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive Sezioni per gli affari concernenti la Regione"; assume il remittente che la locuzione avrebbe ben piu' ampio significato di quello letterale, dovendosi intendere la Regione quale "ente esponenziale dei poteri giuridici di autonomia". Anche sotto tale profilo, percio', non puo' ritenersi convincente la ricordata discriminazione delle materie attribuite alla competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Altro profilo di illegittimita', ad avviso del Collegio, deve essere sollevato in relazione all'art. 25 Cost. in quanto la norma, escludendo dalla competenza territoriale della Sezione giurisdizionale istituita in Palermo i ricorsi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, con la sola eccezione dei ricorsi per pensioni civili dei dipendenti regionali, ha sottratto la cognizione di tali ricorsi al giudice naturale precostituito per legge, senza che sussistano criteri di deroga obiettivamente e razionalmente motivati, in modo da valutare "i disparati interessi presenti nel processo ed il loro necessario contemperamento". Ne' puo' dirsi - sempre ad avviso del remittente - che la norma in argomento sia rispettosa dell'art. 97, primo comma Cost., poiche' il "buon andamento dell'Amministrazione" non puo' essere qui considerato in modo astratto ed avulso dalla sua naturale correlazione con il principio fondamentale posto dal precedente art. 5, secondo il quale la Repubblica deve adeguare "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". Considerato in diritto 1.1. - Per effetto del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana) alla relativa Sezione giurisdizionale, con sede in Palermo, sono attribuiti (art. 3, n. 3) i soli giudizi pensionistici concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali. La legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una Sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) all'art. 2, lettere c) e d) conferisce, invece, omnicomprensivamente alla cognizione della Sezione tutti i giudizi, per la regione, in materia pensionistica. 1.2. - La competenza di cui e' qui cenno non comporta per entrambe le aree regionali interessate nuove attribuzioni, bensi' decentramento (parziale nell'un caso, generale nell'altro) della giurisdizione spettante alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). 2. - La Sezione giurisdizionale con sede in Palermo sospetta di illegittimita' la disposizione di cui all'art. 3, n. 3 d.l.vo n. 655 del 1948, poiche' - in presenza delle competenze conferite alla Corte dei conti dislocata nella Regione sarda - le limitazioni, per identica materia di cognizione, che soffre la norma per la Sicilia costituirebbero altrettante violazioni degli artt. 3, 5, 25, 97, primo comma e 116 della Costituzione, nonche' dell'art. 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana. Secondo il Collegio remittente, sarebbe irrazionale il limitato decentramento operato, anche in ragione della specifica norma dello Statuto, con conseguente difetto di buona organizzazione e sottrazione - ad un tempo - degli specifici giudizi al loro giudice naturale. 3.1. - Per una esatta impostazione della questione, va precisato anzitutto non sussistere un presunto attentato alle garanzie previste dall'art. 25, primo comma, Cost.: trattasi - s'e' detto - di attribuzioni rientranti in apice nella giurisdizione della Corte dei conti, per origini storiche e compiutezza o affinita' di materie tradizionale giudice delle pensioni, non censurabili percio' sotto il profilo territoriale finche' non diversamente all'uopo regolate. 3.2. - Va ancora osservato che nessuna incidenza e' data desumere sul dettato dell'art. 116 Cost. in una a quello dell'art. 23, primo comma, dello Statuto siciliano. Come la Corte ha gia' altra volta chiarito, e lo stesso remittente ricorda, la norma dell'art. 23, primo comma, attiene soltanto al decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la Regione (sent. n. 61 del 1975): risulta cosi' essa in armonia con lo stesso art. 116 Cost., piu' tardi intervenuto in termini assai piu' generali a stabilire - traspare sin dagli atti dell'Assemblea Costituente - una diversita' di ciascheduna Regione a statuto speciale, in forza delle rispettive esperienze rivolte a tutelare caratteristiche originali, storicamente proprie delle popolazioni locali. 4. - Nella citata sentenza n. 61, questa Corte ha anche affermato, peraltro, che il decentramento specifico previsto nell'art. 23 dello Statuto non contrasta con altre e generalizzate competenze decentrate o decentrabili alla stregua dell'ordinamento statale. Tanto piu' se poi queste, si radicano - ed e' il caso della vicenda odierna - in un contesto di piu' ampia dimensione per garanzie ed indirizzi pure costituzionalmente tutelati. Piu' compiutamente, l'art. 5 Cost. pone l'esigenza di una legislazione della Repubblica adeguata ai principi e ai metodi del decentramento. Se questa si rivela, dunque, pressante esigenza d'ordine generale, una identica dimensione va espansa la' dove (Sicilia) sussistano piu' limitate strutture. In difetto di che nella indissolubile endiadi intercorrente tra decentramento e relativa eguaglianza nelle attivita' conseguenti - i conferenti parametri costituzionali (artt. 3 e 5) ne riuscirebbero incisi. Al che, d'altra parte, seguirebbe evidente disomogeneita' d'organizzazione alla stregua del successivo art. 97, dato che per il medesimo Organo nella regione siciliana, sia pure in altra area di competenze (giudizi di responsabilita' e di conto), i principi enunciati risultano, invece, osservati (art. 4 d.l. n. 655 del 1948). Di guisacche', essendo la questione fondata, va dichiarata, nell'ambito della controversia, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655. Analoga dichiarazione consegue, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine a ogni altro giudizio pensionistico riservato alla giurisdizione della Corte dei conti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facolta' e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti; Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennita' militari e di guerra, nonche' di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennita' a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali gia' la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0357