N. 283 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro (rapporto di) - Lavoratrice impossibilitata per qualsiasi
 causa a prestare assistenza al figlio - Diritti all'astensione
 obbligatoria dal lavoro e al godimento dei riposi giornalieri Omessa
 estensione al padre - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7).
 
 (Cost., art. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma,  31,
 secondo comma)
(GU n.11 del 16-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9
 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e  donne  in
 materia  di  lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986
 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti   gli   atti   di  costituzione  di  Checchia  Alessandro  e
 dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Modena,  giudice  del  lavoro, con
 ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o.  n.  624/86)  ha  sollevato  -  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo
 comma,  31,  secondo  comma,  Cost.  -  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella
 parte in cui non estende al  padre  lavoratore  le  previsioni  degli
 artt.  4,  primo  comma,  lett.  c) e 15, primo comma, della legge 30
 dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal  lavoro
 post-partum e relativa indennita', qualora, "per qualsiasi causa", la
 madre non fruisca  di  detta  astensione  o,  comunque,  nel  periodo
 corrispondente,  non  presti  al  figlio assistenza, alla quale debba
 pertanto provvedere il padre;
    Considerato:
      che  questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  1  del  1987 ha gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo  l'art.  7  della  legge  9
 dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che
 il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro  e  il  diritto  al
 godimento  dei  riposi  giornalieri,  riconosciuti  alla  sola  madre
 lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della  legge
 30  dicembre  1971,  n.  1204,  siano  riconosciuti  anche  al  padre
 lavoratore ove l'assistenza  della  madre  (lavoratrice  o  meno)  al
 minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermita';
      che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va
 dichiarata manifestamente inammissibile;
      che  questa  Corte,  pur  non  escludendo  che  la necessita' di
 garantire  al  minore  adeguata  cura  e  protezione  nei  tre   mesi
 successivi  al  parto  possa  essere  riconosciuta  anche  in casi di
 carenza  dell'assistenza  materna  diversi  dalla   morte   o   grave
 infermita'  della  madre,  non  puo'  qui  prendere in considerazione
 impedimenti dovuti ad altre circostanze non  rilevanti  nel  giudizio
 principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre;
      che  d'altra  parte,  stante  la  genericita'  delle indicazioni
 contenute nell'ordinanza di rimessione, non  ricorrono  nella  specie
 gli  estremi  per  l'applicazione,  sollecitata  dal  giudice  a quo,
 dell'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile anche sotto questo profilo;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre  1977,
 n.  903,  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, primo comma, 29,
 secondo comma, 30, primo comma e 31, secondo comma Cost., dal Pretore
 di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25
 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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