N. 283 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto di) - Lavoratrice impossibilitata per qualsiasi causa a prestare assistenza al figlio - Diritti all'astensione obbligatoria dal lavoro e al godimento dei riposi giornalieri Omessa estensione al padre - Manifesta inammissibilita'. (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7). (Cost., art. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma)(GU n.11 del 16-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Checchia Alessandro e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che il Pretore di Modena, giudice del lavoro, con ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o. n. 624/86) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni degli artt. 4, primo comma, lett. c) e 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal lavoro post-partum e relativa indennita', qualora, "per qualsiasi causa", la madre non fruisca di detta astensione o, comunque, nel periodo corrispondente, non presti al figlio assistenza, alla quale debba pertanto provvedere il padre; Considerato: che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987 ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre (lavoratrice o meno) al minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermita'; che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va dichiarata manifestamente inammissibile; che questa Corte, pur non escludendo che la necessita' di garantire al minore adeguata cura e protezione nei tre mesi successivi al parto possa essere riconosciuta anche in casi di carenza dell'assistenza materna diversi dalla morte o grave infermita' della madre, non puo' qui prendere in considerazione impedimenti dovuti ad altre circostanze non rilevanti nel giudizio principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre; che d'altra parte, stante la genericita' delle indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, non ricorrono nella specie gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, dell'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile anche sotto questo profilo;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma e 31, secondo comma Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0370