N. 288 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Oneri
 deducibili - Interessi passivi per i mutui ipotecari nel limite di
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, primo comma, lett. "c),
 nel testo modificato dalla legge 13 aprile 1977, n. 114,  art. 5).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
 
 Reddito delle persone fisiche (imposta sul I.r.pe.f.)
 Indeducibilita' dei costi di produzione del reddito di lavoro
 dipendente - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, modificato dalla legge 2
 dicembre 1975, n. 576, art. 10 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417,
 art. 18).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
 
 Reddito delle persone fisiche (imposta sul I.r.pe.f.)  Rimborsi di
 imposte pagate - Corresponsione di interessi Limitazioni - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, modificato dal d.-l.
 6 luglio 1 974, n. 260, art. 8, convertito, con modificazioni,  in
 legge 14 agosto 1974, n. 354, dal d.-l. 4 marzo 1976, n. 30, art. 2,
 convertito in legge 2 maggio 1976, n. 160 e dal d.P.R. 24 dicembre 1
 976, n. 920, art. 3).
 
 (Cost., artt. 3 e 53)
(GU n.11 del 16-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
 prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni  alla  disciplina  dell'imposta
 sul  reddito  delle  persone  fisiche);  dell'art.  48  del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
 reddito delle persone fisiche) e dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre
 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
 reddito),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 28 gennaio 1982 dalla
 Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al  n.  405
 del  registro  ordinanze  1983  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;
    Visti  l'atto  di  costituzione di Forno Filippo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  con  distinti  ricorsi  Forno  Filippo,  lavoratore
 dipendente, richiese per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 il rimborso
 della  IRPEF,  pagata  per  la  non riconosciuta deduzione oltre lit.
 3.000.000 degli interessi passivi di un mutuo ipotecario nonche'  per
 la mancata detrazione delle spese di trasporto sopportate per recarsi
 al posto di lavoro, il tutto con gli  interessi  oltre  all'effettiva
 svalutazione monetaria;
      che  l'adita Commissione tributaria di primo grado di Genova con
 ordinanza del 28 gennaio 1983 (registro ord. n. 405/83) sollevava, in
 riferimento  agli  artt.  3  e  53  Cost.,  questioni di legittimita'
 costituzionale: A) dell'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 che
 ha modificato l'art.10 lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
 B) dell'art. 48 di detto d.P.R., modificato dall'art. 10 della  legge
 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n.
 417;
   C)  dell'art.  44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 692 (recte 602),
 modificato dall'art. 8 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260 convertito  con
 modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nonche' dall'art. 2
 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30 convertito nella legge 2 maggio 1976, n.
 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920;
      che  il giudice rimettente in tutte e tre le questioni sollevate
 prospettava il contrasto delle suddette  disposizioni  con  i  citati
 artt. 3 e 53 Cost. in quanto:
       a)  l'art. 5 della legge 114/77, limitando a decorrere dal 1976
 la deduzione degli interessi passivi per un importo non  superiore  a
 L.  3.000.000  e  per  i soli mutui garantiti da ipoteca su immobili,
 incideva su rapporti giuridici preesistenti, rispetto  ai  quali  non
 sussistevano  i  suddetti  limiti, in contrasto con l'affidamento dei
 contribuenti nella legislazione vigente al momento in  cui  il  mutuo
 era stato stipulato;
       b)   l'art.   48   del   d.P.R.  597/73  non  consentiva  nella
 determinazione del reddito di  lavoro  dipendente  la  deduzione  dei
 costi di produzione, a differenza di quanto avveniva per i lavoratori
 autonomi (art. 50 stesso d.P.R.);
       c)  l'art.  44  del  d.P.R. 602/73 escludeva, per i rimborsi di
 imposte pagate,  la  corresponsione  degli  interessi  per  il  primo
 semestre  compreso  fra  la data del versamento del tributo e la data
 dell'ordinativo e limitava altresi' il pagamento degli stessi  ad  un
 tasso  del  6% semestrale, insufficiente a compensare la svalutazione
 monetaria;
      che  nel  giudizio  avanti  alla Corte si e' costituita la parte
 privata Forno  Filippo,  la  quale  svolgeva  considerazioni  adesive
 all'ordinanza di rimessione;
      che   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  interveniva
 chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;
    Considerato   che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 10, primo comma, lett.  c)  del  d.P.R.  597/73  nel  testo
 modificato  dall'art.  5 legge cit. e' stata gia' decisa con sentenza
 n. 143 del 1982 con cui questa Corte ha escluso che la retroattivita'
 della norma impugnata leda il principio della capacita' contributiva,
 ne'  alcun  elemento  nuovo  viene  addotto  in  contrasto   a   tale
 orientamento;
      che   e'  altresi'  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 48 stesso d.P.R., in quanto  la
 diversita'  di  disciplina  tra  lavoratori  subordinati e lavoratori
 autonomi,  in   materia   di   oneri   deducibili,   trova   la   sua
 giustificazione  nella  diversita' obiettiva di situazioni tra le due
 categorie di lavoratori (cfr. sent. n. 284 del  1985),  in  relazione
 alla  peculiarita'  della situazione dei lavoratori autonomi, i quali
 debbono approntare i mezzi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento
 della loro attivita' produttiva;
      che  infine  manifestamente  infondata  e' anche la questione di
 legittimita' dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, in  quanto  la  disciplina
 degli  interessi  per il rimborso di imposte pagate, data la speciale
 natura del credito cui si riferiscono nonche' la  particolarita'  dei
 soggetti  e  dei suoi presupposti, e' diversa da quella civilistica e
 lavoristica  sicche'  la  sua  disciplina  rientra  nella  sfera   di
 discrezionalita' del legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt.:
      10,  primo  comma, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
 nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114;
      48  stesso d.P.R. modificato dall'art. 10 della legge 2 dicembre
 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
      44  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'art. 8 del
 D.L. 6 luglio 1974 n. 260 convertito con modificazioni nella legge 14
 agosto 1974, n. 354, nonche' dall'art. 2 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30
 convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R.  24
 dicembre  1976,  n.  920,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 53 della
 Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di  primo  grado
 di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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