N. 292 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Misure di sicurezza - Applicazione in base alla valutata
 pericolosita' del soggetto - Restituzione degli atti al giudice
 rimettente.
 
 (Cod. pen., art. 204, ultimo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111)
(GU n.11 del 16-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
 prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 204, ultimo
 comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17  maggio
 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli nel
 procedimento  di  esecuzione  nei  confronti  di  Liberti   Vincenzo,
 iscritta  al  n.  1108 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
 Napoli, con ordinanza del 9 gennaio 1986, ha sollevato in riferimento
 agli  artt.  2,  3, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 204, ultimo  comma,  del  codice  penale,  "in
 quanto  non  consente  di applicare le misure di sicurezza in base ad
 una valutazione in concreto" della pericolosita' del soggetto;
   Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e'
 entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il  cui  art.  31
 dispone:  a)  "L'articolo  204  del codice penale e' abrogato" (primo
 comma); b) "Tutte le misure  di  sicurezza  personale  sono  ordinate
 previo  accertamento  che  colui  il  quale  ha  commesso il fatto e'
 persona socialmente pericolosa" (secondo comma);
      e  che,  quindi,  spetta  al  giudice  a quo verificare se, alla
 stregua della normativa sopravvenuta, le  questioni  sollevate  siano
 tuttora rilevanti;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti al Magistrato di sorveglianza
 presso il Tribunale di Napoli.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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