N. 292 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di sicurezza - Applicazione in base alla valutata pericolosita' del soggetto - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Cod. pen., art. 204, ultimo comma). (Cost., artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111)(GU n.11 del 16-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli nel procedimento di esecuzione nei confronti di Liberti Vincenzo, iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 gennaio 1986, ha sollevato in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 204, ultimo comma, del codice penale, "in quanto non consente di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosita' del soggetto; Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 dispone: a) "L'articolo 204 del codice penale e' abrogato" (primo comma); b) "Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa" (secondo comma); e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0379