N. 295 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contratti agrari - Cessione del fondo anteriore alla dichiarazione di
 pubblica utilita' - Diritto dell'affittuario coltivatore ad un
 indennizzo - Esclusione - Restituzione degli atti al giudice
 rimettente
 
 (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, secondo, terzo e quarto
 comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 16-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art.17, secondo,
 terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Programmi e
 coordinamento   dell'edilizia   residenziale  pubblica;  norme  sulla
 espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni  alle
 LL.  17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964
 n. 847; ed autorizzazione di spesa per  interventi  straordinari  nel
 settore   dell'edilizia   residenziale,  agevolata  e  convenzionata)
 promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1982 dalla Corte d'Appello
 di  Brescia,  iscritta  al  n.  613  del  registro  ordinanze  1982 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno
 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto   che  nel  procedimento  tra  il  Comune  di  Roverbella
 (acquirente di un terreno agricolo da destinarsi alla costruzione  di
 un  asilo  nido)  e  Lodovico  Sartori  (affittuario da nove anni del
 terreno stesso), avente ad oggetto  l'esistenza  di  un  obbligo  del
 Comune di corrispondere al fittavolo l'indennita' aggiuntiva prevista
 dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865  in  misura  pari  al
 prezzo  di compravendita, la Corte d'Appello di Brescia ha sollevato,
 su istanza di parte, questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, commi secondo,
 terzo e quarto, della citata legge n. 865 1971 "nella  parte  in  cui
 non  prevede un'indennita' a favore del fittavolo, mezzadro, colono o
 compartecipante anche quando l'accordo per la cessione volontaria del
 fondo,  pur avvenendo al dichiarato fine di destinare l'area medesima
 all'esecuzione dell'opera pubblica,  abbia  luogo  al  di  fuori  del
 procedimento  espropriativo e prima che questo abbia avuto inizio con
 la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e la  determinazione
 dell'indennita' provvisoria";
      che,  secondo  il collegio rimettente, le disposizioni impugnate
 determinerebbero una ingiustificata disparita' di trattamento  tra  i
 coltivatori non proprietari di un fondo a seconda che il fondo stesso
 sia oggetto della "cessione volontaria" prevista dall'art.  12  della
 legge  n.  865  del  1971  -  nel  qual  caso  al  coltivatore spetta
 l'indennita' aggiuntiva prevista dal secondo comma dell'art. 17 della
 stessa  legge  -  oppure  sia  oggetto di un negozio di trasferimento
 anteriore alla dichiarazione di pubblica utilita', che non fa sorgere
 il diritto del coltivatore a tale indennizzo;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 chiesto la dichiarazione d'infondatezza della questione;
    Considerato  che  nelle  more del giudizio e' entrata in vigore la
 legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari) che, all'art.
 43, ha riconosciuto all'affittuario di un fondo il diritto ad un equo
 indennizzo in tutti i casi di luzione incolpevole  del  contratto  di
 affitto  ed  all'art.  50  ha  attribuito all'affittuario coltivatore
 diretto, costretto a lasciare il terreno  soggetto  ad  utilizzazione
 edilizia,   l'indennizzo  previsto  dal  precedente  art.  43  o,  in
 alternativa, le indennita' previste dal secondo  comma  dell'art.  17
 della legge n. 865 del 1971;
      che  tale disciplina dei contratti agrari dettata dalla legge n.
 203 del 1982 si applica a tutti i rapporti comunque in  corso,  anche
 se  oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza
 passata in giudicato, salvo che la sentenza sia gia' esecutiva  (art.
 53, primo comma, l. cit.);
      che  pertanto e' necessario restituire gli atti al giudice a quo
 onde accertare la persistente rilevanza della questione nel  giudizio
 pendente a lui;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia
 al  fine  di  accertare  la  persistente  rilevanza  della  questione
 sollevata  in relazione alla sopravvenienza della l. 3 maggio 1982 n.
 203 (Norme sui contratti agrari).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0382