N. 297 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Imposta sull'incremento di valore degli immobili (In.v.im.) - Costi per ristrutturazione di vecchi fabbricati - Indetraibilita' - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, sesto comma). (Cost., art. 3)(GU n.11 del 16-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, iscritta al n. 992 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Loschi Loris ed avente per oggetto un accertamento, ai fini dell'invim, del valore di un appartamento restaurato e trasferito con atto tra vivi, la Commissione tributaria di primo grado di Modena con ordinanza del 23 giugno 1983 (reg. ord. n. 992 del 1984) sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, il quale, disponendo un criterio agevolativo per la liquidazione della detta imposta in caso di utilizzazione edificatoria dell'area alienata, non lo estendeva ai casi di "ristrutturazione di un vecchio fabbricato": in particolare, riteneva la Commissione che la detta mancata estensione non rendesse documentabili, e quindi non detraibili dall'incremento di valore, una serie di costi sopportati dall'alienante-costruttore; Considerato che, benche' non esplicitamente indicata nell'ordinanza di rimessione, la norma costituzionale di riferimento va chiaramente ravvisata nell'art. 3 Cost.; che la questione, peraltro posta in termini non precisamente nitidi ed univoci, si presenta manifestamente infondata; che invero non sono comparabili, per la loro intrinseca eterogeneita', la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli gia' esistenti; che, rispetto ai primi, non irrazionalmente il legislatore dimostra un maggior favore, accordando piu' late agevolazioni, data la loro forte incidenza sull'incremento del patrimonio edilizio e sull'occupazione di lavoratori: elementi che, invece, si presentano con minore intensita' nel caso di ristrutturazione di edifici gia' esistenti; che pertanto si rivela palesemente inconsistente ogni censura di violazione del principio di eguaglianza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0384