N. 298 ORDINANZA 25 febbraio - 10 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) Plusvalenze realizzate da operazioni speculative Lottizzazione e vendita - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76). (Cost., artt. 76, 77, 3 e 53)(GU n.11 del 16-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla ditta Poli Giovanni Battista avverso l'accertamento effettuato dall'Ufficio imposte dirette di Bassano del Grappa la Commissione tributaria di primo grado della stessa citta', sollevava, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597: precisamente di tale disposizione veniva impugnato il primo comma, secondo cui le plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative (e non rientranti nei redditi di impresa) concorrono a formare il reddito complessivo tassabile; e veniva altresi' impugnato il terzo comma, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni e la successiva vendita si considerano in ogni caso aventi fini speculativi; che secondo il giudice a quo tali disposizioni violavano gli artt. 76 e 77 nonche' 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore ordinario, incorrendo in eccesso di delega, aveva posto delle presunzioni assolute, che invero violavano altresi' i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva; che si costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale eccepiva l'inammissibilita' ed in subordine l'infondatezza della questione; Considerato che la questione relativa all'art. 76 Cost. e' palesemente infondata, poiche' il potere conferito al legislatore delegato dalla l. 9 ottobre 1971, n. 825 comprende la possibilita' di regolare l'intera materia delle imposte sul reddito secondo ampia discrezionalita' ( v. ordd. n. 321 e 334 del 1987) (mentre fuori di proposito e' stato invocato nell'ordinanza di rimessione anche l'art. 77 Cost.); che la qualificazione del fine speculativo delle operazioni anzidette trova la sua non irragionevole giustificazione nella realta' socio-economica secondo la finalita' ordinaria degli atti (acquisto per rivendere, lottizzazione, ecc.) presi in considerazione, sicche' la qualificazione stessa non merita censura; che anche la determinazione normativa, che fissa il sorgere dell'obbligazione tributaria alla data in cui gli atti suddetti sono posti in essere, non e' affatto irrazionale, in quanto spetta al legislatore determinare il momento in cui si realizza il fatto genetico, indipendentemente dal concreto prodursi della ricchezza; che in conclusione la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i profili di incostituzionalita' denunciati; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0385