N. 307 SENTENZA 10 - 17 marzo 1988
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Istituto per sordomuti "T. Pendola" di Siena - Nomina del direttore Cessazione della materia del contendere(GU n.12 del 23-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio successivo ed iscritto al n. 17 del Registro Ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota 5326 di prot. del 27 aprile 1987, contenente la nomina del Direttore dell'Istituto "Tommaso Pendola di Siena"; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri; Uditi l'avv. Giuseppe Morbidelli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 20 giugno 1987, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 19 marzo 1987 (trasmesso all'Amministrazione regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena in data 27 aprile 1987), con il quale e' stato nominato il direttore dell'Istituto per sordomuti "Tommaso Pendola" di Siena. La ricorrente premette che l'Istituto, fondato nel 1828 da Padre Tommaso Pendola delle Scuole Pie, e' una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, avendo - ai sensi dell'art. 2 dello statuto approvato con R.D. del 14 luglio 1895 - l' "iscopo di accogliere, educare ed istruire gratuitamente sordomuti poveri di ambo i sessi", e che, in forza della delega contenuta nell'art. 13 della legge regionale 7 luglio 1976, n. 15 (come modificato dall'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 35), il Comune di Siena aveva gia' provveduto, con delibera del 23 maggio 1985, alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione degli organi statutari dell'ente, nomina poi prorogata, con successive delibere, fino al 14 agosto 1987, al fine di consentire una modifica dello statuto nella parte relativa alla commissione amministratrice e al direttore. Cio' premesso, la ricorrente deduce che il decreto presidenziale impugnato invade la sfera di competenza regionale in materia di IPAB, garantita dagli artt. 117 e 118 Cost. e 13, 17 e 22 del d.P.R. n. 616 del 1977, in forza dei quali tutte le funzioni amministrative concernenti dette istituzioni sarebbero attribuite alle regioni. In contrario, non potrebbe dedursi, prosegue la ricorrente, che la nomina del direttore resti esclusa dal novero delle competenze regionali perche' non corrispondente a una funzione amministrativa prevista da una norma generale ed astratta, ma a un potere attribuito singolarmente dallo statuto dell'ente al Capo dello Stato: l'atto di nomina del direttore costituisce, infatti, espressione del potere di organizzazione delle IPAB, che non spetta piu' allo Stato. Ne', infine, conclude la Regione Toscana, e' rilevante la circostanza che la competenza del Presidente della Repubblica sia prevista dallo statuto dell'ente, in quanto l'Istituto Pendola e' un ente pubblico il cui statuto, approvato con regio decreto, costituisce fonte del diritto, come tale destinata a cedere alle fonti superiori di livello costituzionale e di normazione primaria qual e' il d.P.R. 616/77. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, conclude in via principale per l'inammissibilita' del ricorso, deducendo che il potere di nomina del direttore della IPAB in questione trova la sua fonte esclusivamente nella volonta' del fondatore e che quindi la competenza rivendicata dalla ricorrente non e' garantita dalla Costituzione: e' richiamata in tal senso la sentenza di questa Corte n. 195 del 1987. In subordine, l'Avvocatura conclude per l'infondatezza. 3. - L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, proposta dalla ricorrente, e' stata respinta dalla Corte con ordinanza n. 487 del 1987. 4. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha depositato memoria aggiuntiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso. La ricorrente deduce, in primo luogo, che i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 195 del 1987 non sarebbero applicabili alla fattispecie, in quanto l'Istituto Tommaso Pendola, oltre alla veste formale, avrebbe assunto anche la natura sostanziale di ente pubblico, perdendo l'originaria impronta privatistica. Comunque, da un punto di vista piu' generale, anche ponendo l'accento sulla volonta' dei fondatori, non potrebbe trascurarsi la necessita' di una interpretazione storico-evolutiva delle previsioni statutarie. L'attribuzione della competenza per la nomina del direttore dell'istituto al Re andrebbe cioe' intesa non come attribuzione di un potere a titolo personale, bensi' quale conferimento di un potere al capo dell'esecutivo, cioe' come una sorta di rinvio dinamico all'autorita' pubblica che allora era titolare dei poteri di vigilanza; con la conseguenza che, con il nuovo ordinamento costituzionale e con il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'art. 117 Cost., si sarebbe verificata una successione delle regioni stesse nell'universitas delle situazioni e relazioni anteriormente facenti capo allo Stato, e quindi anche in tutte le funzioni sulle IPAB. Considerato in diritto La Regione Toscana, come detto in narrativa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica emanato il 19 marzo 1987, con il quale, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, e' stato nominato il direttore dell'Istituto per sordomuti "Tommaso Pendola" di Siena, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dello statuto dell'ente, approvato con R.D. del 14 luglio 1895. Ad avviso della ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe lesivo della sfera di attribuzioni ad essa riservata dagli artt. 117 e 118 Cost., nonche' dagli artt. 13, 17 e 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in base ai quali tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sarebbero state trasferite alle regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per la inammissibilita' del ricorso, richiamando la sentenza di questa Corte n. 195 del 1987. Risulta alla Corte che, successivamente alla proposizione del ricorso, come preannunciato dalla difesa della Regione Toscana nello stesso atto introduttivo, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta - formulata dal Consiglio comunale di Siena di modificazione degli artt. 4, 7, 8, 10, 32, 33 e 35 dello statuto dell'Istituto Pendola di Siena. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 4 e' stato modificato nel senso di separare la figura del direttore dell'Istituto da quella di Presidente della Commissione amministratrice (in precedenza accomunate), ed e' previsto che quest'ultima e' composta da un Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio comunale di Siena e provvede alla nomina del direttore "da scegliere tra persone dotate di adeguati requisiti di preparazione professionale in relazione alle finalita' proprie dell'Ente". Inoltre, nella stessa delibera, il Consiglio regionale ha approvato la seguente norma transitoria: "Fino alla nomina del nuovo direttore prevista dall'art. 4 dello statuto cosi' come modificato dal presente atto, le funzioni di direttore saranno svolte dall'attuale titolare della carica nominato in conformita' del soppresso art. 4 dello statuto medesimo". La delibera e' stata resa esecutiva con decisione della Commissione di controllo del 18 dicembre 1987. Da quanto esposto discende che la norma statutaria sulla quale si fonda il provvedimento impugnato non e' piu' in vigore, mentre la Regione ricorrente con l'approvazione della citata norma transitoria si e' preoccupata di regolare la posizione del direttore nominato in base all'originario testo dell'art. 4 dello Statuto riconoscendo cosi' implicitamente la legittimita' della nomina stessa. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0416