N. 308 SENTENZA 10 - 17 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Poste e telecomunicazione - Perdita parziale di pacco postale
 assicurato - Esonero dell'Amministrazione o del concessionario
 postale dal risarcimento pieno dei danni - Inammissibilita'
 
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 70)
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.12 del 23-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del D.P.R.
 14 febbraio 1975, n. 37 (rectius 29 marzo 1973, n. 156, "Approvazione
 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
 bancoposta e di telecomunicazioni") promosso con ordinanza emessa  il
 29  novembre  1983  dal  Tribunale  di Milano nel procedimento civile
 vertente tra T.S.M. Compagnie d'Assurances  Transports  e  la  s.p.a.
 Reggiani  Blort,  iscritta  al  n.  796 del registro ordinanze 1984 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno
 1984;
    Visto l'atto di intervento del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1988  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza in data 29 novembre 1983 il Tribunale di Milano
 ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  70
 del  d.P.R.  29  marzo  1973  n.  156  (cosiddetto  "codice postale",
 erroneamente indicato nel dispositivo come d.P.R. 14 febbraio 1975 n.
 37),  in  riferimento all'art. 3 Cost. Piu' precisamente e' impugnato
 il terzo comma del citato art. 70, in quanto prevede  una  disparita'
 di trattamento del mittente di un pacco postale assicurato in caso di
 perdita o avaria parziale  rispetto  al  caso  di  perdita  o  avaria
 totale.  L'incidente  di costituzionalita' e' insorto nel corso di un
 giudizio promosso in  base  all'art.  1916  cod.  civ.  dalla  T.S.M.
 Compagnie  d'Assurance  Transports  contro  la S.p.A. Reggiani Blort,
 operante in regime di concessione postale, per  il  risarcimento  dei
 danni   derivati  dalla  perdita  parziale  di  un  pacco  assicurato
 contenente uno stock di orologi spedito  a  mezzo  di  concessionario
 postale, in quanto di peso inferiore a 20 kg.
    Il  giudice  a quo ha ritenuto applicabile l'art. 70, terzo comma,
 del d.P.R. n. 156 del 1973, il quale, nel caso di  perdita  o  avaria
 parziale del pacco, esclude la responsabilita' dell'Amministrazione o
 del concessionario postale (art. 6, secondo comma, d.P.R.  cit.)  per
 il   pieno  risarcimento  dei  danni  e  prevede  solo  il  pagamento
 dell'indennita' stabilita per i  pacchi  ordinari  (pari  al  decuplo
 della  tassa  di spedizione ai sensi dell'art. 28). Di conseguenza ha
 sospeso  il  giudizio  per  sottoporre  la  norma  a   scrutinio   di
 costituzionalita',  sembrandogli  priva  di  fondamento  razionale, e
 quindi contraria all'art. 3 Cost., la diversita' di  trattamento  del
 mittente a seconda che la perdita sia totale o parziale, "dal momento
 che in entrambi i casi  egli  ha  pagato  una  somma  suppletiva  per
 l'assicurazione  delle  merci,  ricevendone una logica contropartita,
 pari all'integrale risarcimento, solo in caso di perdita totale e non
 anche in quello di perdita parziale".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti alla Corte non si sono costituite le
 parti private, mentre e' intervenuta  la  Presidenza  del  Consiglio,
 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
    Ad   avviso   dell'Avvocatura,   una  interpretazione  sistematica
 dell'art. 70, coordinato con l'art. 84, chiarisce che  per  i  pacchi
 con assicurazione "obbligatoria" il pieno risarcimento dei danni, nei
 limiti del valore dichiarato, spetta sia in caso  di  perdita  totale
 sia  in caso di perdita parziale, mentre la differenza di trattamento
 rilevata   nell'ordinanza    di    rimessione    riguarda    soltanto
 l'assicurazione  "convenzionale", cioe' facoltativa. Per quest'ultima
 la   differenza   e'   giustificata   in   ragione   della   "pratica
 impossibilita'  di  stabilire  in  che  misura  la  perdita  o avaria
 parziale  abbiano  inciso  sul  valore  per  cui  l'invio  e'   stato
 assicurato   e   dunque   quale   sia   stato  il  danno  effettivo".
 L'interveniente conclude chiedendo che la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile   per   irrilevanza   ovvero,   qualora   sia  ritenuto
 applicabile nella specie il terzo comma dell'art. 70, infondata.
                         Considerato in diritto
    La  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 70, terzo
 comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Tribunale di Milano,
 e' inammissibile per difetto di rilevanza.
    Il  terzo  comma citato continua il discorso del comma precedente,
 riferito  esclusivamente  all'assicurazione  "convenzionale",  e   lo
 completa  introducendo  in  questa  ipotesi,  e  soltanto in essa, la
 distinzione tra perdita totale e perdita  parziale  del  pacco.  Tale
 distinzione  non  e'  applicabile  nel  caso  di specie, posto che la
 spedizione del pacco di orologi in causa, definito nell'ordinanza  di
 rimessione  come "merce di ingente valore", rientrava nell'ipotesi di
 assicurazione  "obbligatoria".  Invero,   secondo   l'interpretazione
 dell'Avvocatura   dello   Stato,   condivisa  dalla  Corte,  l'elenco
 contenuto  nel  primo  comma  dell'art.  84  del   d.P.R.   cit.   e'
 rappresentativo  di  una  categoria  generale  comprendente  "carte e
 oggetti aventi un valore oggettivamente misurabile  e  verificabile",
 mentre  l'assicurazione  "convenzionale"  riguarda il "caso in cui il
 mittente annetta una particolare importanza al  contenuto  del  pacco
 si'  da  volerlo assicurare, ma il valore e conseguentemente il danno
 suscettibile  di  derivare  dalla  sua  perdita  non  e'  altrettanto
 oggettivamente misurabile".
    Poiche'  il  valore degli orologi in questione era "oggettivamente
 misurabile e verificabile" in base al listino dei prezzi all'ingrosso
 della  ditta  che  aveva spedito il pacco assicurato, il risarcimento
 dei danni, nei limiti del valore dichiarato, e' dovuto anche in  caso
 di perdita parziale, a norma del primo comma dell'art. 70.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 70 del d.P.R. 29 marzo 1973  n.  156  ("Testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
 telecomunicazioni") sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento
 all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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