N. 308 SENTENZA 10 - 17 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Poste e telecomunicazione - Perdita parziale di pacco postale assicurato - Esonero dell'Amministrazione o del concessionario postale dal risarcimento pieno dei danni - Inammissibilita' (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 70) (Cost., art. 3)(GU n.12 del 23-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del D.P.R. 14 febbraio 1975, n. 37 (rectius 29 marzo 1973, n. 156, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1983 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra T.S.M. Compagnie d'Assurances Transports e la s.p.a. Reggiani Blort, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza in data 29 novembre 1983 il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (cosiddetto "codice postale", erroneamente indicato nel dispositivo come d.P.R. 14 febbraio 1975 n. 37), in riferimento all'art. 3 Cost. Piu' precisamente e' impugnato il terzo comma del citato art. 70, in quanto prevede una disparita' di trattamento del mittente di un pacco postale assicurato in caso di perdita o avaria parziale rispetto al caso di perdita o avaria totale. L'incidente di costituzionalita' e' insorto nel corso di un giudizio promosso in base all'art. 1916 cod. civ. dalla T.S.M. Compagnie d'Assurance Transports contro la S.p.A. Reggiani Blort, operante in regime di concessione postale, per il risarcimento dei danni derivati dalla perdita parziale di un pacco assicurato contenente uno stock di orologi spedito a mezzo di concessionario postale, in quanto di peso inferiore a 20 kg. Il giudice a quo ha ritenuto applicabile l'art. 70, terzo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, il quale, nel caso di perdita o avaria parziale del pacco, esclude la responsabilita' dell'Amministrazione o del concessionario postale (art. 6, secondo comma, d.P.R. cit.) per il pieno risarcimento dei danni e prevede solo il pagamento dell'indennita' stabilita per i pacchi ordinari (pari al decuplo della tassa di spedizione ai sensi dell'art. 28). Di conseguenza ha sospeso il giudizio per sottoporre la norma a scrutinio di costituzionalita', sembrandogli priva di fondamento razionale, e quindi contraria all'art. 3 Cost., la diversita' di trattamento del mittente a seconda che la perdita sia totale o parziale, "dal momento che in entrambi i casi egli ha pagato una somma suppletiva per l'assicurazione delle merci, ricevendone una logica contropartita, pari all'integrale risarcimento, solo in caso di perdita totale e non anche in quello di perdita parziale". 2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre e' intervenuta la Presidenza del Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. Ad avviso dell'Avvocatura, una interpretazione sistematica dell'art. 70, coordinato con l'art. 84, chiarisce che per i pacchi con assicurazione "obbligatoria" il pieno risarcimento dei danni, nei limiti del valore dichiarato, spetta sia in caso di perdita totale sia in caso di perdita parziale, mentre la differenza di trattamento rilevata nell'ordinanza di rimessione riguarda soltanto l'assicurazione "convenzionale", cioe' facoltativa. Per quest'ultima la differenza e' giustificata in ragione della "pratica impossibilita' di stabilire in che misura la perdita o avaria parziale abbiano inciso sul valore per cui l'invio e' stato assicurato e dunque quale sia stato il danno effettivo". L'interveniente conclude chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza ovvero, qualora sia ritenuto applicabile nella specie il terzo comma dell'art. 70, infondata. Considerato in diritto La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, terzo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Tribunale di Milano, e' inammissibile per difetto di rilevanza. Il terzo comma citato continua il discorso del comma precedente, riferito esclusivamente all'assicurazione "convenzionale", e lo completa introducendo in questa ipotesi, e soltanto in essa, la distinzione tra perdita totale e perdita parziale del pacco. Tale distinzione non e' applicabile nel caso di specie, posto che la spedizione del pacco di orologi in causa, definito nell'ordinanza di rimessione come "merce di ingente valore", rientrava nell'ipotesi di assicurazione "obbligatoria". Invero, secondo l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato, condivisa dalla Corte, l'elenco contenuto nel primo comma dell'art. 84 del d.P.R. cit. e' rappresentativo di una categoria generale comprendente "carte e oggetti aventi un valore oggettivamente misurabile e verificabile", mentre l'assicurazione "convenzionale" riguarda il "caso in cui il mittente annetta una particolare importanza al contenuto del pacco si' da volerlo assicurare, ma il valore e conseguentemente il danno suscettibile di derivare dalla sua perdita non e' altrettanto oggettivamente misurabile". Poiche' il valore degli orologi in questione era "oggettivamente misurabile e verificabile" in base al listino dei prezzi all'ingrosso della ditta che aveva spedito il pacco assicurato, il risarcimento dei danni, nei limiti del valore dichiarato, e' dovuto anche in caso di perdita parziale, a norma del primo comma dell'art. 70.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0417