N. 317 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Lottizzazione abusiva negoziale Oblazione - Esclusione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44). (Cost., art. 3)(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con ordinanze emesse il 31 ottobre e il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Lucera, iscritte ai nn. 866 e 899 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Lucera con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente negoziale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato che il Tribunale ha omesso ogni esposizione dei fatti del giudizio e cio' prescindendo dal rilevare che non ha nemmeno valutato se questi costituiscono ancora reato ai sensi della nuova configurazione della lottizzazione abusiva negoziale recata dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che quindi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione e' manifestamente inammissibile;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost. Cosi' deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0426