N. 322 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Guida di veicoli adibiti al trasporto di persone senza certificato di abilitazione professionale Equiparazione nella pena alla guida senza patente - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, tredicesimo comma (érectius 11), come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62). (Cost., artt. 3 e 27)(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in relazione all'art. 48 del codice penale e all'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli atotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Grumello Del Monte, iscritta al n. 1291 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 2 maggio 1984, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, co. tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada), modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; che nella specie si trattava di conducente di un pulmino adibito al trasporto di alunni: il quale conducente, pur essendo in possesso di patente di guida, era pero' sprovvisto del "certificato di abilitazione professionale" richiesto dalla legge per la guida di tali veicoli, in particolare per quelli adibiti al trasporto di scolari; che - ad avviso del Pretore - essendo il contenuto della prova, per il conseguimento del certificato, limitato all'apprendimento di nozioni che presuppongono ed integrano quelle ben piu' importanti acquisite con l'abilitazione alla guida, sarebbe irrazionale punire con la stessa pena chi guida senza patente e chi, la patente avendo conseguita, e' soltanto sprovvisto del certificato di abilitazione professionale; che tale irrazionalita' sarebbe tanto piu' evidente quando si consideri che l'art. 348 cod.pen. prevede la pena alternativa della sola multa per chi esercita abusivamente una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, mentre a chi guida senza il certificato di abilitazione professionale e' riservata una pena congiunta di arresto ed ammenda; che altrettanto dovrebbe dirsi in relazione all'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298 che punisce chi esercita l'autotrasporto di cose per conto terzi, senza essere iscritto all'albo nazionale dei trasportatori, con le pene di cui all'art. 348 cod.pen. ; che, per tal modo, non venendo rispettato il principio di proporzionalita' fra la pena ed il disvalore dell'illecito, anche l'art. 27 Cost. resterebbe pregiudicato nella finalizzazione della pena alla risocializzazione del reo; che e' intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della sollevata questione; Considerato innanzitutto che, nella nuova formulazione, conseguente alle modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 1974 n. 62, il comma impugnato dell'art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 dev'essere rettificato, non essendo piu' il tredicesimo ma bensi' l'undicesimo quello che contiene la disposizione nei cui confronti e' stato sollevato il dubbio d'illegittimita' costituzionale; che non sembra del tutto ininfluente il contenuto della prova previsto dal D.M. 3 ottobre 1979 ai fini della valutazione della razionalita' della comminazione della stessa pena per colui che guidi senza avere sostenuto quella prova e conseguito il certificato di abilitazione professionale, e colui che guidi senza patente; che, infatti, a parte la conoscenza che si pretende sulla legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone, dove sono previste precise prescrizioni di comportamento indispensabili per la sicurezza dei trasporti, la prova esige anche la conoscenza della responsabilita' che il conducente assume nel trasporto dei viaggiatori; che tutte tali nozioni, unite alle altre elencate dal decreto, rappresentano requisiti indispensabili ad una professionalita' che pone nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerose persone trasportate, e particolarmente quella degli scolari che, a causa dell'inesperienza propria della giovanissima eta', richiedono nel trasportatore coscienza scrupolosa della particolare responsabilita' che si assume; che, percio', non puo' essere ritenuta irrazionale la disposizione che sottopone il guidatore sprovvisto del certificato di abilitazione professionale alla stessa pena comminata per la guida senza patente: e non senza ragione, del resto, questo certificato di abilitazione professionale, cosi' chiamato per allineamento terminologico alla legislazione internazionale, era definito, in realta', dalla interna normativa - come la stessa ordinanza di rimessione ricorda - "patente di guida ad uso pubblico"; che, esclusa l'irrazionalita', il resto e' prerogativa del legislatore che non puo' essere in questa sede censurata: e, d'altra parte, non appare convincente il confronto con la mancata iscrizione all'albo per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi, trattandosi di situazione diversa, questa si' semmai paragonabile all'esercizio di professione abusiva per mancata iscrizione all'albo professionale e, percio', punita con la stessa pena; che, in effetti, altro e' il conseguimento di un'abilitazione (esame di patente, esame di stato, esame abilitativo), e altro l'iscrizione all'albo professionale, giacche' quest'ultimo presuppone l'abilitazione ma con essa non s'identifica; che quanto sopra supera altresi' il riferimento all'art. 27 Cost., anche a prescindere dalla ripetuta giurisprudenza di questa Corte che limita l'operativita' del terzo co. dell'art. 27 Cost. alla fase esecutiva;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) cosi' come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0431