N. 346 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Lavoro e previdenza (controversia in materia di) - Competenza
 territoriale in ipotesi di inapplicabilita' del foro della  residenza
 dell'assicurato - Manifesta inammissibilita'.
 (Cod. proc. civ., art. 444).
 (Cost., artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3)
(GU n.14 del 6-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: Dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  Prof.  Giovanni  CONSO,  Prof.  Ettore  GALLO,  Dott.  Aldo
 CORASANITI, Prof. Giuseppe BORZELLINO, Dott. Francesco  GRECO,  Prof.
 Renato DELL'ANDRO, Prof. Gabriele PESCATORE, Avv. Ugo SPAGNOLI, Prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE,  Prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, Prof. Luigi MENGONI, Prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1983
 dal  Pretore di Modena, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1984
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  120
 dell'anno 1984;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Modena,  con ordinanza emessa il 3
 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 in  riferimento  agli  artt.  25,  primo comma, 24, primo comma, e 3,
 primo comma, Cost., dell'art. 444 cod. proc. civ. nella parte in  cui
 non  prevede,  nell'ipotesi  in cui non sia applicabile il foro della
 residenza dell'assicurato per non averla questi in Italia e la  causa
 non  sia  compresa  tra  quelle di cui al secondo e terzo comma dello
 stesso articolo (cause di infortunio e malattie  professionali  degli
 addetti   alla  navigazione  marittima;  controversie  relative  agli
 obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione di sanzioni  per  il
 relativo  inadempimento),  che sia competente il Pretore, in funzione
 di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione
 del  Tribunale nell'ambito della quale si trova la sede dell'ente cui
 l'assicurato abbia  presentato  la  domanda  amministrativa,  ovvero,
 nell'ipotesi  di  inapplicabilita'  di  detto criterio, il Pretore in
 funzione di giudice del  lavoro  che  ha  sede  nel  capoluogo  della
 circoscrizione  del Tribunale al quale la domanda giudiziale e' stata
 proposta dall'assicurato o il Pretore del capoluogo  del  circondario
 nel quale ha sede il giudice adito;
      che  nel presente giudizio si e' costituito l'I.N.P.S. rilevando
 la infondatezza della questione e chiedendo, comunque, che  la  Corte
 decida secondo giustizia;
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione  venga dichiarata non fondata dovendosi
 interpretare la  disposizione  impugnata  come  non  esclusiva  della
 possibile   applicazione   delle   norme  generali  sulla  competenza
 richiamate dall'art. 413 cod. proc. civ.,  a  sua  volta  applicabili
 alle  controversie  previdenziali  in  virtu'  del  richiamo  operato
 dall'art. 442 cod. proc. civ.;
      considerato  che  il  giudice  a  quo  espressamente  chiede una
 sentenza manipolativa di accoglimento che  "introduca  nell'art.  444
 cod.  proc.  civ.  una o piu' disposizioni sussidiarie ora mancanti",
 indicando, peraltro, tre distinti criteri per la determinazione della
 competenza territoriale nelle controversie previdenziali nell'ipotesi
 in cui non sia applicabile quello  del  foro  della  residenza  dello
 assicurato;
      che,  nei  termini  in cui e' stata prospettata, la questione si
 appalesa manifestamente  inammissibile  in  quanto  non  rientra  nei
 poteri  della  Corte  la  scelta  tra  l'uno  o l'altro dei formulati
 criteri di determinazione delle competenze territoriali, non  avendo,
 tra  l'altro,  il  giudice  a  quo  indicato  quale dei detti criteri
 sussidiari fosse idoneo a realizzare la soluzione  piu'  adeguata  ai
 parametri invocati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., sollevata,
 in  riferimento  agli  artt.  25,  primo comma, 24, primo comma, e 3,
 primo  comma,  Cost.,  dal  Pretore  di  Modena  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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