N. 351 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di invalidita'
 Sospensione in caso di eta' inferiore a quella per il  pensionamento
 di vecchiaia - Manifesta inammissibilita'.
 (Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 8).
 (Cost., art. 3)
(GU n.14 del 6-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: Dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,
 del  d.l. 12 settembre 1983 n. 463, recante misure urgenti in materia
 previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
 disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica  amministrazione  e
 proroga di taluni termini),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  20
 giugno  1984  dal  Pretore  di Roma, iscritta al n. 1251 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 91 bis dell'anno 1985;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Roma, nel corso di un giudizio promosso
 da Parlato Salvatore contro l'I.N.P.S. per ottenere  la  pensione  di
 invalidita'   pur   essendo   di  eta'  inferiore  a  quella  per  il
 pensionamento di vecchiaia e pur  percependo  un  reddito  di  lavoro
 superiore ai limiti di legge, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
 Cost., questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
 legge  11  novembre  1983  n.  638  nella  parte  in  cui  dispone la
 sospensione o la non attribuzione della  pensione  di  invalidita'  a
 coloro che si trovano nelle suddette condizioni;
      che  il  giudice  a quo ha messo in rilievo l'inesistenza di una
 ragionevole giustificazione del differente trattamento riservato  dal
 legislatore   al   soggetto   che   ancora  non  ha  compiuto  l'eta'
 pensionabile ed il soggetto che tale eta' ha compiuto;
      che   l'I.N.P.S.,   costituitosi   nel   giudizio,  ha  eccepito
 l'inammissibilita' della questione per non avere  il  giudice  a  quo
 accertato   la  sussistenza  dei  requisiti  cui  e'  subordinata  la
 concessione della pensione di invalidita', il che avrebbe  portato  a
 riconoscere  al  ricorrente la pensione per un certo periodo di tempo
 precedente all'entrata in vigore della legge impugnata;
      che  nel  merito  ha  rilevato  la  infondatezza della questione
 poiche' le situazioni  poste  a  confronto  sono  disomogenee  ed  il
 legislatore  ha  operato  una  scelta  discrezionale  favorendo,  nei
 confronti dei soggetti meno anziani, i soggetti piu' anziani i  quali
 versano in condizione di maggior bisogno a causa dell'eta';
      che   l'Avvocatura  dello  Stato,  intervenuta  in  giudizio  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato
 che  la questione attiene ad una normativa che risulta superata dalla
 legge 222 del 1984  per  cui  la  disposizione  censurata  assume  la
 valenza  di  una  norma  ponte destinata ad operare per un periodo di
 tempo circoscritto;
      che,  a  seguito  della  nuova  legge,  sono  stati  unificati i
 trattamenti di pensione di invalidita' e quelli di vecchiaia  secondo
 una  linea  di  tendenza  alla  progressiva  unificazione  dei regimi
 previdenziali nell'intento di una contrazione della spesa pubblica;
      considerato  che il legislatore puo' diversificare i trattamenti
 previdenziali ed assicurativi  in  relazione  alla  diversita'  delle
 situazioni in cui versano i beneficiari;
      che  tale  diversita' puo' ragionevolmente trovare fondamento in
 relazione all'eta' che, a sua volta,  diversifica  effettivamente  le
 situazioni di bisogno e di disagio;
      che  la  scelta  del  legislatore  non  e'  ne'  irrazionale ne'
 arbitraria in quanto a lui spetta la determinazione dei tempi  e  dei
 modi  dei  trattamenti  previdenziali  assicurativi in relazione alle
 disponibilita' finanziarie, sempre che siano assicurate  le  esigenze
 di vita del lavoratore;
      che la questione e', quindi, manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 8 della legge  11  novembre  1983,  n.  638,
 sollevata,  in  riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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