N. 352 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Soggetti esclusi
 dalla relativa tutela assicurativa - Religiosi alle dipendenze di
 enti concordatari - Manifesta inammissibilita'.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 38)
(GU n.14 del 6-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, quarto
 comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30  ottobre
 1984  dal  Pretore  di  Alessandria, iscritta al n. 1330 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 97 bis dell'anno 1985;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa il 30 ottobre 1984 (R.O. n.
 1330/84) il Pretore di Alessandria, nel procedimento promosso  da  De
 Magistri  Margherita  contro  l'I.N.A.I.L.  per  ottenere la relativa
 tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali,
 ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R.  n.
 1124   del   1965   in   quanto,  escludendo  dalla  suddetta  tutela
 assicurativa  i  religiosi  che  prestano  la  propria   opera   alle
 dipendenze   di   enti  concordatari,  determina  una  disparita'  di
 trattamento tra i religiosi in genere,  che  esplicano  attivita'  di
 lavoro  alle  dipendenze  di  un  ente  ecclesiastico  o  degli altri
 organismi indicati dall'art. 29, lett. a) e  b)  del  Concordato  tra
 Chiesa  e  Stato,  e i lavoratori subordinati, religiosi e laici, che
 prestano  la  propria  opera  alle  dipendenze  di   altro   soggetto
 giuridico;  e  viola  il  principio costituzionale dell'obbligo della
 tutela assicurativa per tutti i lavoratori senza alcuna distinzione;
      che  l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, si e' rimesso alla
 giustizia di questa Corte;
    Considerato  che  dagli  atti  risulta  essere  la  ricorrente non
 religiosa, bensi' suora laica tal che  sussiste  a  carico  dell'ente
 datore di lavoro l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le
 malattie professionali e non trovano applicazione le norme censurate;
      che questa Corte, comunque, con sentenza n. 108/77 ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico  della  legge  n.
 392/64 nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni
 sociali obbligatorie per l'invalidita', vecchiaia  e  tubercolosi,  i
 religiosi e le religiose che prestino attivita' lavorativa retribuita
 alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e case  religiose
 di  cui all'art. 29, lett. a) e b) del concordato tra la Santa Sede e
 l'Italia;
      che,  invero,  in  tale  decisione  si  e'  ritenuta sussistente
 disparita'  di  trattamento  tra  clero  secolare  e  clero  regolare
 affermandosi  che, di fronte all'art. 38, secondo comma, Cost., quale
 disposizione di  carattere  generale,  perde  rilievo  lo  status  di
 religioso  o di sacerdote e viene unicamente in considerazione quello
 di lavoratore in relazione ad un rapporto di  lavoro  retribuito  che
 impone la sussistenza dell'obbligo assicurativo;
      che  pertanto,  la  questione  sollevata  appare  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, quarto comma, d.P.R. 30  giugno  1965  n.
 1124  sollevata,  in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore
 di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0478