N. 354 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Titolari di piu' pensioni
 Perequazione - Applicabilita' una sola volta - Manifesta
 infondatezza.
 (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).
 (Cost., artt. 36 e 38)
(GU n.14 del 6-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19, primo
 comma, della legge 21 dicembre 1978,  n.  843  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria -), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985  dal
 Pretore  di Salerno, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1985 e
 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  250  bis
 dell'anno 1985;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Salerno, con ordinanza emessa il 4
 febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.,
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma,
 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ove ritenuto applicabile  anche
 alle  pensioni  erogate  dall'E.N.A.S.A.R.C.O,  nella  parte  in  cui
 prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1 della legge 3
 giugno  1975,  n.  160, sia dovuta una sola volta ai titolari di piu'
 pensioni;
    Considerato  che  identica  questione, prospettata con riferimento
 alla posizione di un soggetto  titolare  di  una  pensione  a  carico
 dell'E.N.A.S.A.R.C.O.,   e'  stata  dichiarata  non  fondata  con  la
 sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha  la  peculiare
 finalita'    di    compensare   il   lavoratore   delle   conseguenze
 dell'accresciuto costo della  vita,  che  non  irrazionalmente  viene
 considerato  una  sola  volta  onde  determinare  un unico aumento di
 quanto viene corrisposto a titolo di pensione;
      che  pertanto,  la  questione oggetto del presente giudizio deve
 essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, primo comma,  della  legge  21  dicembre
 1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal
 Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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