N. 355 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratore
 infortunato - Diritto agli assegni familiari - Differente
 trattamento rispetto al lavoratore colpito da malattia generica  -
 Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 15, in relazione all'art.   16).
 (Cost., artt. 3 e 38)
(GU n.14 del 6-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  in
 relazione all'art. 16, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico
 delle   norme   concernenti  gli  assegni  familiari),  promosso  con
 ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Pretore di Ferrara, iscritta al
 n.  496  del  registro  ordinanze  1985  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   di  Micalizzi  Saverio  e
 dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  2  maggio  1985  il Pretore di
 Ferrara,  nel  giudizio  promosso   da   Micalizzi   Saverio   contro
 l'I.N.P.S.,  avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla
 corresponsione degli assegni familiari per  la  moglie  e  due  figli
 nella  misura di legge, per tutta la durata del periodo di inabilita'
 temporanea  riconosciuta  dall'I.N.A.I.L.  per  l'infortunio  da  lui
 subito  il  16  ottobre  1980,  compreso  il periodo di carenza, e la
 condanna  dell'I.N.P.S.  al  relativo  pagamento,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  38  Cost.,  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 15 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in relazione
 all'art.  16  dello  stesso  d.P.R. nella parte in cui prevede che al
 lavoratore,  in  periodo   di   inabilita'   permanente   temporanea,
 conseguente  ad  infortunio sul lavoro, gli assegni familiari vengono
 corrisposti per tre mesi al massimo, mentre al lavoratore in malattia
 vengono  corrisposti per tutto il periodo per il quale e' corrisposto
 il sussidio malattia pari a 180 giorni o la retribuzione  secondo  la
 previsione dei contratti collettivi la quale, a volte, e' erogata per
 un periodo superiore a tre mesi;
      che  il  Micalizzi,  costituitosi nel giudizio, ha insistito per
 l'accoglimento della questione;
      che  l'I.N.P.S., anche esso costituito nel giudizio, ha rilevato
 che l'infortunio sul  lavoro  ha  una  propria  caratterizzazione  e,
 quindi,  e'  ingiustificata  la  diversa  disciplina  legislativa nei
 confronti della malattia generica;
      che  il  trattamento complessivo riservato all'infortunato e' di
 gran lunga piu' favorevole di quello  fatto  al  lavoratore  ammalato
 (percezione  degli assegni anche in periodo di preavviso o in caso di
 cessazione del rapporto  di  lavoro  per  qualunque  causa)  onde  la
 ragionevole  diversita'  del  trattamento  di  cui  trattasi ai sensi
 dell'art. 38 Cost.;
    Considerato  che  effettivamente  sussiste una notevole diversita'
 tra l'infortunio sul lavoro e la malattia generica  che  colpisce  il
 lavoratore  e,  quindi,  le  situazioni poste a raffronto dal giudice
 remittente non sono affatto omogenee, onde  la  ragionevolezza  della
 diversita'  del  trattamento che la legge prevede per l'uno e l'altro
 evento;
      che,  inoltre,  occorre tenere conto del trattamento complessivo
 fatto ai lavoratori colpiti dai due eventi diversi;
      che  dal  raffronto si evince che quello riservato al lavoratore
 infortunato e' di gran lunga  piu'  favorevole  di  quello  fatto  al
 lavoratore  colpito da malattia generica potendo il primo beneficiare
 di una indennita' pari al sessanta per cento della retribuzione per i
 primi  tre mesi di assenza e di una indennita' pari al settantacinque
 per  cento  della  retribuzione   fino   alla   cessazione   completa
 dell'inabilita',   nonche'   beneficiare  dell'indennita'  anche  nel
 periodo di preavviso ed anche  se  il  rapporto  di  lavoro  viene  a
 cessare  per  qualsiasi causa (fallimento dell'imprenditore, per fine
 del lavoro stagionale, per scadenza del contratto  a  termine  ecc.),
 mentre  il  lavoratore ammalato ha una indennita' giornaliera massima
 per centottanta giorni e non ne gode piu' se il  rapporto  di  lavoro
 viene a cessare durante la malattia;
      che, inoltre, e' riservata alla discrezionalita' del legislatore
 l'attuazione dei tempi e dei modi del sistema previdenziale e  che  i
 trattamenti differenziati restano giustificati se ragionevoli;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 15 del d.P.R.  30  maggio  1955  n.  797  in
 relazione  all'art. 16 dello stesso d.P.R., sollevata, in riferimento
 agli artt. 3 e 38 Cost.,  dal  Pretore  di  Ferrara  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di Consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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