N. 355 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratore infortunato - Diritto agli assegni familiari - Differente trattamento rispetto al lavoratore colpito da malattia generica - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 15, in relazione all'art. 16). (Cost., artt. 3 e 38)(GU n.14 del 6-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, in relazione all'art. 16, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Pretore di Ferrara, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione di Micalizzi Saverio e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 1985 il Pretore di Ferrara, nel giudizio promosso da Micalizzi Saverio contro l'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione degli assegni familiari per la moglie e due figli nella misura di legge, per tutta la durata del periodo di inabilita' temporanea riconosciuta dall'I.N.A.I.L. per l'infortunio da lui subito il 16 ottobre 1980, compreso il periodo di carenza, e la condanna dell'I.N.P.S. al relativo pagamento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R. nella parte in cui prevede che al lavoratore, in periodo di inabilita' permanente temporanea, conseguente ad infortunio sul lavoro, gli assegni familiari vengono corrisposti per tre mesi al massimo, mentre al lavoratore in malattia vengono corrisposti per tutto il periodo per il quale e' corrisposto il sussidio malattia pari a 180 giorni o la retribuzione secondo la previsione dei contratti collettivi la quale, a volte, e' erogata per un periodo superiore a tre mesi; che il Micalizzi, costituitosi nel giudizio, ha insistito per l'accoglimento della questione; che l'I.N.P.S., anche esso costituito nel giudizio, ha rilevato che l'infortunio sul lavoro ha una propria caratterizzazione e, quindi, e' ingiustificata la diversa disciplina legislativa nei confronti della malattia generica; che il trattamento complessivo riservato all'infortunato e' di gran lunga piu' favorevole di quello fatto al lavoratore ammalato (percezione degli assegni anche in periodo di preavviso o in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa) onde la ragionevole diversita' del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 38 Cost.; Considerato che effettivamente sussiste una notevole diversita' tra l'infortunio sul lavoro e la malattia generica che colpisce il lavoratore e, quindi, le situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non sono affatto omogenee, onde la ragionevolezza della diversita' del trattamento che la legge prevede per l'uno e l'altro evento; che, inoltre, occorre tenere conto del trattamento complessivo fatto ai lavoratori colpiti dai due eventi diversi; che dal raffronto si evince che quello riservato al lavoratore infortunato e' di gran lunga piu' favorevole di quello fatto al lavoratore colpito da malattia generica potendo il primo beneficiare di una indennita' pari al sessanta per cento della retribuzione per i primi tre mesi di assenza e di una indennita' pari al settantacinque per cento della retribuzione fino alla cessazione completa dell'inabilita', nonche' beneficiare dell'indennita' anche nel periodo di preavviso ed anche se il rapporto di lavoro viene a cessare per qualsiasi causa (fallimento dell'imprenditore, per fine del lavoro stagionale, per scadenza del contratto a termine ecc.), mentre il lavoratore ammalato ha una indennita' giornaliera massima per centottanta giorni e non ne gode piu' se il rapporto di lavoro viene a cessare durante la malattia; che, inoltre, e' riservata alla discrezionalita' del legislatore l'attuazione dei tempi e dei modi del sistema previdenziale e che i trattamenti differenziati restano giustificati se ragionevoli; che pertanto la questione e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0481