N. 368 SENTENZA 23 - 31 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professioni - Previdenza sociale - Successione di legge nel tempo - Geometri - Periodo minimo di iscrizione alla relativa Cassa nel regime precedente - Diritto alla pensione di vecchiaia - Esclusione - Non fondatezza. (Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, primo comma). (Cost., art. 3). Professioni - Previdenza sociale - Geometri - Pensione di vecchiaia - Diritto - Riscatto di anni necessari al conseguimento del periodo minimo di contribuzione - Condizione della non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' svolta successivamente al compimento del 35 anno di eta' - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, primo comma). (Cost., art. 38, secondo comma)(GU n.14 del 6-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e del combinato disposto degli artt. 2, primo comma, e 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri"), ordinanza emessa l'11 novembre 1983 dal Pretore di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Locarni Mario ed altri e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei geometri, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del procedimento iniziato dai geometri Mario Locarni, Gino Passalacqua, Lido Pierandrei, Dino Baiocchi, Raffaele Libanori e Fernando Carlucci, che avevano convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri chiedendo l'accertamento del loro diritto alla pensione di vecchiaia dopo il versamento di venti anni di contributi alla Cassa, il Pretore di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, sollevava, su istanza dei ricorrenti, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri"), in riferimento all'art. 3 Cost., e del combinato disposto dello stesso art. 2 e dell'art. 23 della medesima legge in riferimento all'art. 38 Cost. Osserva, in primo luogo, il Pretore che l'art. 2, primo comma, della citata legge ha elevato il limite minimo per conseguire il diritto alla pensione dai venti anni previsti dall'art. 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 a trenta anni di contribuzione alla Cassa, senza far salvi in alcun modo i diritti quesiti. Cio' preclude la possibilita' di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia a quei geometri, come i ricorrenti, che, iscrittisi tardivamente alla Cassa, sono prossimi al limite di eta' di 65 anni senza aver maturato il periodo di trenta anni di contribuzione - in luogo dei venti prima sufficienti - e che si erano iscritti con la convinzione che dopo venti anni avrebbero maturato il diritto alla pensione. Risulta palese ed ingiustificata al riguardo, rileva il giudice a quo, la disparita' di trattamento rispetto agli appartenenti all'Ordine degli ingegneri e degli architetti, per i quali, pur essendo stato egualmente innalzato a trenta anni il periodo minimo di contribuzione con l'art. 3, primo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' stato previsto che "gli iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di venti anni" (art. 25, settimo comma, della legge citata). La denunciata disparita' di trattamento non e', ad avviso del giudice remittente, giustificata da alcuna considerazione giuridica, logica od economica, stante la perfetta identita' di situazione. In secondo luogo, il divieto espresso di riscatto di dieci annualita' di contribuzione per coloro che siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di altra attivita' svolta dopo il 35 anno di eta' (art. 23, primo comma), unitamente all'innalzamento del limite minimo per la pensione da venti a trenta anni di contribuzione (art. 2, primo comma) e alla mancata salvaguardia dei diritti quesiti, determina per i geometri che, come i ricorrenti, si siano iscritti alla Cassa dopo il 35 anno di eta' e siano stati iscritti anche ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'impossibilita' matematica di conseguire il diritto alla pensione, in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, conclude per l'inammissibilita', o l'infondatezza delle questioni. Rileva innanzitutto l'Avvocatura, quanto alla denunciata disparita' di trattamento, che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee in quanto trattasi di due distinte Casse di previdenza, in un sistema previdenziale pluralistico con autonomia dei singoli fondi. Anche per quanto concerne il raffronto con la disciplina precedente - nel che si risolve, ad avviso dell'Avvocatura, la lamentata lesione dei diritti quesiti - le situazioni non sono paragonabili, in quanto la nuova normativa ha radicalmente innovato nel sistema di liquidazione delle pensioni, sganciandolo da una modesta misura fissa (art. 16 legge n. 37 del 1967) ed ancorandolo invece al reddito professionale denunciato nel decennio antecedente il pensionamento. Inoltre, quanto all'impossibilita' per alcuni di conseguire il diritto alla pensione, osserva ancora l'Avvocatura che la nuova normativa prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi (art. 21, ult. comma) o, nei casi limite, la restituzione dei contributi versati maggiorati degli interessi. Infine, l'Avvocatura rileva che l'attuazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, anche in relazione ai mezzi finanziari disponibili. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Ancona solleva questione di legittimita' costituzionale della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) e precisamente dell'art. 2, primo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 2, primo comma, e 23, in riferimento all'art. 38 della Costituzione. Va premesso che la predetta legge n. 773 del 1982 sancisce radicali cambiamenti nel sistema previdenziale previsto per questa categoria di professionisti, vuoi per quanto concerne la regolamentazione delle contribuzioni e conseguentemente l'ammontare della pensione, vuoi per quanto riguarda il periodo minimo di iscrizione alla Cassa richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Ed e' sostanzialmemte su quest'ultimo punto che si incentra la censura del giudice remittente. Infatti la disciplina precedente contenuta nell'art. 13 della legge 4 febbraio 1967 n. 37 prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia per l'iscritto "che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale..."; l'art. 2 della legge n. 773 del 1982 dispone invece che "la pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa". Il Pretore di Ancona si duole che "la mancata previsione di salvaguardia dei diritti quesiti preclude la possibilita' di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia a quei geometri, come i ricorrenti, che, iscritti tardivamente alla Cassa, sono prossimi al limite di eta' di 65 anni senza tuttavia avere maturato il periodo di almeno trenta anni di contribuzione alla Cassa in luogo dei venti anni prima sufficienti...". 2. - Muovendo da questa constatazione, il giudice remittente osserva che in una analoga operazione di riforma - vale a dire quella della Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti intervenuta con la legge 3 gennaio 1981 n. 6 - venendo anche in questo caso elevato il periodo minimo di iscrizione alla Cassa richiesto per conseguire la pensione da venti a trent'anni, il legislatore si e' dato carico, con l'art. 25 della legge, di conservare il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di venti anni per gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge innovatrice. Da qui la prima questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Ancona in ordine all'art. 2, primo comma, della legge n. 773 del 1982, perche', non essendo stata prevista una norma transitoria che faccia salvo il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia con venti anni di iscrizione alla Cassa per i geometri che si erano iscritti sotto il precedente regime, a differenza di quanto era stato disposto poco piu' di un anno prima per gli ingegneri e gli architetti, il legislatore sarebbe incorso in una violazione dell'art. 3 della Costituzione, per aver trattato con una disciplina radicalmente diversa situazioni sostanzialmente identiche. Tali dovrebbero essere considerate le posizioni dei geometri, da una parte, e degli ingegneri e degli architetti dall'altra, di fronte al cambiamento di regime attuato nelle rispettive Casse di previdenza in ordine al periodo minimo di iscrizione richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia. La questione non e' fondata. Non occorre soffermarsi ad esaminare la problematica concernente i "diritti quesiti", ne' quella relativa ai casi di successione di leggi nel tempo (sulla quale la giurisprudenza della Corte e' univoca nel senso di riconoscere la discrezionalita' del legislatore: v. da ultimo sentenze nn. 199 del 1986, 618 del 1987 e ord. n. 131 del 1988). Ma nemmeno appare convincente l'asserito vulnus che sarebbe stato inflitto al principio di eguaglianza, per avere il legislatore adottato due soluzioni diverse nella normativa transitoria nel caso delle pensioni dei geometri da un lato e delle pensioni degli ingegneri e degli architetti dall'altro. Esattamente ha osservato l'Avvocatura generale che il raffronto non e' pertinente, poiche' le Casse di previdenza delle diverse categorie professionali sono entita' distinte, ciascuna con una propria autonomia e con un proprio equilibrio finanziario. La diversita' di regolamentazione, sia per quanto riguarda la normativa organica, sia per quanto riguarda le eventuali disposizioni transitorie, non puo' essere assunta a sostegno di una presunta violazione dell'art. 3 Cost. La Corte non ha dunque motivo di discostarsi dal proprio costante orientamento in materia (da ult. sentt. nn. 133 del 1984 e 284 del 1986). 3. - Alla stregua delle precedenti pronunce della Corte, appare invece fondata la seconda questione di costituzionalita' sollevata dal Pretore di Ancona, vale a dire quella che censura gli artt. 2, comma primo, e 23 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 in riferimento all'art. 38 della Costituzione. In effetti la legge n. 773 non ha del tutto ignorato le posizioni di coloro che, iscritti alla Cassa precedentemente alla entrata in vigore della stessa legge, potevano trovarsi danneggiati dall'introduzione della nuova disciplina. Ma non e' con l'art. 21, secondo quanto argomenta l'Avvocatura generale - norma che si limita a prevedere la restituzione dei contributi non utili e la possibilita' del trasferimento degli stessi ad altri istituti, previsioni ambedue sostanzialmente obbligate - che il legislatore ha cercato di rimediare agli inconvenienti che caratterizzano la fase iniziale di ogni riforma, per ovviare ai quali generalmente si adottano norme transitorie. Il giudice a quo ha, invece, correttamente ravvisato nell'art. 23 il rimedio adottato dal legislatore per rendere possibile il conseguimento della pensione di vecchiaia ai geometri gia' iscritti, ma che tuttavia si trovavano nella condizione di non poter raggiungere i trenta anni richiesti dalla nuova legge in luogo dei venti previsti in precedenza. Il rimedio cui il legislatore e' ricorso, con una scelta discrezionale e certamente non viziata di irrazionalita', e' quello di consentire, mediante versamento diretto, il riscatto degli anni necessari per arrivare al previsto periodo minimo di trent'anni di contribuzione al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Senonche' il legislatore ha concesso tale facolta' "purche' per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all'albo e non alla Cassa o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35 anno di eta'". Tale ultima condizione (scilicet quella di non essere stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) rischia pero' di vanificare in molti casi, - e tale e' quello del giudizio a quo - il raggiungimento della finalita' prefissasi dallo stesso legislatore, facendo si' che una parte dei professionisti per i quali opera la Cassa nazionale di previdenza dei geometri non possa conseguire il trattamento previdenziale di vecchiaia. Ne' ha pregio l'argomentazione dell'Avvocatura generale che si richiama alla discrezionalita' del legislatore nella scelta dei termini e dei modi con cui garantire il principio costituzionale enunciato nell'art. 38, secondo comma. Nel caso in esame si tratta di consentire il mantenimento di un trattamento previdenziale gia' garantito da una legge precedente, per di piu' mediante versamenti a totale carico degli interessati, cosi' che non possono nemmeno essere invocate esigenze di equilibri finanziari. Va inoltre rilevato che la condizione ostativa censurata si pone in contrasto con uno dei criteri generali che ispirano l'ordinamento della Cassa di previdenza dei geometri cosi' com'e' regolato dalla legge de qua, in quanto l'art. 22 prevede l'iscrizione facoltativa alla Cassa "per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale". Nei limiti suindicati la norma e' dunque irrazionale ed in contrasto con il principio indicato dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione e ne deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) sollevata dal Pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 20 ottobre 1982 n.773 limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35 anno di eta'". Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0494