N. 377 SENTENZA 23 - 31 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Immobili ad uso abitativo - Oneri accessori Mancato pagamento da parte del conduttore - Preclusione per il locatore della possibilita' di ricorso alla procedura per convalida di sfratto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5). (Cost., artt. 3 e 24, primo comma)(GU n.15 del 13-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Cassano Maria e Lombardi Nicola, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosita', avente per oggetto il mancato pagamento da parte del conduttore degli oneri accessori della locazione, il Pretore di Bari sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., ritenendo che il mancato pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore, in misura superiore a quella di due mensilita' del canone, oltre a costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., non consentirebbe al locatore il ricorso, ex art. 658 c.p.c., alla procedura di sfratto per morosita'. Il giudice remittente riteneva che, a seguito dell'entrata in vigore della cit. legge n. 392 del 1978, l'obbligazione avente per oggetto gli oneri accessori era divenuta parte essenziale del sinallagma contrattuale della locazione, al pari del pagamento del canone; pertanto, la impossibilita' per il locatore di ricorrere, nel caso di morosita' nel pagamento dei suddetti oneri, alla procedura per convalida di sfratto lo poneva in una situazione di ingiustificata diseguaglianza rispetto al locatore che avesse agito in giudizio sulla base della morosita' nel versamento del canone. Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata, sulla base della considerazione che le differenze normative esistenti tra l'inadempimento relativo al canone e quello concernente le spese accessorie facessero ritenere non irragionevole una diversa tutela processuale. Considerato in diritto Il giudice remittente dubita della costituzionalita' della norma impugnata sul rilievo che questa non prevederebbe la possibilita' per il locatore di ricorrere alla procedura di convalida di sfratto nel caso del mancato pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore: da cio' derivando - secondo lo stesso giudice - una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al locatore che agisca sulla base della morosita' per il canone; ed inoltre la violazione del principio sancito nell'art. 24, primo comma, Cost. per l'impossibilita' di utilizzare uno strumento piu' spedito ed agevole. Secondo l'ordinanza di rimessione, dalla norma impugnata si potrebbe solo desumere, infatti, che il mancato pagamento degli oneri accessori, nella misura indicata, puo' costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., mentre, in assenza di una espressa indicazione, nulla potrebbe autorizzare ad affermare la possibilita' per il locatore di ricorrere anche alla procedura della convalida di sfratto. In proposito osserva la Corte che dal silenzio della norma non puo' trarsi un concreto orientamento nel senso prospettato dal giudice a quo, dovendosi invece rilevare come la Corte di cassazione (superando il proprio iniziale diverso indirizzo) si e' di recente ripetutamente pronunciata nel senso di ammettere il ricorso alla procedura di sfratto per morosita', al di la' della stessa dizione letterale dell'art. 658 c.p.c., anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione: e cio' considerando che questi, ormai, sono divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione. Conseguentemente deve ritenersi che sia inesatto il presupposto ermeneutico da cui muove l'ordinanza di remissione, in quanto la norma impugnata, secondo il diritto vivente, non esclude l'utilizzazione del mezzo di tutela in esame. Pertanto, la questione proposta, sotto entrambi i profili prospettati, e' priva di giuridico fondamento.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., dal Pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0503