N. 397 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensione civile, militare di guerra - Pensione di riversibilita' - Fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro - Omessa previsione di consolidamento della pensione alla morte del genitore del dante causa - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 22 novembre 1962, n. 1642, art. 7, ultimo comma). (Cost., art. 3)(GU n.15 del 13-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), in relazione all'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1978 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Reina Tomasina, iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto Con deliberazione del 28 aprile 1977 del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di Previdenza, venne respinta la domanda di pensione di riversibilita' prodotta il 3 febbraio 1977 dalla Sig.na Reina Tomasina, sorella di Reina Alfio, ex dipendente del Comune di Mascalucia deceduto in quiescenza il 29 dicembre 1969, nella considerazione che, essendo stato conferito il trattamento di riversibilita' alla madre del pensionato, la richiedente non poteva piu' ritenersi soggetto potenziale di diritto a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Contro detto decreto produsse corso l'interessata, con atto notificato alla Amministrazione degli Istituti di Previdenza, deducendo che la citata norma stabilisce un ordine di precedenza rispetto ai vari aventi diritto alla pensione di riversibilita' ma che, dato il suo innegabile carattere alimentare, la pensione stessa, goduta da un avente diritto (nel caso la madre), non puo' ritenersi estinta con la morte del medesimo e deve consolidarsi a favore del collaterale superstite. In via subordinata, la ricorrente sollevava, questione di legittimita' costituzionale per il diverso trattamento previsto, per i pensionati degli enti locali, dal predetto art. 7, ultimo comma, della legge n. 1646 del 1962 rispetto a quello sancito per i pensionati statali, dell'art. 87, secondo comma, del T.U. n. 1092 del 1973 in violazione dell'art. 3 della Costituzione che garantisce il principio della par condicio dei cittadini di fronte alla legge. In proposito va rilevato che in punto di fatto alla morte dell' ex pensionato della C.P.D.E.L. Reina Alfio, la Direzione Generale degli Istituti di previdenza aveva conferito il trattamento pensionistico di riversibilita' alla di lui madre Sig.ra Valenti Giuseppa fino alla data del suo decesso avvenuto in Mascalucia il 22 settembre 1975. La Corte dei conti, disattendeva la prima richiesta e sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1642 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed in relazione all'art. 87, secondo comma, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 il quale prevede che "Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore". Si assume che da tale norma, che prevede in materia di pensione di riversibilita' degli impiegati dello Stato, l'istituto del consolidamento fra le varie categorie di vocati nell'ordine, sarebbero ingiustificatamente esclusi coloro che, pur avendo in astratto diritto alla pensione di riversibilita' degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, si trovino nelle stesse condizioni. Nessuna parte si e' costituita in giudizio, ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto 1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1646 ("Modifiche degli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro"), in quanto prevede che ai fratelli ed alle sorelle inabili e conviventi a carico degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro spetti la pensione di riversibilita' solo in mancanza di altri aventi diritto, laddove l'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, prevede per gli impiegati civili dello Stato, in tali casi ed a certe condizioni, l'istituto del consolidamento tra le varie categorie dei vocati. In base a quest'ultimo istituto, alla morte dei genitori subentrano nel diritto, ed a certe condizioni, i fratelli e le sorelle inabili e conviventi del dante causa. 2. - La questione e' fondata. Come e' stato esattamente posto in evidenza nell'ordinanza di rinvio, in relazione alla questione prospettata e' del tutto irrilevante che il sistema delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato abbia un sistema di finanziamento distinto da quello dei dipendenti pubblici iscritti presso gli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. Il profilo cui si riferisce il giudice a quo riguarda difatti un aspetto estrinseco rispetto a quel momento, riguardando i riflessi sociali dei vari sistemi pensionistici che, relativamente ad essi, non possono non essere assoggettati che alla medesima disciplina, ove identiche risultino le situazioni poste a raffronto. Ai fini della soluzione della questione sembra poi utile precisare che la pensione di riversibilita' costituisce una delle manifestazioni del carattere di retribuzione differita proprio delle pensioni. Difatti se il lavoratore, provvedeva al sostentamento proprio e di altri soggetti con lui conviventi, con l'istituto della riversibilita' si e' preso atto di questa realta' proiettando sui soggetti da lui assistiti in vita, i benefici di quella retribuzione, finche' perdurano, dopo la sua morte, determinati requisiti di assistibilita'. Coerente con questo disegno, e' l'istituto del consolidamento che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato, perche' esso tende a rendere effettivo il diritto alla riversibilita' per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio. Ma una volta affermato tale principio esso non puo' non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui il legislatore abbia preso in considerazione piu' soggetti come possibili destinatari del beneficio, perche' altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni fra essi. Va difatti rilevato che, mancando la possibilita' di consolidamento nel caso di piu' soggetti, al cui sostentamento provvedeva durante la vita il de cuius, ma vocati alla sua morte in ordine successivo, ove non fosse previsto il consolidamento, la possibilita', per i chiamati successivamente, di godere del beneficio, rimarrebbe affidata al caso. Cosi' quando siano chiamati il genitore ed il fratello inabile, la sopravvivenza al de cuius del genitore, anche per un solo giorno, impedirebbe al fratello inabile, che pur era assistito in vita dal lavoratore, di godere della riversibilita'. La norma sul consolidamento, invocata nell'ordinanza di rimessione come tertium comparationis ha dunque realizzato una razionalizzazione del sistema, onde sarebbe irragionevole che da essa, stante l'identita' di situazioni, rimanessero esclusi gli assistiti dai dipendenti pubblici cui si riferisce la norma denunciata, perche' il permanere di tale discriminazione determinerebbe quella ulteriore, qui posta in evidenza, all'interno della medesima categoria dei chiamati, in quanto alcuni di questi potrebbero non godere del beneficio per un evento del tutto casuale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1642 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilita' alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0539