N. 407 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regioni
 a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Bellezze naturali  -
 Protezione - Funzioni delegate dallo Stato - Utilizzazione
 provvisoria delle soprintendenze ai beni ambientali ed architettonici
 - Indirizzi alle stesse dell'assessore competente  - Inammissibilita'
 (Delibera del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 1266 del 20
 dicembre 1977).  (Cost., artt. 121 e 127; d.P.R. n. 616 del 1977,
 art. 107; statuto reg. Emilia-Romagna artt. 6 e 36)
(GU n.16 del 20-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
    Nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, notificato il 20 marzo 1978, depositato in cancelleria il 4
 aprile  successivo  ed  iscritto  al  n.  12  del  registro 1978, per
 conflitto di attribuzione sollevato in relazione: a) alla delibera n.
 1266    del    20    dicembre    1977    del    Consiglio   regionale
 dell'Emilia-Romagna, con la quale la Regione ha deciso  di  avvalersi
 delle  soprintendenze  ai  beni  culturali  per  lo svolgimento delle
 funzioni delegate in materia di protezione delle  bellezze  naturali;
 b)  alla  nota  n.  588  del  gennaio  1978,  inviata  dall'Assessore
 all'urbanistica e  all'edilizia  della  Regione  Emilia-Romagna  alle
 Soprintendenze per i beni culturali di Bologna e Ravenna e contenente
 gli  indirizzi  che  le  medesime  soprintendenze  dovevano  adottare
 nell'esercizio delle suddette funzioni delegate alla Regione;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Gli artt. 82 e 137 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, hanno
 delegato alle regioni, con decorrenza 1› gennaio  1978,  le  funzioni
 relative alla protezione delle bellezze naturali.
    La  Regione  Emilia-Romagna,  nell'imminenza  di  tale  scadenza e
 nell'impossibilita' di costituire in tempi brevi uffici regionali cui
 affidare  le  predette funzioni, ha deciso, con la impugnata delibera
 consiliare  n.  1266   del   20   dicembre   1977,   di   "avvalersi,
 provvisoriamente,  in  attesa  di una diversa disciplina del settore,
 delle soprintendenze ai beni culturali competenti per territorio,  ai
 sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977", secondo il quale "le
 regioni   possono   avvalersi,    nell'esercizio    delle    funzioni
 amministrative  proprie  o  delegate,  degli  uffici o organi tecnici
 anche consultivi dello Stato" (primo comma).
    Con  la  stessa  delibera  venivano previsti indirizzi e controlli
 sulle soprintendenze da parte  dell'assessore  competente,  il  quale
 esercitava tali poteri con la nota n. 588 del gennaio 1978.
    Contro  gli  atti  regionali  sopra  indicati  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione,
 chiedendone  altresi'  l'annullamento,  sulla  base  di  tre  diversi
 motivi.
    In  primo  luogo, la delibera consiliare, che non si e' limitata a
 prevedere l'avvalimento delle soprintendenze, ma ha anche regolato  i
 rapporti  fra  quegli  uffici  statali  e  gli  organi regionali, non
 avrebbe dovuto, dato il suo carattere normativo, essere adottata  col
 procedimento  e  la forma dell'atto amministrativo, bensi' con quello
 della legge regionale, anche per non eludere il controllo governativo
 previsto dall'art. 127 della Costituzione.
    In   secondo  luogo,  l'art.  107  del  d.P.R.  n.  616  del  1977
 consentirebbe l'utilizzazione non di qualunque  ufficio  statale,  ma
 unicamente degli "uffici tecnici", ai quali potrebbe essere richiesto
 soltanto il compimento  di  attivita'  tecniche  (come,  ad  esempio,
 accertamenti   e   consulenze),  e  non  invece  l'adozione  di  atti
 amministrativi  per  il  fatto  che   solo   quelle   attivita'   non
 presuppongono  una  inammissibile  codipendenza degli uffici statali,
 vietata dalla legge delega 22 luglio 1975, n. 382.
    In  terzo  luogo, il contenuto della impugnata nota dell'assessore
 competente inciderebbe indebitamente nella sfera  delle  attribuzioni
 di un organo statale, in quanto: a) l'assessore non e' organo esterno
 della Regione (violazione dell'art. 121 Cost. e degli artt.  6  e  36
 dello  Statuto);  b)  non  sono  configurabili  poteri di indirizzo e
 controllo  dell'assessore  regionale  nei  confronti  di  un  ufficio
 statale; c) gli indirizzi politico-amministrativi in concreto dettati
 dall'assessore  regionale  si  riferiscono  alla  pianificazione  del
 territorio  e  alla  tutela  del  paesaggio,  e non alla tutela delle
 bellezze naturali.
    2. - La Regione Emilia-Romagna non si e' costituita.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  il  ricorso  introduttivo  del  presente  giudizio  il
 Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  in  relazione  a due atti della Regione Emilia-Romagna,
 con i quali e' stato deciso: a) di avvalersi delle soprintendenze  ai
 beni  ambientali  ed architettonici per l'esercizio delle funzioni in
 materia di bellezze naturali, che sono state  delegate  alle  regioni
 dall'art.  82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (delibera consiliare n. 1266
 del 20 dicembre 1977);  b)  la  determinazione  degli  indirizzi  per
 l'esercizio  di  tali  funzioni,  rivolti  alle  soprintendenze della
 regione (nota dell'assessore competente n. 588 del gennaio 1978).
    Poiche',  come  s'e'  riferito  in narrativa, presupposto comune a
 tutti i motivi del ricorso proposto dalla  Presidenza  del  Consiglio
 dei  Ministri  e'  che  la Regione abbia inteso interferire, in vario
 modo, sull'attivita' di uffici statali (le soprintendenze per i  beni
 ambientali  e  architettonici)  e,  poiche'  tale  presupposto appare
 errato, in quanto gli uffici ora  menzionati  non  erano  al  momento
 uffici statali, il ricorso deve considerarsi inammissibile.
     2.-  L'art.  111  del  d.P.R.  n. 616 del 1977 ha trasferito alle
 regioni gli uffici statali indicati  in  una  tabella  allegata  allo
 stesso  decreto.  Al  n.  1 di tale tabella sono previste le "Sezioni
 delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed
 architettonici",  il  cui  trasferimento  ha  avuto decorrenza dal 1›
 gennaio 1978 (v. la prima nota di detta  tabella  e  l'art.  137  del
 d.P.R. n. 616 del 1977).
    Sebbene le "Sezioni delle bellezze naturali", di cui parla il n. 1
 della  menzionata  tabella,  non   trovassero   precisa   e   formale
 corrispondenza  nell'organizzazione  statale,  non  si  puo'  negare,
 tuttavia, che le funzioni di protezione delle bellezze naturali erano
 svolte   proprio  dalle  soprintendenze  per  i  beni  ambientali  ed
 architettonici e che il ricordato art. 111  del  d.P.R.  n.  616  del
 1977, unitamente al n. 1 della suddetta tabella, ha inteso trasferire
 alle  regioni  le  strutture  organizzative  ed  il   personale   che
 esercitavano, nell'amministrazione statale, le funzioni di protezione
 delle bellezze naturali,  delegate  alle  regioni  dall'art.  82  del
 d.P.R. n. 616 del 1977.
    Questa  interpretazione ha un preciso riscontro nella legge delega
 n. 382 del  1975  che,  all'art.  1,  primo  comma,  lettera  c),  ha
 previsto,   contestualmente  alla  delega,  il  "trasferimento  degli
 uffici, del personale e dei  beni  strumentali  ritenuti  necessari";
 trasferimento  che  le  ricordate  disposizioni del d.P.R. n. 616 del
 1977, hanno puntualmente eseguito.
    Dal  momento  che  la  delibera  consiliare  impugnata fa espresso
 riferimento, per la propria operativita',  alla  data  di  decorrenza
 della  delega (1› gennaio 1978) e dal momento che la nota assessorile
 e' stata adottata nel corso del gennaio 1978,  tali  atti  non  erano
 evidentemente  rivolti  ad  uffici  che  in quel momento erano ancora
 incardinati nell'organizzazione statale, ma erano diretti  ad  uffici
 divenuti   ormai   regionali.   Nessuna   lesione  costituzionalmente
 rilevante puo' dunque derivare  allo  Stato  da  atti  della  Regione
 indirizzati ad uffici della stessa, seppur di provenienza statale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il conflitto di attribuzione sollevato, in
 riferimento agli artt. 121 e 127 della Costituzione, 107  del  d.P.R.
 n.  616  del  1977  e  agli  artt. 6 e 36 dello Statuto della Regione
 Emilia Romagna, con il  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0549