N. 426 ORDINANZA 24 marzo - 7 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Analisi di laboratorio - Partecipazione delle parti - Esclusione - Inammissibilita'. (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.16 del 20-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 259 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1985 dal Pretore di Empoli, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Empoli, con ordinanza del 19 febbraio 1985, emessa a seguito "della esperita istruttoria dibattimentale" a carico di Innocenti Emilio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui prevede la non partecipazione delle parti o di un loro rappresentante alle analisi di laboratorio"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "non rilevante o comunque non fondata"; Considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere alcun riferimento alla rilevanza della questione, omette qualsiasi cenno al fatto oggetto dell'imputazione, con cio' eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli con ordinanza del 19 febbraio 1985. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0568