N. 426 ORDINANZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Alimenti
 e bevande (igiene e commercio) - Analisi di laboratorio  -
 Partecipazione delle parti - Esclusione - Inammissibilita'.  (Legge
 30 aprile 1962, n. 283, art. 1).  (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.16 del 20-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 259 e 262
 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della  produzione  e  della
 vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande), promosso con
 ordinanza emessa il 19 febbraio 1985 dal Pretore di Empoli,  iscritta
 al  n.  527  del  registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  3,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Pretore di Empoli, con ordinanza del 19 febbraio
 1985, emessa a seguito "della esperita istruttoria dibattimentale"  a
 carico di Innocenti Emilio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1  della
 legge  30  aprile  1962,  n.  283, "nella parte in cui prevede la non
 partecipazione delle parti o di un loro rappresentante  alle  analisi
 di laboratorio";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata "non rilevante o
 comunque non fondata";
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere
 alcun riferimento alla rilevanza della  questione,  omette  qualsiasi
 cenno  al  fatto  oggetto  dell'imputazione,  con  cio'  eludendo  il
 precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di
 rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze
 nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30  aprile  1962,
 n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
 delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
 1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e della vendita delle
 sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento  agli
 artt.  3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli con ordinanza
 del 19 febbraio 1985.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0568