N. 429 ORDINANZA 24 marzo - 7 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Notificazione e comunicazione di atti civili - Notifica a mezzo posta e persona temporaneamente assente - Deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio e comunicazione di tale deposito al destinatario dell'atto - Omessa previsione Inammissibilita'. (Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8). (Cost., artt. 2, 16, 24 e 32)(GU n.16 del 20-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promossi con ordinanze emesse il 3 settembre 1984 e il 18 luglio 1986 dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1207 del registro ordinanze 1984 e al n. 733 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985 e n. 59 prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanze rispettivamente emesse il 3 settembre 1984 (R.O. n. 1207/1984) nel procedimento civile tra La Previdente e Comeglio Emilia, ed il 18 luglio 1986 (R.O. n. 733/1986) nel procedimento civile tra la Rapid Service S.a.s. e la ditta Simpathi Pelle, dovendosi pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava notificata a mezzo posta con le modalita' previste per l'ipotesi di assenza del destinatario, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' e' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., degli artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevedono - per l'eventualita' di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio, dove il destinatario possa, in qualsiasi momento, ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della questione; che i due giudizi, per l'identita' della questione, vanno riuniti; Considerato che il giudice a quo sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una miglior garanzia di effettiva conoscenza da parte del destinatario; che, tuttavia, quelli indicati sono, con tutta evidenza, solo alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore; che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., sollevata dal Conciliatore di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0571