N. 434 ORDINANZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Edilizia
 e urbanistica - Modificazioni della destinazione degli immobili -
 Autorizzazione gratuita - Opere abusive - Mancato assoggettamento a
 sanzione penale - Inammissibilita'.  (D.-L. 20 novembre 1981, n. 663,
 art. 7, cpv., lett. éd).  (Cost., artt. 3, 42 e 117)
(GU n.16 del 20-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7, capoverso,
 lett. d), del d.l. 20 novembre 1981, n. 663  ("Norme  per  l'edilizia
 residenziale  e  provvidenze  in  materia  di sfratti"), promosso con
 ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal Pretore di Roma, iscritta al
 n.  262  del  registro  ordinanze  1982  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
   Ritenuto   che  con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe  e'  stata
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  capoverso,  lett. d) del
 d.-l. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del  quale  le  modificazioni
 della   destinazione  d'uso  degli  immobili  sarebbero  soggette  ad
 autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di  opere  di
 trasformazione  ed, in ogni caso, non sarebbero piu' assoggettate ove
 compiute abusivamente - a sanzione penale;
    Considerato  che  detto  decreto legge non e' stato convertito nel
 termine prescritto dall'art. 77 Cost.;
      che   in   tali   ipotesi,   secondo   il   costante   indirizzo
 giurisprudenziale di questa Corte,  la  questione  sollevata  diventa
 manifestamente  inammissibile (Ordinanze 19 dicembre 1986, n. 279; 30
 dicembre 1985, nn. 379, 380, 381 e 382), dovendosi ormai  il  decreto
 legge   considerarsi,   per   automatica  conseguenza  della  mancata
 conversione, come mai esistito quale fonte  di  diritto  (Sentenza  7
 ottobre 1983, n. 307);
    Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n, 87
 e 9  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  7,  capoverso,  lett.  d)  del
 d.-l.  20 novembre 1981, n. 663 ("Norme per l'edilizia residenziale e
 provvidenze in materia di sfratti"), sollevata dal Pretore  di  Roma,
 con ordinanza 18 dicembre 1981, (r.o. n. 262 del 1982) in riferimento
 agli artt. 3, 42 e 117 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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