N. 434 ORDINANZA 24 marzo - 7 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Modificazioni della destinazione degli immobili - Autorizzazione gratuita - Opere abusive - Mancato assoggettamento a sanzione penale - Inammissibilita'. (D.-L. 20 novembre 1981, n. 663, art. 7, cpv., lett. éd). (Cost., artt. 3, 42 e 117)(GU n.16 del 20-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d), del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 ("Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.-l. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del quale le modificazioni della destinazione d'uso degli immobili sarebbero soggette ad autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di opere di trasformazione ed, in ogni caso, non sarebbero piu' assoggettate ove compiute abusivamente - a sanzione penale; Considerato che detto decreto legge non e' stato convertito nel termine prescritto dall'art. 77 Cost.; che in tali ipotesi, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la questione sollevata diventa manifestamente inammissibile (Ordinanze 19 dicembre 1986, n. 279; 30 dicembre 1985, nn. 379, 380, 381 e 382), dovendosi ormai il decreto legge considerarsi, per automatica conseguenza della mancata conversione, come mai esistito quale fonte di diritto (Sentenza 7 ottobre 1983, n. 307); Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n, 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.-l. 20 novembre 1981, n. 663 ("Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), sollevata dal Pretore di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1981, (r.o. n. 262 del 1982) in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0576