N. 454 ORDINANZA 25 marzo - 14 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Armi e
 materie esplodenti - Armi clandestine - Parificazione di armi non
 catalogate e di armi prive di numeri, contrassegni e sigle -
 Parificazione di cancellazione dolosa del numero di matricola e di
 omissione nel far imprimere il numero di matricola sull'arma -
 Manifesta infondatezza.  (Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23,
 terzo comma).  (Cost., art. 3)
(GU n.17 del 27-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
 Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma,
 della  legge  18  aprile  1975,  n.  110  (Norme  integrative   della
 disciplina  vigente  per  il  controllo delle armi, delle munizioni e
 degli esplosivi) promossi con ordinanze emesse il 24 settembre  e  il
 1›  ottobre 1981 dal Tribunale di Rovigo, iscritte rispettivamente ai
 nn. 692 e 717 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nelle Gazzette
 Ufficiali della Repubblica nn. 33 e 47 dell'anno 1982;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Rovigo,  con  ordinanze  del  24
 settembre (reg. ord. n. 692/81) e del 1› ottobre 1981 (reg.  ord.  n.
 717/81)  ha  sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18
 aprile  1975,  n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per
 il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)  -  nella
 parte  in  cui considera espressamente clandestine sia le armi comuni
 da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della stessa  legge  sia
 le  armi  comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e
 delle sigle di cui al successivo art. 11 e, nell'ambito delle ipotesi
 di  cui al n. 2, non distingue il caso di chi cancelli dolosamente il
 numero di  matricola  gia'  impresso  da  quello  di  colui  che  per
 ignoranza della legge (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma)
 non abbia provveduto nel termine prescritto a far imprimere un numero
 di   matricola  -  sotto  il  profilo  che  non  sarebbe  ragionevole
 assoggettare ad una medesima pena due ipotesi in  cui  le  condizioni
 obiettive  e  subiettive  sono  evidentemente  diverse  ed  in cui le
 condotte  penalmente  rilevanti  presentano  un  diverso   grado   di
 antigiuridicita';
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate
 infondate;
    Considerato  che,  per  l'identita'  delle  questioni,  i  giudizi
 possono essere riuniti;
      che - quanto alla denunziata parificazione fra le armi comuni da
 sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975,
 n.  110,  e  le  armi  comuni  e  le canne sprovviste dei numeri, dei
 contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 - in entrambe
 le  ipotesi  unico e' lo scopo ultimo dell'incriminazione, diretta in
 ogni caso a garantire  l'interesse  generale  a  che  tutte  le  armi
 esistenti   nello   Stato   siano   -  mediante  la  catalogazione  o
 l'immatricolazione  -  piu'  agevolmente   controllabili   da   parte
 dell'autorita' di polizia; e che, pertanto, non e' irrazionale che il
 legislatore, nella sua discrezionalita', abbia unificato le  predette
 ipotesi in un'unica previsione normativa;
      che   analoghe  considerazioni  valgono  anche  in  ordine  alla
 denunziata parificazione fra chi cancelli dolosamente  il  numero  di
 matricola  gia'  impresso  sull'arma e chi, per ignoranza della legge
 (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma) non abbia  provveduto
 nel  termine  prescritto  a  far imprimere un numero di matricola, in
 quanto - a  parte  il  fatto  che  in  realta'  la  condotta  di  chi
 dolosamente  cancelli  il numero di matricola gia' impresso sull'arma
 e' prevista e punita, separatamente  dalla  detenzione,  dal  secondo
 periodo  del  quarto  comma  dell'impugnato  art. 23 - in entrambe le
 ipotesi l'incriminazione e' diretta ad impedire la detenzione di armi
 altamente insidiose, perche' piu' agevoli da portare o nascondere;
      che,  d'altra  parte, come affermato, ad es., dalla sent. n. 171
 del 1986, non per il solo rilievo che due ipotesi siano  diverse  nel
 loro   disvalore   esiste   manifesta   irragionevolezza  della  loro
 previsione unitaria, in quanto e'  pur  sempre  rimesso  al  giudice,
 nell'esercizio  della  discrezionalita'  di  cui agli artt. 132 e 133
 c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo tenendo conto
 della  qualita'  e  quantita'  dell'oggettiva  antigiuridicita' delle
 diverse fattispecie; e nel caso in esame, dato l'ampio margine tra il
 minimo  e il massimo edittale (reclusione da sei mesi a cinque anni e
 multa da lire duecentomila a lire due milioni)  il  giudice  ha  ogni
 possibilita'  di  adeguare  la  misura della pena alle particolarita'
 delle concrete fattispecie;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23,  terzo  comma,
 della   legge  18  aprile  1975,  n.  110  (Norme  integrative  della
 disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
 degli  esplosivi)  sollevata,  in  riferimento  all'art. 3 Cost., dal
 Tribunale di Rovigo con ordinanze del 24 settembre e 1› ottobre 1981.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0613