N. 460 ORDINANZA 25 marzo - 14 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parte civile - Costituzione - Preclusione alla persona offesa non citata o citata in esito a contestazione suppletiva Inibizione al giudice di rilevare d'ufficio la nullita' del decreto di citazione - Manifesta inammissibilita'. (Cod. proc. pen., artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445). (Cost., art. 24, primo comma)(GU n.17 del 27-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 1215 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1 ottobre 1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non consentono alla persona offesa, non citata per erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione suppletiva, di costituirsi parte civile e al giudice di rilevare d'ufficio la nullita' del decreto di citazione"; Considerato che il petitum perseguito dal giudice a quo implica l'apprestamento di un'apposita disciplina, tale non solo da consentire la costituzione di parte civile oltre il termine tassativamente indicato nell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, ma anche da incidere sia sul regime dell'opposizione alla costituzione di parte civile (v. articolo 98, secondo comma) sia sul regime della citazione e dell'intervento del responsabile civile (v. artt. 108,112), aspetti tutti che comportano scelte riservate al legislatore (v. sentenze n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 1 ottobre 1981. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0619