N. 463 ORDINANZA 25 marzo - 14 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Aborto e
 interruzione volontaria della gravidanza - Minorenne Autorizzazione
 del giudice tutelare - Intervento di un curatore speciale
 nell'interesse del concepito - Omessa previsione Giudice tutelare
 competente - Manifesta infondatezza.  (Legge 22 maggio 1978, n. 194,
 art. 12, secondo comma).  (Cost., artt. 24, secondo comma, e 25,
 primo comma)
(GU n.17 del 27-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.12, secondo
 comma, della legge 22 maggio  1978,  n.  194  (Norme  per  la  tutela
 sociale   della   maternita'  e  sull'interruzione  volontaria  della
 gravidanza); promosso con ordinanza emessa il  25  gennaio  1982  dal
 Pretore  di  Urbino  sull'istanza  proposta dal Consultorio Familiare
 della Comunita' montana alto e medio Metauro, iscritta al n. 131  del
 registro  ordinanze  1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che, con ordinanza 25 gennaio 1982, il Pretore di Urbino
 sollevava questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,
 secondo  co.,  l.  22 maggio 1978, n. 194, con riferimento agli artt.
 24, secondo co. e 25, primo co., Cost.
      che,  secondo  il Pretore, quando si tratti d'interruzione della
 gravidanza entro i primi 90 giorni, dovendosi decidere  un  conflitto
 fra  interessi  protetti dall'ordinamento, ed elevati a veri e propri
 diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (diritto  della  donna
 all'integrita'  fisica,  da  una  parte,  e  situazione giuridica del
 concepito, dall'altra, rilevante ex art. 2 Cost. secondo Corte  Cost.
 18  febbraio  1975  n.  27), questo e' risolto dalla donna stessa, se
 maggiorenne, con l'ausilio delle strutture socio-sanitarie;
      che  se,  invece,  il conflitto riguardi donna di eta' inferiore
 agli anni diciotto, osserva il Pretore che,  trattandosi  di  giovane
 che  la  legge  presume non sufficientemente matura, deve intervenire
 l'assenso dei genitori o del tutore, oppure, qualora vi sia rifiuto o
 discordia   fra   i  genitori,  o  non  sia  possibile  od  opportuno
 informarli, deve sottentrare il Giudice  tutelare  che  provvede  con
 atto di natura decisoria super partes, non soggetto a reclamo;
      che,  tale  essendo  la  situazione  giuridico-processuale,  nel
 procedimento innanzi al Giudice tutelare deve essere  necessariamente
 assicurata,  a norma del secondo co. dell'art. 24 della Costituzione,
 la rappresentanza e la difesa degl'interessi in conflitto, e  percio'
 anche  quella  del  concepito,  cosi'  come  accade ogni qualvolta si
 profili conflitto d'interessi fra genitori e figlio  (anche  soltanto
 concepito)   con  la  prescrizione  dell'intervento  di  un  curatore
 speciale;
      che  per  di  piu'  -  sempre  secondo  l'ordinanza - l'articolo
 impugnato  consente  che  la  donna  si  rivolga  anche   a   medico,
 consultorio o struttura sanitaria diversi da quelli di sua residenza,
 determinando cosi' ella stessa  il  Giudice  tutelare  competente  e,
 percio',  sottraendosi  in tal modo al "giudice naturale" ex art. 25,
 primo co., Cost., che  e'  prefissato  dal  legislatore,  in  base  a
 criteri  generali,  in guisa che competente dovrebbe sempre essere il
 Giudice tutelare del luogo dove il minore risiede;
      che  tale  situazione,  anzi,  finisce per influire altresi' sul
 diritto di difesa giacche' un Giudice tutelare lontano dal  domicilio
 della minore non potrebbe adeguatamente valutare le ragioni da questa
 addotte,  anche  a  causa  dei  ristretti  termini  previsti  per  il
 procedimento;
      che nessuno si e' costituito ne' e' intervenuto nel procedimento
 innanzi a questa Corte, pur  essendo  stata  l'ordinanza  ritualmente
 notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
      Considerato  che,  come questa Corte ha statuito con la sentenza
 n. 196  del  1987,  il  provvedimento  di  cui  si  parla,  meramente
 attributivo  della  facolta'  di  decidere, rientra nell'ambito degli
 schemi autorizzatori inter volentes, ed  ha,  percio',  carattere  di
 mera integrazione della volonta' della minore che non possiede ancora
 la piena capacita' (cfr. anche sent. n. 109 del 1981);
      che  conseguentemente  si  tratta  di  provvedimento  che rimane
 esterno al riscontro in concreto delle condizioni di  fatto  previste
 dal  legislatore  per  consentire l'interruzione della gravidanza, in
 quanto l'accertamento e la  valutazione  di  quelle  condizioni,  nei
 limiti  previsti  dall'art.  5  della legge, sono espletati, a' sensi
 dell'articolo   impugnato,   dal   consultorio,    dalla    struttura
 socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si e' rivolta,
 ed essi entrano nella procedura tutelare "quale antefatto specifico e
 presupposto di carattere tecnico", (sent. n. 196 del 1987 cit.);
      che,   pertanto,   l'intervento  del  Giudice  tutelare  essendo
 limitato alla sola generica sfera della capacita' del soggetto, cosi'
 come  accade  per  analoghe  fattispecie  (v. art. 414 cod. civ.), il
 diniego o il consenso alla integrazione della volonta'  della  minore
 e' in relazione al giudizio che il magistrato si forma in ordine alla
 capacita' della giovane di dare adeguata valutazione alla gravita'  e
 all'importanza  dell'atto  che  si  accinge  a  compiere,  anche  con
 riferimento ai motivi di rifiuto eventualmente addotti dai  genitori,
 se consultati;
      che,  cosi'  chiarita  la natura del provvedimento, non viene in
 causa l'interesse del concepito;
      che,  sotto tale riguardo e per le anzidette ragioni, nemmeno ha
 consistenza la preoccupazione del rimettente  in  ordine  a  ritenuti
 accertamenti   da  compiersi  in  luoghi  eventualmente  lontani  con
 pregiudizio dell'art. 24, secondo co.;
      che,  quanto  infine  alla  violazione  dell'art. 25, primo co.,
 Cost., il legislatore ha appunto precostituito in termini generali il
 Giudice   tutelare   competente,   indicandolo  secondo  criteri  non
 arbitrari in quello del  luogo  dove  sono  situate  le  strutture  o
 risiede il medico di fiducia cui la minore ha ritenuto di rivolgersi:
 e cosi' sottraendolo ad ogni determinazione discrezionale da parte di
 pubbliche    autorita',    condizioni    sufficienti,    secondo   la
 giurisprudenza di questa Corte, a rispettare  il  principio  invocato
 (sentenze n. 1 del 1965 e n. 6 del 1975).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio  1978  n.  194
 (Legge  sulla  tutela  sociale  della  maternita' e sull'interruzione
 volontaria  della  gravidanza)  sollevata  dal  Giudice  tutelare  di
 Urbino,  con  ordinanza  25  gennaio  1982  (n.  131/82 reg. ord.) in
 riferimento agli artt. 24, secondo co. e 25, primo co. Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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