N. 467 ORDINANZA 25 marzo - 14 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lesione
 personale e percosse - Perseguibilita' a querela in relazione alla
 durata della malattia - Manifesta infondatezza.  (Legge 24 novembre
 1981, n. 689, art. 91; cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260).
 (Cost., artt. 3 e 32)
(GU n.17 del 27-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223, capoverso,
 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8
 maggio  1987  dal  Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814
 del registro ordinanze 1987 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza
 in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  32  Cost.,
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 91 della legge
 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando  che,  a
 seguito  della  modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582,
 secondo comma, c.p., si e' venuta a  determinare  una  disparita'  di
 trattamento  in  ordine  al  reato  di  lesioni  personali cosi' come
 disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il  primo  infatti  le
 lesioni  sono  perseguibili  a  querela se comportano una malattia di
 durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono  perseguibili
 a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;
    Considerato  che  questa  Corte  ha gia' dichiarato manifestamente
 infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e  260
 C.P.M.P,  promossa  dall'ordinanza  in  epigrafe  in riferimento agli
 artt. 3 e 32 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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