N. 467 ORDINANZA 25 marzo - 14 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lesione personale e percosse - Perseguibilita' a querela in relazione alla durata della malattia - Manifesta infondatezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 91; cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260). (Cost., artt. 3 e 32)(GU n.17 del 27-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223, capoverso, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si e' venuta a determinare una disparita' di trattamento in ordine al reato di lesioni personali cosi' come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato manifestamente infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0626