N. 472 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Commercio - Vendita a peso netto delle merci - Disciplina statale - Non fondatezza. (Legge 5 agosto 1981, n. 441). (St. F.-V.G., art. 4, n. 6)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, relativa alla vendita a peso netto delle merci, promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, notificato il 9 settembre 1981, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 55 del Registro ricorsi 1981; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 9 settembre 1981, la Regione Friuli-Venezia Giulia chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita a peso netto delle merci", per violazione dell'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione stessa la competenza legislativa esclusiva in materia di commercio. A sostegno della propria pretesa, la Regione osserva che la legge impugnata contiene norme che, non potendosi ricollegare a nessuno dei limiti costituzionalmente previsti alla competenza legislativa esclusiva, sono lesive della sfera di autonomia che la Costituzione, lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione (art. 8, d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) riconoscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, a giudizio della ricorrente, l'art. 5 della legge n. 441 del 1981 appare del tutto contrastante con le predette norme costituzionali, laddove stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dettate per la vendita a peso netto delle merci e la devoluzione all'Erario dei relativi proventi, nonche' laddove prevede che il rapporto sulle avvenute infrazioni sia presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. E tale violazione, sempre a giudizio della ricorrente, e' resa evidente dal fatto che manca nella legge impugnata una clausola espressa che faccia salve le competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia. D'altra parte, la ricorrente riconosce che, non esistendo al momento alcuna disciplina regionale sulla vendita a peso netto delle merci, dovrebbe darsi applicazione, quantomeno in relazione alla materia disciplinata dagli artt. 1-4 della legge impugnata, al principio stabilito dall'art. 64 St. F.V.G., secondo il quale "nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato". Tuttavia, secondo la difesa della Regione, il carattere suppletivo della legge statale dovrebbe emergere con sufficiente chiarezza dal tenore letterale della stessa, onde evitare che, in difetto di una tempestiva impugnazione regionale, si consolidi definitivamente la disciplina statale, per ora, solo astrattamente invasiva. Ma, poiche' nessuna clausola del genere e' rinvenibile nella legge impugnata, tale omissione, secondo la ricorrente, si traduce in una lesione attuale della sfera di competenza regionale. Quest'ultima conclusione vale a maggior ragione, per la ricorrente, a proposito dell'art. 5 della legge impugnata, poiche' la materia ivi trattata e' disciplinata da una precedente legge regionale (l. r. 27 dicembre 1979, n. 78) che stabilisce una regolamentazione diversa. Di modo che non si puo' riconoscere alcun carattere suppletivo alle disposizioni ora considerate, le quali, a giudizio della ricorrente, devono considerarsi concretamente invasive della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. - Costituitosi per resistere al predetto ricorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, osserva, innanzitutto, che l'omissione nella legge statale di un'espressa riserva di applicazione della stessa nel territorio regionale, quantomeno fino a che non sia emanata una legge regionale, non ha alcun valore, per il semplice fatto che l'estensione dell'applicazione di una legge statale alle regioni che non abbiano ancora disciplinato la stessa materia non dipende dalla volonta' del legislatore statale. Poiche', a giudizio del resistente, questo effetto espansivo si verifica soltanto in virtu' dello Statuto regionale (art. 64), esso non puo' comportare un'invasione delle competenze della Regione, neppure astrattamente. Questo ragionamento, secondo l'Avvocatura, vale anche a proposito dell'art. 5 della legge impugnata, poiche' l'eventuale lesione delle competenze regionali, lungi dal derivare dalla omissione di un'esplicita riserva a favore della non applicazione della legge impugnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dipende semmai dal contenuto specifico delle singole disposizioni statali. Ma, poiche' la Regione sembra imputare alla legge statale soltanto la mancanza di un'espressa riserva di salvezza delle competenze regionali, il ricorso, a giudizio dell'Avvocatura, appare infondato anche per questa parte. In ogni caso, conclude la difesa del Presidente del Consiglio, la legge impugnata non comporta alcuna lesione delle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, a parte le disposizioni che, integrando il precetto di norme dirette a reprimere i delitti contro il commercio, toccano interessi penalmente rilevanti e, come tali, esorbitano dalle competenze regionali, la legge risponde complessivamente all'esigenza di uniformita' di indirizzo in relazione a comportamenti sociali particolarmente rilevanti e delicati, innovando con incisivita' nella vita economico-sociale della Repubblica. In nessun modo si puo' dunque dubitare, sempre a giudizio dell'Avvocatura, che essa rientri nei limiti che lo Statuto speciale pone alla competenza legislativa esclusiva che la Regione Friuli-Venezia Giulia vanta in materia di commercio. Considerato in diritto 1. - Questa Corte e' chiamata a decidere sulla questione se la legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita a peso netto delle merci", contrasti con l'art. 4, n. 6, St. F.-V.G., e relative norme di attuazione (d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116), che attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva della Regione stessa la materia "industria e commercio". La questione non e' fondata. 2. - La legge impugnata, complessivamente considerata, stabilisce alcune regole fondamentali sulla misurazione del peso netto delle merci e, come tale, pone una disciplina diretta a integrare necessariamente il sistema legale di misurazione del valore dei beni commerciali. All'art. 1 e' stabilito il principio che la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve esser effettuata a peso e al netto della tara. All'art. 2 e' prescritto che nella vendita al minuto delle merci prima indicate devono essere utilizzati strumenti metrici che consentano all'acquirente l'agevole visualizzazione del peso netto e, nei commi successivi, e' previsto un programma (con relativi incentivi) di adeguamento dei predetti strumenti. All'art. 3 sono stabilite le norme sulla utilizzazione e sulla cessione dei contenitori e degli imballaggi relativi alle merci vendute all'ingrosso e al dettaglio. All'art. 5 sono disposte le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle norme stabilite, nonche' la devoluzione delle stesse all'Erario e la compilazione di un rapporto agli uffici provinciali del commercio nel caso che non vi sia stata oblazione della sanzione. Infine, all'art. 6, sono previsti i criteri e i modi per l'esecuzione della legge stessa. Si tratta, com'e' evidente, di una disciplina unitaria complessivamente rivolta a porre regole di garanzia e di certezza nel traffico commerciale, la quale, se e' indubbiamente riferibile ratione materiae al campo dell'"industria e commercio", resta tuttavia sottratta alla competenza legislativa esclusiva, vantata in proposito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge e la giustifica. 3. - Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale. Al pari di queste ultime, esse rispondono ad esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali, che ogni Stato, nella sua unita' centrale, ha sempre assicurato a partire dalla propria moderna costituzione come ordinamento giuridico generale a base nazionale. Piu' precisamente, anzi, l'instaurazione di un sistema legale e unitario di misurazione nel campo commerciale ha rappresentato un fattore fondamentale nel processo di accentramento dei poteri e delle funzioni che ha caratterizzato la nascita e il consolidamento dei moderni Stati nazionali. Esiste, dunque, un legame tradizionale tra la delineazione delle competenze dello Stato centrale e i poteri relativi alla definizione delle unita' di misura e alla determinazione delle regole di misurazione del valore e delle caratteristiche fisiche delle merci che e' tuttora solido e che soltanto recentemente, a causa di un prodigioso sviuppo tecnologico e di un grandioso ampliamento dei mercati, ha subi'to sostanziali deroghe a favore di sedi decisionali di livello sovranazionale (comunitario) o internazionale. Ma, e' bene precisarlo subito, anche quest'ultimo fenomeno rappresenta un'ulteriore conferma del rilievo che gli interessi sottesi alla legge impugnata trascendono gli ambiti di competenza costituzionalmente garantiti alle regioni, tanto se ad autonomia comune quanto se ad autonomia differenziata. Per un verso, infatti, il fenomeno ora rilevato mette in evidenza come gli interessi sottostanti alla disciplina della misurazione del peso o del valore delle merci siano coincidenti o, comunque, omogenei con quelli che giustificano la previsione dei limiti derivanti all'autonomia regionale dagli obblighi internazionali o dalle norme comunitarie. Per altro verso, lo stesso fenomeno costituisce una riprova della considerazione che i poteri e le regole di cui si discute servono al loro proprio fine soltanto ove siano collegati a istanze di normazione del livello piu' elevato, le quali, sul piano nazionale, si identificano naturalmente con quelle statali. Tutto cio' si spiega agevolmente col fatto che, essendo dirette al pari delle norme sulla circolazione delle valute o di quelle sulle misure di valore - al fine di imporre l'uniformita' dei termini di scambio dei beni su tutto il territorio nazionale, le regole sulla misurazione del peso delle merci rappresentano un mezzo indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori economici, siano essi commercianti o consumatori. Poiche', pertanto, l'interesse sottostante alla legge impugnata risponde a un'esigenza nazionale di carattere imperativo e poiche' il complesso delle disposizioni ivi contenute vanta un legame di necessaria strumentalita' con la realizzazione della predetta esigenza, non vi puo' esser dubbio che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 177 e 217 del 1988), si sia in presenza di un interesse nazionale in grado di delimitare le competenze legislative regionali. Trattandosi, anzi, di norme di polizia commerciale dirette a garantire la sicurezza dello scambio e del traffico delle merci e, come tali, vo'lte a soddisfare un interesse costituzionalmente tutelato, in quanto indubbiamente rientrante nel precetto che l'iniziativa economica debba svolgersi nell'ambito di un sistema di relazioni di mercato che salvaguardi la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), appare evidente che la legge impugnata e' espressione di un interesse in grado di imporsi anche di fronte all'ampia autonomia garantita in materia di commercio alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso il riconoscimento di una competenza legislativa esclusiva.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, sollevata, in riferimento all'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), con il ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0655