N. 472 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Commercio
 - Vendita a peso netto delle merci - Disciplina statale - Non
 fondatezza.  (Legge 5 agosto 1981, n. 441).  (St. F.-V.G., art. 4, n.
 6)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della legge 5 agosto
 1981, n. 441,  relativa  alla  vendita  a  peso  netto  delle  merci,
 promosso  con  ricorso  del  Presidente  della  Giunta  regionale del
 Friuli-Venezia Giulia, notificato il 9 settembre 1981, depositato  in
 cancelleria  il  17  successivo  ed  iscritto  al  n. 55 del Registro
 ricorsi 1981;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1988  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Gaspare  Pacia  per  la  Regione Friuli-Venezia
 Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  9  settembre 1981, la Regione
 Friuli-Venezia Giulia  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita
 a peso netto delle merci", per violazione dell'art. 4,  n.  6,  dello
 Statuto  speciale,  che attribuisce alla Regione stessa la competenza
 legislativa esclusiva in materia di commercio.
    A  sostegno della propria pretesa, la Regione osserva che la legge
 impugnata contiene norme che, non potendosi ricollegare a nessuno dei
 limiti   costituzionalmente   previsti  alla  competenza  legislativa
 esclusiva, sono lesive della sfera di autonomia che la  Costituzione,
 lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione (art. 8, d.P.R.
 26 agosto 1965, n.  1116)  riconoscono  alla  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia.  In  particolare, a giudizio della ricorrente, l'art. 5 della
 legge n. 441 del 1981 appare del tutto contrastante con  le  predette
 norme  costituzionali,  laddove stabilisce le sanzioni amministrative
 per la violazione delle disposizioni dettate per la  vendita  a  peso
 netto  delle merci e la devoluzione all'Erario dei relativi proventi,
 nonche' laddove prevede che il rapporto sulle avvenute infrazioni sia
 presentato  agli  uffici  provinciali dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato.  E  tale  violazione,  sempre  a   giudizio   della
 ricorrente,  e'  resa  evidente  dal  fatto  che  manca  nella  legge
 impugnata una clausola espressa che faccia salve le competenze  della
 Regione Friuli-Venezia Giulia.
    D'altra  parte,  la  ricorrente  riconosce  che,  non esistendo al
 momento alcuna disciplina regionale sulla vendita a peso netto  delle
 merci,  dovrebbe  darsi  applicazione,  quantomeno  in relazione alla
 materia disciplinata  dagli  artt.  1-4  della  legge  impugnata,  al
 principio stabilito dall'art. 64 St.  F.V.G., secondo il quale "nelle
 materie attribuite alla competenza della Regione, fino a  quando  non
 sia  diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi
 dello Stato". Tuttavia, secondo la difesa della Regione, il carattere
 suppletivo  della  legge  statale  dovrebbe  emergere con sufficiente
 chiarezza dal tenore letterale della stessa,  onde  evitare  che,  in
 difetto  di  una  tempestiva  impugnazione  regionale,  si  consolidi
 definitivamente la disciplina statale, per  ora,  solo  astrattamente
 invasiva.  Ma,  poiche'  nessuna  clausola  del genere e' rinvenibile
 nella legge impugnata, tale  omissione,  secondo  la  ricorrente,  si
 traduce in una lesione attuale della sfera di competenza regionale.
    Quest'ultima   conclusione   vale   a   maggior  ragione,  per  la
 ricorrente, a proposito dell'art. 5 della legge impugnata, poiche' la
 materia   ivi  trattata  e'  disciplinata  da  una  precedente  legge
 regionale (l.  r.  27  dicembre  1979,  n.  78)  che  stabilisce  una
 regolamentazione  diversa.  Di modo che non si puo' riconoscere alcun
 carattere suppletivo alle disposizioni ora considerate, le  quali,  a
 giudizio della ricorrente, devono considerarsi concretamente invasive
 della competenza  legislativa  esclusiva  riconosciuta  alla  Regione
 Friuli-Venezia Giulia.
    2. - Costituitosi per resistere al predetto ricorso, il Presidente
 del Consiglio dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  nel  presente
 giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, osserva, innanzitutto,
 che  l'omissione  nella  legge  statale  di  un'espressa  riserva  di
 applicazione della stessa nel territorio regionale, quantomeno fino a
 che non sia emanata una legge regionale, non ha alcun valore, per  il
 semplice  fatto  che  l'estensione  dell'applicazione  di  una  legge
 statale alle regioni che non abbiano ancora  disciplinato  la  stessa
 materia  non dipende dalla volonta' del legislatore statale. Poiche',
 a giudizio del  resistente,  questo  effetto  espansivo  si  verifica
 soltanto  in  virtu' dello Statuto regionale (art. 64), esso non puo'
 comportare  un'invasione  delle  competenze  della  Regione,  neppure
 astrattamente.
    Questo  ragionamento, secondo l'Avvocatura, vale anche a proposito
 dell'art. 5 della legge impugnata, poiche' l'eventuale lesione  delle
 competenze   regionali,   lungi   dal  derivare  dalla  omissione  di
 un'esplicita riserva a favore  della  non  applicazione  della  legge
 impugnata  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  dipende semmai dal
 contenuto specifico delle singole disposizioni statali.  Ma,  poiche'
 la Regione sembra imputare alla legge statale soltanto la mancanza di
 un'espressa  riserva  di  salvezza  delle  competenze  regionali,  il
 ricorso,  a  giudizio  dell'Avvocatura,  appare  infondato  anche per
 questa parte.
    In  ogni caso, conclude la difesa del Presidente del Consiglio, la
 legge  impugnata  non  comporta  alcuna  lesione   delle   competenze
 attribuite  alla  Regione  Friuli-Venezia Giulia. Infatti, a parte le
 disposizioni che, integrando il precetto di norme dirette a reprimere
 i delitti contro il commercio, toccano interessi penalmente rilevanti
 e,  come  tali,  esorbitano  dalle  competenze  regionali,  la  legge
 risponde complessivamente all'esigenza di uniformita' di indirizzo in
 relazione  a  comportamenti  sociali  particolarmente   rilevanti   e
 delicati,  innovando  con  incisivita'  nella  vita economico-sociale
 della Repubblica. In nessun modo si puo' dunque  dubitare,  sempre  a
 giudizio  dell'Avvocatura, che essa rientri nei limiti che lo Statuto
 speciale pone alla competenza legislativa esclusiva  che  la  Regione
 Friuli-Venezia Giulia vanta in materia di commercio.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Questa  Corte  e' chiamata a decidere sulla questione se la
 legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita a peso  netto  delle
 merci",  contrasti  con l'art. 4, n. 6, St. F.-V.G., e relative norme
 di attuazione (d.P.R. 26 agosto 1965,  n.  1116),  che  attribuiscono
 alla competenza legislativa esclusiva della Regione stessa la materia
 "industria e commercio".
    La questione non e' fondata.
    2.  - La legge impugnata, complessivamente considerata, stabilisce
 alcune regole fondamentali sulla misurazione  del  peso  netto  delle
 merci   e,  come  tale,  pone  una  disciplina  diretta  a  integrare
 necessariamente il sistema legale di misurazione del valore dei  beni
 commerciali.
    All'art.  1  e' stabilito il principio che la vendita delle merci,
 il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve esser effettuata a
 peso  e  al  netto  della  tara.  All'art.  2 e' prescritto che nella
 vendita al minuto delle merci prima indicate devono essere utilizzati
 strumenti    metrici    che   consentano   all'acquirente   l'agevole
 visualizzazione del peso netto e, nei commi successivi,  e'  previsto
 un  programma  (con  relativi  incentivi) di adeguamento dei predetti
 strumenti. All'art. 3 sono stabilite le norme sulla  utilizzazione  e
 sulla cessione dei contenitori e degli imballaggi relativi alle merci
 vendute all'ingrosso e al dettaglio.  All'art.  5  sono  disposte  le
 sanzioni  amministrative  conseguenti  all'inosservanza  delle  norme
 stabilite, nonche'  la  devoluzione  delle  stesse  all'Erario  e  la
 compilazione di un rapporto agli uffici provinciali del commercio nel
 caso che non vi sia stata oblazione della sanzione. Infine,  all'art.
 6,  sono  previsti  i  criteri  e i modi per l'esecuzione della legge
 stessa.
    Si   tratta,   com'e'   evidente,   di   una  disciplina  unitaria
 complessivamente rivolta a porre regole di garanzia e di certezza nel
 traffico  commerciale,  la  quale,  se  e'  indubbiamente  riferibile
 ratione  materiae  al  campo  dell'"industria  e  commercio",   resta
 tuttavia  sottratta alla competenza legislativa esclusiva, vantata in
 proposito   dalla   Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   in   ragione
 dell'interesse nazionale che la sorregge e la giustifica.
    3.  -  Le  regole  di  misurazione  del peso e del valore dei beni
 oggetto  di  scambio   commerciale   rappresentano   un   complemento
 essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale.
 Al pari di queste ultime, esse rispondono ad esigenze di  garanzia  e
 di  certezza  dei  traffici  commerciali,  che  ogni Stato, nella sua
 unita' centrale, ha sempre assicurato a partire dalla propria moderna
 costituzione  come  ordinamento  giuridico generale a base nazionale.
 Piu' precisamente, anzi,  l'instaurazione  di  un  sistema  legale  e
 unitario  di  misurazione  nel  campo commerciale ha rappresentato un
 fattore fondamentale nel processo di accentramento dei poteri e delle
 funzioni  che  ha  caratterizzato  la nascita e il consolidamento dei
 moderni Stati nazionali.
    Esiste,  dunque,  un legame tradizionale tra la delineazione delle
 competenze dello Stato centrale e i poteri relativi alla  definizione
 delle  unita'  di  misura  e  alla  determinazione  delle  regole  di
 misurazione del valore e delle caratteristiche  fisiche  delle  merci
 che  e'  tuttora  solido  e  che soltanto recentemente, a causa di un
 prodigioso sviuppo tecnologico e  di  un  grandioso  ampliamento  dei
 mercati,  ha subi'to sostanziali deroghe a favore di sedi decisionali
 di livello sovranazionale (comunitario) o internazionale.
    Ma,   e'  bene  precisarlo  subito,  anche  quest'ultimo  fenomeno
 rappresenta un'ulteriore  conferma  del  rilievo  che  gli  interessi
 sottesi  alla  legge  impugnata  trascendono gli ambiti di competenza
 costituzionalmente garantiti alle  regioni,  tanto  se  ad  autonomia
 comune  quanto  se ad autonomia differenziata. Per un verso, infatti,
 il fenomeno  ora  rilevato  mette  in  evidenza  come  gli  interessi
 sottostanti  alla  disciplina della misurazione del peso o del valore
 delle merci siano coincidenti o, comunque, omogenei  con  quelli  che
 giustificano   la   previsione  dei  limiti  derivanti  all'autonomia
 regionale dagli obblighi internazionali o  dalle  norme  comunitarie.
 Per  altro  verso,  lo  stesso fenomeno costituisce una riprova della
 considerazione che i poteri e le regole di cui si discute servono  al
 loro   proprio  fine  soltanto  ove  siano  collegati  a  istanze  di
 normazione del livello piu' elevato, le quali, sul  piano  nazionale,
 si identificano naturalmente con quelle statali.
    Tutto cio' si spiega agevolmente col fatto che, essendo dirette al
 pari delle norme sulla circolazione delle valute o  di  quelle  sulle
 misure  di  valore  - al fine di imporre l'uniformita' dei termini di
 scambio dei beni su tutto il territorio nazionale,  le  regole  sulla
 misurazione   del   peso   delle   merci   rappresentano   un   mezzo
 indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei
 traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori
 economici, siano essi commercianti o consumatori.
    Poiche',  pertanto,  l'interesse  sottostante alla legge impugnata
 risponde a un'esigenza nazionale di carattere imperativo e poiche' il
 complesso  delle  disposizioni  ivi  contenute  vanta  un  legame  di
 necessaria  strumentalita'  con  la  realizzazione   della   predetta
 esigenza,   non   vi   puo'   esser   dubbio  che,  alla  luce  della
 giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 177 e 217  del  1988),  si
 sia  in  presenza di un interesse nazionale in grado di delimitare le
 competenze legislative regionali.  Trattandosi,  anzi,  di  norme  di
 polizia  commerciale dirette a garantire la sicurezza dello scambio e
 del traffico delle  merci  e,  come  tali,  vo'lte  a  soddisfare  un
 interesse   costituzionalmente   tutelato,  in  quanto  indubbiamente
 rientrante nel precetto che l'iniziativa  economica  debba  svolgersi
 nell'ambito  di un sistema di relazioni di mercato che salvaguardi la
 sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.),  appare  evidente  che  la
 legge  impugnata  e'  espressione di un interesse in grado di imporsi
 anche di fronte all'ampia autonomia garantita in materia di commercio
 alla  Regione  Friuli-Venezia Giulia, attraverso il riconoscimento di
 una competenza legislativa esclusiva.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 della legge 5 agosto 1981, n. 441, sollevata, in riferimento all'art.
 4,  n.  6, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
 (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), con il ricorso di cui in  epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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