N. 476 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione siciliana - Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali - Cessazione della materia del contendere. (Legge reg. siciliana 9 giugno 1977). (St. Sic., art. 17, lett. éf); Cost., art. 3)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del disegno di legge n. 180, approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana e avente per oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 17 giugno 1977, depositato in cancelleria il 24 giugno successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1977; Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 17 giugno 1977 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 180, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 giugno 1977, avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali" ed ha chiesto alla Corte di dichiararne l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 3 della Costituzione. Il ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza ai lavoratori rientra nella competenza legislativa complementare della Sicilia ai sensi dell'art. 17 lett. f) dello Statuto speciale e che i princi'pi generali che la Regione e' tenuta ad osservare nella predetta materia sono contenuti nella legge 20 maggio 1975 n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario). Nel ricorso si rileva altresi' che il legislatore statale, nel congegnare un meccanismo di intervento a sostegno dei lavoratori rimasti privi di retribuzione, ha individuato in maniera esplicita le specifiche condizioni oggettive in presenza delle quali le maestranze possono accedere alle provvidenze della Cassa integrazioni guadagni. Il disegno di legge regionale impugnato invece, contiene solo nel titolo un riferimento ad "eccezionali situazioni congiunturali" mentre omette di indicare quali siano le cause e gli eventi che, determinando la contrazione e la sospensione dell'attivita' aziendale, giustifichino l'erogazione delle provvidenze previste dal legislatore regionale. Secondo il Commissario dello Stato, la mancata precisazione, da parte del legislatore regionale, delle fattispecie cui si ricollega l'intervento regionale a favore dei lavoratori sospesi consente che tale intervento venga posto in essere anche a prescindere da ogni riferimento alle cause della crisi aziendale ed alle concrete prospettive di ripresa dell'attivita' produttiva dell'azienda stessa; e cio' in contrasto con i lineamenti essenziali dell'istituto dell'integrazione salariale nell'ambito della legislazione statale. Per queste ragioni, a giudizio del Commissario ricorrente, il disegno di legge regionale delinea un sistema di intervento a sostegno dei lavoratori sospesi che si pone in contrasto con i princi'pi informatori della legislazione statale in materia di integrazione salariale ed esorbita dai limiti che la Regione stessa e' tenuta ad osservare nell'esercizio della potesta' legislativa ad essa attribuita dall'art. 17, primo comma, lett. f) dello Statuto speciale. Inoltre, la normativa contenuta nella delibera legislativa della Regione appare al Commissario anche in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto essa da' vita ad un trattamento differenziato a favore dei lavoratori e degli imprenditori siciliani che non trova logica giustificazione in particolari condizioni ambientali e territoriali. Nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la Regione siciliana chiedendo il rigetto del ricorso. La Regione sostiene che, con la legge impugnata, essa ha inteso adottare misure di sostegno economico a favore dei lavoratori sospesi a causa del negativo andamento, in Sicilia, della situazione congiunturale; e questo intervento presenta una innegabile specificita' in considerazione tanto della gravita' della situazione occupazionale in Sicilia quanto della fragilita' del settore industriale della regione sul quale la crisi economica ha pesantemente inciso. La normativa impugnata non e' percio' - ad avviso della Regione in contrasto con il principio di eguaglianza: ne' essa esorbita dai limiti della potesta' legislativa regionale atteso che il disegno di legge n. 180 contiene, nel titolo, un preciso riferimento ad "eccezionali situazioni congiunturali" e consente quindi di identificare con sufficiente precisione le fattispecie nelle quali si attua l'intervento regionale. Infine la Regione evidenzia che se la legge n. 164 del 1975 avesse - come sostenuto nel suo ricorso dal Commissario - la sola finalita' di agevolare la ripresa delle aziende industriali in crisi se ne dovrebbe dedurre che il legislatore statale ha provveduto nella materia dell'industria e del commercio nella quale la Regione ha competenza esclusiva. Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Regione siciliana ha depositato memoria nella quale ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. - Con il ricorso di cui e' causa il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna il disegno di legge n.180, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 giugno 1977, avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali" e chiede alla Corte di dichiararne l'illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 3 della Costituzione. 2. - Va osservato che l'operativita' del disegno di legge impugnato e' testualmente delimitata al biennio 1977-1978 dall'art.1 dello stesso disegno, dove si stabilisce che l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e' autorizzato ad assegnare, per gli anni 1977 e 1978, al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951 n. 25, la somma di 2.000 milioni per ciascun anno, da destinare alle finalita' straordinarie previste dalla stessa legge. Da un esame complessivo del disegno di legge n.180 si evince dunque che le disposizioni ivi previste non possono piu' trovare alcuna applicazione giacche', mentre da un lato e' decorso il termine di efficacia della legge, dall'altro si e' anche esaurita la "eccezionale" congiuntura socio-economica sulla quale il legislatore regionale intendeva allora intervenire. Per effetto di tali modificazioni e' divenuto pertanto oggettivamente impossibile attuare l'erogazione delle provvidenze a favore dei lavoratori sospesi secondo i criteri originariamente previsti; ne' sono ipotizzabili forme di utilizzazione attuale dei fondi a suo tempo stanziati dalla Regione da porre in essere nell'osservanza delle procedure del disegno di legge n.180. 3. - Poiche' la legge impugnata e' una legge a termine che non ha potuto e non puo' trovare applicazione va dichiarata cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale promossa dal Commissario del Governo per la Regione siciliana - in riferimento agli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana e 3 della Costituzione - con ricorso in data 17 giugno 1977 avverso il disegno di legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 9 giugno 1977 avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0659