N. 476 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regione
 siciliana - Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi
 in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali - Cessazione
 della materia del contendere.  (Legge reg. siciliana 9 giugno 1977).
 (St. Sic., art. 17, lett. éf); Cost., art. 3)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del disegno di legge n.
 180, approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana  e
 avente   per   oggetto:   "Provvidenze  straordinarie  in  favore  di
 lavoratori  sospesi   in   dipendenza   di   eccezionali   situazioni
 congiunturali",  promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
 la Regione Sicilia, notificato  il  17  giugno  1977,  depositato  in
 cancelleria il 24 giugno successivo ed iscritto al n. 14 del registro
 ricorsi 1977;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
 e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  17  giugno 1977 il Commissario dello
 Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno  di  legge  n.
 180,  approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9
 giugno 1977, avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in  favore
 di   lavoratori  sospesi  in  dipendenza  di  eccezionali  situazioni
 congiunturali"   ed   ha   chiesto   alla   Corte   di    dichiararne
 l'illegittimita'  costituzionale per violazione dell'art. 17 lett. f)
 dello  Statuto  della  Regione  siciliana   e   dell'art.   3   della
 Costituzione.
    Il ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza ai lavoratori
 rientra nella competenza legislativa complementare della  Sicilia  ai
 sensi  dell'art. 17 lett. f) dello Statuto speciale e che i princi'pi
 generali che la Regione e' tenuta ad osservare nella predetta materia
 sono  contenuti  nella legge 20 maggio 1975 n. 164 (Provvedimenti per
 la garanzia del salario). Nel  ricorso  si  rileva  altresi'  che  il
 legislatore  statale,  nel  congegnare  un meccanismo di intervento a
 sostegno dei lavoratori rimasti privi di retribuzione, ha individuato
 in  maniera  esplicita le specifiche condizioni oggettive in presenza
 delle quali le maestranze possono  accedere  alle  provvidenze  della
 Cassa integrazioni guadagni.
    Il  disegno di legge regionale impugnato invece, contiene solo nel
 titolo  un  riferimento  ad  "eccezionali  situazioni  congiunturali"
 mentre  omette  di  indicare  quali  siano le cause e gli eventi che,
 determinando  la  contrazione   e   la   sospensione   dell'attivita'
 aziendale,  giustifichino l'erogazione delle provvidenze previste dal
 legislatore regionale.
    Secondo  il  Commissario  dello Stato, la mancata precisazione, da
 parte del legislatore regionale, delle fattispecie cui  si  ricollega
 l'intervento  regionale  a favore dei lavoratori sospesi consente che
 tale intervento venga posto in essere anche  a  prescindere  da  ogni
 riferimento  alle  cause  della  crisi  aziendale  ed  alle  concrete
 prospettive di ripresa dell'attivita' produttiva dell'azienda stessa;
 e  cio'  in  contrasto  con  i  lineamenti  essenziali  dell'istituto
 dell'integrazione salariale nell'ambito della legislazione statale.
    Per  queste  ragioni,  a  giudizio  del Commissario ricorrente, il
 disegno di  legge  regionale  delinea  un  sistema  di  intervento  a
 sostegno  dei  lavoratori  sospesi  che  si  pone  in contrasto con i
 princi'pi  informatori  della  legislazione  statale  in  materia  di
 integrazione  salariale  ed esorbita dai limiti che la Regione stessa
 e' tenuta ad osservare nell'esercizio della potesta'  legislativa  ad
 essa  attribuita  dall'art.  17,  primo comma, lett. f) dello Statuto
 speciale.
    Inoltre,  la  normativa contenuta nella delibera legislativa della
 Regione appare al Commissario anche in contrasto con il principio  di
 eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto essa da'
 vita ad un trattamento differenziato a favore dei lavoratori e  degli
 imprenditori  siciliani  che  non  trova  logica  giustificazione  in
 particolari condizioni ambientali e territoriali.
    Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  e'  costituita la Regione
 siciliana chiedendo il rigetto del ricorso.
    La  Regione  sostiene  che, con la legge impugnata, essa ha inteso
 adottare misure di sostegno economico a favore dei lavoratori sospesi
 a   causa  del  negativo  andamento,  in  Sicilia,  della  situazione
 congiunturale;  e   questo   intervento   presenta   una   innegabile
 specificita'  in considerazione tanto della gravita' della situazione
 occupazionale  in  Sicilia  quanto  della  fragilita'   del   settore
 industriale   della   regione   sul   quale  la  crisi  economica  ha
 pesantemente inciso.
    La normativa impugnata non e' percio' - ad avviso della Regione in
 contrasto con il principio di  eguaglianza:  ne'  essa  esorbita  dai
 limiti  della potesta' legislativa regionale atteso che il disegno di
 legge  n.  180  contiene,  nel  titolo,  un  preciso  riferimento  ad
 "eccezionali   situazioni   congiunturali"   e   consente  quindi  di
 identificare con sufficiente precisione le fattispecie nelle quali si
 attua l'intervento regionale.
    Infine la Regione evidenzia che se la legge n. 164 del 1975 avesse
 - come sostenuto nel suo ricorso dal Commissario - la sola  finalita'
 di  agevolare  la  ripresa  delle  aziende industriali in crisi se ne
 dovrebbe dedurre che  il  legislatore  statale  ha  provveduto  nella
 materia  dell'industria  e  del  commercio  nella quale la Regione ha
 competenza esclusiva.
    Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Regione siciliana ha
 depositato memoria nella quale  ribadisce  le  argomentazioni  svolte
 nell'atto di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.
                         Considerato in diritto
    1. - Con il ricorso di cui e' causa il Commissario dello Stato per
 la Regione siciliana impugna il disegno  di  legge  n.180,  approvato
 dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella seduta del 9 giugno 1977,
 avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori
 sospesi  in  dipendenza  di  eccezionali  situazioni congiunturali" e
 chiede alla Corte di dichiararne l'illegittimita' costituzionale  per
 violazione  degli  artt.  17  lett.  f)  dello  Statuto della Regione
 siciliana e dell'art. 3 della Costituzione.
    2.  -  Va  osservato  che  l'operativita'  del  disegno  di  legge
 impugnato e' testualmente delimitata al biennio 1977-1978  dall'art.1
 dello  stesso  disegno,  dove si stabilisce che l'assessore regionale
 per il lavoro e la cooperazione e' autorizzato ad assegnare, per  gli
 anni  1977  e  1978,  al  Fondo  siciliano  per  l'assistenza  ed  il
 collocamento  dei  lavoratori  disoccupati,  istituito  con   decreto
 legislativo  del  Presidente  della  Regione 18 aprile 1951 n. 25, la
 somma di 2.000 milioni per ciascun anno, da destinare alle  finalita'
 straordinarie previste dalla stessa legge.
    Da  un  esame  complessivo  del  disegno  di legge n.180 si evince
 dunque che le disposizioni ivi  previste  non  possono  piu'  trovare
 alcuna applicazione giacche', mentre da un lato e' decorso il termine
 di  efficacia  della  legge,  dall'altro  si  e'  anche  esaurita  la
 "eccezionale"  congiuntura socio-economica sulla quale il legislatore
 regionale  intendeva  allora  intervenire.  Per   effetto   di   tali
 modificazioni e' divenuto pertanto oggettivamente impossibile attuare
 l'erogazione  delle  provvidenze  a  favore  dei  lavoratori  sospesi
 secondo  i  criteri  originariamente  previsti; ne' sono ipotizzabili
 forme di utilizzazione attuale dei fondi a suo tempo stanziati  dalla
 Regione  da  porre  in  essere  nell'osservanza  delle  procedure del
 disegno di legge n.180.
    3.  - Poiche' la legge impugnata e' una legge a termine che non ha
 potuto e non puo'  trovare  applicazione  va  dichiarata  cessata  la
 materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
 di legittimita' costituzionale promossa dal Commissario  del  Governo
 per  la  Regione  siciliana  -  in riferimento agli artt. 17 lett. f)
 dello Statuto della Regione siciliana e 3 della  Costituzione  -  con
 ricorso  in  data  17  giugno  1977 avverso il disegno di legge della
 Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del
 9 giugno 1977 avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore
 di  lavoratori  sospesi  in  dipendenza  di  eccezionali   situazioni
 congiunturali".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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