N. 478 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Istruzione pubblica - Universita' e istituti superiori Contributi versati dagli studenti - Gestione per attivita' culturali e sociali - Non fondatezza. (Legge 3 agosto 1985, n. 429). (Cost., artt. 117, 118, 119 e 97)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 3 agosto 1985, n. 429, recante: "Norme per la gestione dei contributi di cui all'art.11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle Universita' e degli Istituti Superiori", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 19 settembre 1985, depositato in cancelleria il 27 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1985; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi l'avv. Gian Carlo Moretti per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 settembre 1985, e depositato il 27 settembre successivo, la Regione Liguria ha impugnato l'art. unico della legge 3 agosto 1985 n. 429, che disciplina la gestione dei contributi versati dagli studenti delle Universita' e degli Istituti Superiori a norma dell'art. 11 della l. 18 dicembre 1951, n. 1551. La ricorrente adduce innanzi tutto la violazione della competenza legislativa regionale in materia di assistenza scolastica universitaria, come definita dall'art. 117 Cost. e dalle norme contenute negli artt. 42 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, norme con le quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni attinenti all'assistenza scolastica ed alle Opere universitarie: in tale materia la legge statale avrebbe potuto quindi ridefinire i principi fondamentali della disciplina, ma non dettare come invece la legge impugnata ha preteso fare - una normativa di dettaglio "minuziosamente disciplinatrice" della attribuzione dei contributi, della loro ripartizione, e della loro gestione ad opera di speciali organi amministrativi. La Regione ricorrente lamenta inoltre la lesione della propria competenza amministrativa ( ex art. 118, primo comma Cost.) e della propria autonomia finanziaria, (ex art. 119 Cost.), dal momento che la legge in questione attribuisce a speciali organi amministrativi universitari competenze amministrative regionali e sottrae alle Regioni la potesta' di disporre dei contributi di cui si discute, che avrebbero acquisito, anche in virtu' dell'art. 120 del d.P.R. n. 616/1977, "natura squisitamente paratributaria". Un terzo profilo di censura riguarda, infine, la violazione dell'art. 97 Cost., per avere la legge impugnata creato "una duplicita' di competenze in materia di assistenza scolastica universitaria senza che sia stato previsto un adeguato momento di coordinamento delle connesse funzioni" e per aver dettato una disciplina finanziaria "che favorisce la dispersione degli interventi diminuendone l'efficacia e rendendo probabili duplicazioni e sperperi". Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto la rivendicata competenza legislativa e amministrativa in materia di assistenza scolastica universitaria sarebbe "cosa del tutto diversa da quella attivita' assistenziale e sportiva delle organizzazioni studentesche cui sono destinati i contributi", i quali peraltro sarebbero versati dagli studenti alle Universita' e non alle Opere Universitarie. Ad avviso del resistente dovrebbe parimenti escludersi la violazione dell'art. 97 Cost., dato che il legislatore non avrebbe nella specie superato i limiti di ragionevolezza che circoscrivono la sua discrezionalita' nella scelta dei criteri organizzativi della p.a. In prossimita' dell'udienza la Regione ha presentato una memoria, dove si ribadiscono le tesi formulate nel ricorso, con riferimento particolare alla asserita natura assistenziale dei contributi di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 1551 del 1951. Considerato in diritto 1. - La Regione ricorrente lamenta l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost., dell'articolo unico della legge 3 agosto 1985 n. 429, che ha disciplinato la gestione dei contributi versati dagli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Secondo quest'ultima norma - adottata nel quadro di un aggiornamento della disciplina in tema di contributi, tasse e soprattasse universitarie gia' posta dal T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) - tali contributi possono essere richiesti dalle Universita' e dagli Istituti Superiori, fino alla misura di 1.000 per ciascun studente, "per le attivita' assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche". La gestione dei contributi in esame e' stata disciplinata dalla legge di cui e' causa mediante l'istituzione, presso ciascuna Universita', di una speciale commissione del consiglio di amministrazione, composta pariteticamente da rappresentanti degli studenti e dei docenti, con il compito di stabilire l'utilizzazione dei fondi risultanti dalle contribuzioni in "attivita' culturali e sociali attinenti alla realta' universitaria", secondo le proposte formulate dalle associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facolta', fatta in ogni caso salva la destinazione di una quota pari al 50% dei contributi stessi per iniziative ed attivita' sportive. 2. - Il ricorso e' infondato. La formulazione della disciplina richiamata rende evidente la non pertinenza dei contributi di cui e' causa alla materia dell'assistenza scolastica gestita attraverso le opere universitarie e trasferita alle Regioni ordinarie dagli artt. 42 e 44 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. I contributi in esame si riferiscono, infatti, ad attivita' che non sono svolte dalle opere universitarie, bensi' dalle organizzazioni rappresentative studentesche - attraverso cui si esprime una particolare forma di autonomia connessa all'istituzione universitaria - e che si realizzano in iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale oggettivamente diverse dalle attivita' di assistenza in senso proprio (quali quelle connesse all'erogazione di borse di studio, di servizi di mensa, di assistenza medica ecc.) riferibili alle opere universitarie. Data l'estraneita' della disciplina posta dalla legge impugnata rispetto alla sfera delle competenze regionali in tema di assistenza scolastica ed opere universitarie, il ricorso si presenta, dunque, infondato sotto tutti i profili enunciati, che muovono dalla comune premessa relativa all'inquadramento della disciplina in esame entro la sfera della assistenza scolastica gestita dalle opere universitarie.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico della legge 3 agosto 1985 n. 429 recante: "Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951 n. 1551, versati dagli studenti delle Universita' e degli Istituti Superiori" sollevata in via principale dalla Regione Liguria con riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0661