N. 482 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ferrovie dello Stato - Personale dipendente - Servizio reso in qualita' di "assuntore" - Riscatto. (Legge 6 gennaio 1963, n. 13, art. 10). (Cost., artt. 3 e 36)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13 (Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1981 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983; Visti l'atto di costituzione di Parisi Salvatore nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 6 marzo 1981, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963 n. 13 (concernente il trattamento pensionistico del personale delle Ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., stabilisce che il riscatto del periodo di servizio reso in qualita' di "assuntore" e' riconoscibile per intero fino ad un massimo di venti anni anteriori al 1 gennaio 1958, salvo che non risulti piu' favorevole l'applicazione dell'art. 31 della legge n. 1236 del 1959; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola la proporzione tra la pensione, intesa come retribuzione differita, e la quantita' del lavoro prestato, allorquando esclude dall'ammissione a riscatto - e, quindi, dalla valutabilita' a fini pensionistici tutto il servizio eccedente i venti anni anteriori alla data suddetta, ancorche' trattasi di servizio che sarebbe utile, come nella fattispecie, a raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza, con conseguente diversita' di trattamento, in ordine alla valutazione degli anni di "assuntorato", fra chi ha prestato per lungo periodo il relativo servizio e chi lo ha prestato al massimo per venti anni; che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituendosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione; che la parte privata si e' costituita spiegando conclusioni di segno opposto e sollecitando la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti dal giudice a quo; che la questione appare manifestamente infondata; che, invero, in materia previdenziale, nel valutare il rispetto del principio di proporzionalita' del trattamento di quiescenza alla qualita' e quantita' del lavoro prestato, deve aversi riguardo altresi' al precetto di cui all'art. 38 Cost., che e' disposizione speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli artt. 35 e 36 Cost. (sent. n. 128/73) e non appare in contrasto con l'impugnata disposizione limitativa della riscattabilita' del servizio di "assuntoria", la quale non preclude il diritto del lavoratore di vedersi assicurati "mezzi adeguati" alle sue esigenze di vita, in caso di vecchiaia; che, inoltre, il servizio di "assuntoria", solo a far data dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 venne configurato come idoneo a consentire, ai relativi agenti, l'attribuzione di uno stato giuridico parallelo a quello degli altri dipendenti ferroviari, con elementi di novita' e diversita' rispetto alla pregressa situazione, regolata da speciali capitolati; che la diversa "qualita'" del lavoro prestato anteriormente a quella data giustifica l'assenza della previsione di una sua automatica ricongiungibilita', a fini pensionistici, al servizio successivamente prestato; che la riscattabilita' costituisce un beneficio discrezionalmente accordato dal legislatore ed i limiti ad essa posti trovano giustificazione sia nella necessita' di riferirsi a situazioni di non antichissima data e percio' piu' facilmente documentabili, sia nella valutazione del quadro delle compatibilita' finanziarie, al fine di non dilatare eccessivamente ed in modo indeterminato i riflessi onerosi che la suddetta concessione poteva comportare a carico del bilancio dello Stato; che il corretto esercizio della discrezionalita' legislativa vale anche ad escludere la dedotta violazione del principio di eguaglianza; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0665