N. 488 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Militare
 - Ufficiali - Promozione - Valutazione dei servizi prestati - Mancata
 equiparazione del servizio di osservazione area a periodo di
 effettivo comando di reparto in guerra.  (Legge 2 dicembre 1975, n.
 626, art. 22).  (Cost., art. 3)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle
 armi  dell'Esercito  e  dei  ruoli speciali della Marina; aumento dei
 limiti di eta' dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a
 particolari  situazioni  dei ruoli normali delle armi dell'Esercito),
 promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985  dal  T.A.R.  della
 Sicilia,  iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1a  serie  speciale,
 dell'anno 1986;
    Visti  gli atti di costituzione di Aversa Edilberto nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
 ha sollevato questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, nella parte in cui
 - ai fini ivi previsti -, secondo una corretta interpretazione  della
 normativa  vigente,  non  consente  l'equiparazione  del  servizio di
 osservazione aerea in zona  di  operazioni  a  periodo  di  effettivo
 comando  di  reparto  in  guerra  e, conseguentemente, non estende il
 beneficio della promozione al  grado  superiore  nella  ausiliaria  o
 nella  riserva  previsto  nella  norma  impugnata  a favore di quegli
 ufficiali che abbiano svolto tale servizio, per preteso contrasto con
 l'art.  3  Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso
 trattamento;
    considerato  che  l'equiparazione  operata  in  forza dell'art. 32
 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e  dei  regi  decreti  12  ottobre
 1939, n. 1772, 5 settembre 1940, n. 1409 e 14 novembre 1941, n. 1328,
 era  chiaramente  predisposta  ai   limitati   fini   connessi   alle
 contingenti  esigenze  belliche,  mentre la norma impugnata, invocata
 allo scopo di ottenere la promozione a generale di brigata, considera
 utili  al detto fine soltanto i periodi di comando di reparto, attese
 le peculiarita' professionali  richieste  dal  grado  superiore,  che
 possono  dirsi  verificate  solo  nella sussistenza di tale specifico
 requisito;
      che,  conseguentemente,  le  situazioni  poste  a  raffronto dal
 giudice a quo si appalesano con caratteri di evidenza  non  omogenee,
 in  considerazione della ratio posta alla base della norma impugnata,
 la cui ragionevolezza  trova  puntuale  riscontro  nella  limitata  e
 contingente valenza della surricordata equiparazione;
      che,  pertanto,  la  proposta  questione  deve essere dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 22 della legge  2  dicembre  1975,  n.  626,
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza  di
 cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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