N. 491 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione penale - Richiesta di istruzione formale Valutazione del p.m. sulla evidenza della prova - Controllo giurisdizionale. (Cod. proc. pen., art. 389, terzo comma). (Cost., art. 25, primo comma)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, "nei limiti in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, non consente alcun controllo giurisdizionale circa la valutazione del P.M. sulla evidenza della prova quando lo stesso richiede procedersi con istruzione formale", e cio' perche' la Corte di cassazione avrebbe "sempre affermato... l'assoluta insindacabilita' da parte del G.I. dell'apprezzamento del P.M. sull'evidenza della prova"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che - contrariamente a quanto asserito dal giudice a quo - la scelta del rito formale da parte del pubblico ministero e' sempre sottoponibile dal giudice istruttore, attraverso il meccanismo del conflitto di competenza (artt. 51 e 54 del codice di procedura penale), al controllo della Corte di cassazione, controllo preordinato, appunto, a verificare, quando occorra, se sussistano o no le condizioni che impongono al pubblico ministero di procedere con istruzione sommaria "in ogni caso in cui la prova appare evidente", cioe' - come precisa la costante interpretazione della stessa Corte di cassazione - "in ogni caso in cui gli elementi probatori emergono dagli atti con carattere di immediatezza e di veridicita', rendendo cosi' superflui ulteriori, particolari approfondimenti"; e che, non avendo provveduto il Giudice istruttore a sollevare conflitto di competenza, un sindacato sulla legittimita' costituzionale della norma censurata, richiesto prima che il relativo conflitto sia stato risolto dalla Corte di cassazione, comporta la prospettazione di una questione meramente eventuale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza del 26 febbraio 1986. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0674