N. 495 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Servizio
 geologico del Ministero dell'industria - Acquisizione di elementi di
 conoscenza relativi alla struttura geologica e fisica del sottosuolo
 nazionale.  (Legge 4 agosto 1984, n. 464, artt. 1, 2 e 3).  (St.
 T.-A.A., artt. 8, nn. 1, 14, 17 e 24; 9, n. 9; 14 e 16)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 3
 della legge 4  agosto  1984,  n.464,  recante  "Norme  per  agevolare
 l'acquisizione  da  parte  del  servizio  geologico  della  Direzione
 generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio  e
 dell'Artigianato  di  elementi  di conoscenza relativi alla struttura
 geologica e geofisica del sottosuolo nazionale", promosso con ricorso
 del  Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 17
 settembre 1984, depositato in cancelleria il 21 settembre  successivo
 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1984;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  la  Regione  ricorrente  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto
 1984  n.  464  ("Norme  per  agevolare  l'acquisizione  da  parte del
 Servizio  geologico  della  Direzione  generale  delle  miniere   del
 Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  di
 elementi  di  conoscenza  relativi  alla  struttura   geologica   del
 sottosuolo nazionale") per violazione degli artt. 8, nn.1), 14), 17),
 24); 9, n. 9); 14  e  16  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino
 Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione;
     che,  ad avviso della ricorrente, la legge impugnata - che impone
 a chiunque intenda eseguire studi e indagini a mezzo di scavi, pozzi,
 perforazioni  e rilievi geofisici per ricerche idriche o per opere di
 ingegneria civile, di informarne, a pena di sanzione, quando i lavori
 assumono   determinate  caratteristiche  descritte  nell'art.1  della
 stessa legge, il Servizio geologico del Ministero dell'industria (ora
 trasferito al Ministero dell'ambiente, ex art. 17, primo comma, della
 legge 8 luglio 1986 n. 349), e che prevede altresi' il  potere  dello
 stesso  Servizio di compiere sopralluoghi e richiedere documentazioni
 - violerebbe sia la competenza legislativa esclusiva  spettante  alla
 Provincia   in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  provinciali;
 miniere, cave e torbiere; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
 interesse  provinciale; opere idrauliche della terza, quarta e quinta
 categoria; sia la competenza legislativa concorrente  in  materia  di
 utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  oltre alle competenze per il
 rilascio del  parere  sulle  opere  idrauliche  di  prima  e  seconda
 categoria,  nonche'  per la partecipazione all'intesa con lo Stato in
 ordine alla predisposizione del piano generale per  la  utilizzazione
 delle acque pubbliche;
      che,   sempre   secondo   la  ricorrente,  dal  complesso  delle
 disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione  (D.P.R.
 20 gennaio 1973 n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; D.P.R. 31 luglio
 1978 n.  1017)  rientrerebbe  nella  competenza  della  Provincia  la
 disciplina  di  tutte  le  attivita' concernenti scavi, perforazioni,
 indagini e rilievi geofisici ed  idrogeologici  svolgentesi  sul  suo
 territorio,  per  cui  lo  Stato non potrebbe istituire in materia un
 flusso informativo da cui la Provincia risulti completamente esclusa;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  dello  Stato,
 chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che le informazioni
 disciplinate  dalla  legge  impugnata sarebbero finalizzate alla cura
 dell'interesse generale dello Stato a pervenire ad una piu'  completa
 conoscenza   della   struttura  geologica  e  fisica  del  sottosuolo
 nazionale, anche al fine di attuare  "una  seria  programmazione  nei
 settori della difesa del suolo nonche' in quello del suo sfruttamento
 idrogeologico e minerario";
    Considerato   che  gli  obblighi  imposti  dalla  legge  impugnata
 perseguono esclusivamente la finalita' di  acquisire  conoscenze,  da
 parte  dell'Amministrazione  statale,  sulla struttura del sottosuolo
 nazionale;
      che,  come questa Corte ha gia' rilevato (sent. n.201 del 1987),
 le  informazioni  sullo  stato  del  territorio   rappresentano   uno
 strumento  indispensabile  per  l'esercizio dei poteri spettanti allo
 Stato sia in materia di protezione civile che  di  tutela  ambientale
 (sulla   legittimita'   dei  quali,  con  particolare  riguardo  alle
 competenze delle Province autonome, v.  rispettivamente  le  sentenze
 nn. 50 del 1968 e 208 del 1971, e nn. 210 e 617 del 1987);
      che con le sentenze nn. 359 del 1985 e 201 del 1987 questa Corte
 ha altresi' ritenuto che  le  attivita'  inerenti  all'assunzione  di
 informazioni  da  parte dello Stato non sono per loro natura invasive
 delle competenze regionali;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464,
 sollevata  dalla  Provincia  autonoma  di Bolzano in riferimento agli
 artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9);  14  e  16  del  D.P.R.  31
 agosto  1972  n.  670  (Statuto  speciale  per  la  Regione  Trentino
 Alto-Adige) ed alle relative norme di attuazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0678