N. 504 SENTENZA 21 aprile - 5 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Personale della scuola - Dipendenti collocati in quiescenza nel periodo compreso tra il 1 giugno 1977 ed il 1 aprile 1979 - Mancata estensione agli stessi dei benefici, sulla base dell'anzianita' di servizio, concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 1 aprile 1979 Illegittimita' costituzionale parziale. (D.-L. 28 maggio 1981, n. 255, art. 8, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391). (Cost., art. 3)(GU n.19 del 11-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271 ("Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado") e dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 ("Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita'"), come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 marzo 1983 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Gnemmi Luigia ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984; 2) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 1338 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125- bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione di Gnemmi Luigia ed altri, Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Udito l'avvocato Ernani d'Agostino per Gnemmi Luigia ed altri e Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 28 marzo 1983 emessa sui ricorsi riuniti proposti da Gnemmi Luigia ed altri appartenenti al personale della scuola avverso la circolare del 18 agosto 1981, n. 261, con cui il Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per le pensioni, limitava il recupero dell'anzianita' di servizio ai fini dei benefici di quiescenza al personale cessato dal servizio tra il 2 aprile 1979 ed il 31 gennaio 1981, ha sollevato (R.O. n. 845/1983) questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271 ("Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado") e dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 ("Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita'"), come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 "nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 1 aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti messi a riposo successivamente a quest'ultima data". I ricorrenti, inquadrati nei livelli funzionali retributivi introdotti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), ai soli fini della pensione, in base al criterio del "maturato economico", lamentavano davanti al giudice a quo di essere stati esclusi, all'atto del collocamento a riposo (avvenuto fra il giugno 1977 e il marzo 1979), dalla piena valutazione del servizio prestato anteriormente al 1 giugno 1977 (data di inquadramento nelle nuove qualifiche di cui all'art. 50 della legge n. 312 del 1980) al contrario di quanto avvenuto con l'entrata in vigore del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, e del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, che hanno riconosciuto, anche ai fini pensionistici, il recupero della pregressa anzianita' limitatamente al personale ancora in servizio dopo il 1 aprile 1979. Chiedevano pertanto i ricorrenti che fosse rideterminata la misura della pensione secondo il nuovo trattamento economico stabilito anche a fini di quiescenza dagli artt. 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, ed esteso al personale collocato a riposo nel triennio contrattuale 1979-81 a decorrere dal 1 aprile 1979 in base all'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 391. Osserva il giudice a quo che, essendo stati collocati a riposo con l'inquadramento nei livelli retributivi funzionali previsti dalla legge n. 312 del 1980, data l'equiparazione ex art. 160 col personale in servizio al 1 aprile 1979 (data di decorrenza degli effetti economici della legge) di quello messo in pensione dopo il 1 giugno 1977 (data di decorrenza degli effetti giuridici della legge), i ricorrenti hanno beneficiato della sola base retributiva stabilita all'art. 51, con l'esclusione dei miglioramenti economici disposti in prosieguo, dei quali la circolare n. 261 del 1981, impugnata dai ricorrenti, costituisce attuazione, equiparando lo status dei dipendenti collocati in pensione durante il triennio contrattuale 1979-81 a quelli in servizio di ruolo alla data del 1 febbraio 1981, secondo l'art. 3 del d.P.R. n. 271 del 1981 e l'art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981. In base a quest'ultima disposizione, il solo personale posto in quiescenza durante il triennio 1979-81 ha beneficiato della parita' di condizioni rispetto ai dipendenti in servizio alla data del 1 febbraio 1981 ai fini del recupero dell'anzianita' secondo il parametro e gli aumenti biennali conseguiti nell'ordinamento preesistente alla legge n. 312 del 1980, come stabilito nell'art. 3 del d.P.R. n. 271 del 1981 in sede di inquadramento del personale della scuola nelle fasce retributive di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 271 del 1981. Il petitum del giudizio, non essendo incentrato sullo stretto diritto alla liquidazione della pensione ma sull'attivita' organizzativa della pubblica Amministrazione consistente nell'attribuzione, ancorche' fittizia, di un diverso inquadramento degli interessati quale presupposto per l'estensione agli stessi dei benefici sulla base dell'anzianita', esula, secondo il giudice a quo, dalla cognizione della Corte dei conti e pertanto non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Estesa la rilevanza della questione (nonostante la mancata evocazione in giudizio dell'E.N.P.A.S., competente, ex art. 33 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, alle operazioni di liquidazione) anche alla parte concernente l'indennita' di buonuscita, da calcolare sulla base retributiva fissata dal Ministero della pubblica istruzione in applicazione delle norme impugnate, il giudice a quo circoscrive la non manifesta infondatezza della questione alla disparita' "tra i dipendenti collocati a riposo anteriormente al 1 aprile 1979, col solo trattamento economico complessivo ex art. 51 della legge n. 312 del 1980, e quelli cessati dal servizio dopo tale data, nella cui base contributiva l'anzianita' pregressa e' stata valutata appieno", i quali soltanto beneficiano dell'impegno che il legislatore si e' assunto, con l'art. 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di recuperare la progressione dei parametri a partire dal triennio 1979-81, con priorita' nei confronti di chi avesse maturato il diritto al trattamento di quiescenza. Irragionevole appare pertanto al giudice a quo la decisione del legislatore che, mentre ha esteso al personale gia' cessato dal servizio all'entrata in vigore del decreto presidenziale il recupero dell'anzianita' e i miglioramenti di stipendio successivi all'assetto stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, ha negato tale estensione ai ricorrenti che, nonostante il loro collocamento a riposo risalisse a un'epoca anteriore al 1 aprile 1979 (data di decorrenza e conomica della legge), avevano tuttavia ottenuto l'inquadramento nelle qualifiche retributive funzionali perche' al 1 gennaio 1977 (data di decorrenza degli effetti giuridici della legge n. 312) erano ancora in servizio: secondo l'art. 160 erano infatti equiparati, anche se solo ai fini pensionistici, ai dipendenti in servizio quando cominciavano a decorrere gli effetti economici della legge. A differenza di tutto il personale della scuola collocato a riposo prima e dopo il reinquadramento secondo il nuovo assetto, solo nei confronti della categoria di appartenenza dei ricorrenti opererebbe il criterio convenzionale (e non effettivo) della valutazione del servizio pregresso, introdotto con lo scopo, venuto meno in seguito, "di ridurre l'immediata incidenza sul bilancio statale dei nuovi miglioramenti retributivi". L'impegno di cui all'art. 152 della legge n. 312 del 1980 rimarrebbe - conclude il giudice a quo - senza attuazione soltanto riguardo ai ricorrenti, e cio' senza una concreta e logica ragione giustificatrice: difatti i ricorrenti, sebbene posti in quiescenza anteriormente alla decorrenza economica (1 aprile 1979) della legge, erano stati inquadrati nelle qualifiche retributive funzionali perche' ancora in servizio al 1 gennaio 1977, momento da cui si iniziavano gli effetti giuridici della legge n. 312 del 1980 (e questo perche', in base all'art. 160 della legge citata, erano equiparati, anche se solo a fini pensionistici, ai dipendenti in servizio dall'inizio della decorrenza degli effetti economici della legge). 1.2. - Si sono costituiti nel presente giudizio i signori Gnemmi Luigia ed altri, che, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Lubrano, Ernani d'Agostino e Giorgio Colnago, svolgendo ulteriori argomentazioni anche in una memoria pervenuta prima dell'udienza davanti a questa Corte, insistono per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate. 1.3. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva anzitutto che le operazioni di inquadramento di cui alla circolare ministeriale, essendo "strettamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione del trattamento di quiescenza", costituiscono un mero procedimento diretto a tale scopo. Dal che discenderebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito (trattandosi di una controversia in materia meramente pensionistica, riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti) e quindi l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini del decidere. Inoltre, secondo l'Avvocatura, il d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, costituisce atto di normazione secondaria adottato a seguito di una devoluzione istituzionale di potere normativo e quindi non puo' essere legittimamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, sicche' l'unica norma che puo' essere discussa sotto il profilo della legittimita' costituzionale e' quella dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 391. Entrando quindi nel merito della questione posta dall'ordinanza di rimessione, osserva l'Avvocatura che il d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, e il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (convertito nella legge n. 391 del 1981), riguardando i miglioramenti economici del personale in attivita' di servizio della scuola, in attuazione degli accordi contrattuali triennali 1979-81 tra Governo e sindacati e la copertura finanziaria dell'onere conseguente ai detti miglioramenti economici, sono stati emanati in virtu' della legge n. 382/1975, il cui art. 9 dispone che il trattamento economico di attivita' (e non di quiescenza) dei dipendenti civili dello Stato e' stabilito con decreto presidenziale sulla base di accordi triennali formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e che la relativa spesa deve essere comunque approvata con legge. Non sembra dunque all'Avvocatura che nel caso in questione sia stata violata la legge nella sua portata generale, ne' che le norme emanate siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, in quanto esse hanno inteso disciplinare gli accordi verbali stipulati tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di trattamento economico del personale in servizio nel periodo considerato negli accordi e cioe' nel triennio 1979-81. Infatti, a parere dell'Avvocatura, la differenziazione del trattamento non e' connessa con scansioni temporali arbitrariamente fissate dal legislatore, ma e' conseguenza necessaria e diretta della stessa scansione triennale della contrattazione, quale e' stabilita sia dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sia dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che e' la legge-quadro sul pubblico impiego. In siffatto criterio che regola la successione degli accordi sindacali nel tempo, non sembra potersi riscontrare alcuna mancanza di ragionevolezza, trattandosi, secondo l'Avvocatura, di un criterio di razionale organizzazione dell'efficacia giuridica degli accordi stessi, "senza del quale si avrebbe una loro retroattivita' cronologicamente indeterminata e, percio', disordinante ed effettivamente arbitraria". 2.1. - Con analoga ordinanza del 16 maggio 1983 emessa sul ricorso proposto da Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri per l'annullamento della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 261 del 18 agosto 1981, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato (R.O. n. 1338 del 1984) questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, "nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 1 aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti messi a riposo successivamente a quest'ultima data". Si noti peraltro che nel dispositivo non risulta formalmente sollevata, contrariamente a quanto "preannunciato" in motivazione, la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391). 2.2. - Si sono costituiti i signori Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi e Giulio Pizzuti, insistendo, anche in una memoria pervenuta a questa Corte prima della udienza, per la declaratoria di illegittimita' in parte qua degli artt. 1, 3 e 8 della legge n. 271 del 1981, come modificata dalla legge n. 391 del 1981. 2.3. - Nell'intervento in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato si richiama alle "considerazioni gia' espresse negli interventi prodotti nei giudizi aventi lo stesso oggetto". Considerato in diritto: 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze del 28 marzo 1983 (R.O. n. 845/1983) e del 16 maggio 1983 (R.O. n. 1338/1984), solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271 ("Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado"), nonche' dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, cosi' come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita'"), "nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 ed il 1 aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti messi a riposo successivamente a quest'ultima data". 2. - Delle due eccezioni di inammissibilita' sollevate dall'Avvocatura dello Stato: a) la prima, sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia pensionistica riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, va respinta perche' il tema in controversia e' l'estensione soggettiva di benefici ricollegabili ad una disciplina di inquadramento di pubblici dipendenti in nuovi livelli retributivi, non il titolo o il quantum di un trattamento di pensione; b) la seconda, sulla natura di atto di normazione secondaria del d.P.R. n. 271 del 1981, come tale non passibile di controllo di legittimita' costituzionale, va accolta, senza tuttavia che tale accoglimento limiti l'osservazione sull'oggetto della questione sollevata, che resta integro nella normativa dell'art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981 cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 1981. 3. - Sembra al giudice a quo che la normativa impugnata discrimini i dipendenti collocati a riposo prima e dopo la data del 1 aprile 1979: gli uni, in quanto ottengono un trattamento di quiescenza sfavorevole perche' rapportato al criterio del "maturato economico" con valutazione convenzionale dell'anzianita' di servizio ex art. 51 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"); gli altri, in quanto beneficiano della piena valutazione della anzianita' in base all'impegno del legislatore ex art. 152 della citata legge n. 312 del 1980. 4. - La questione e' fondata. Questa Corte ha piu' volte statuito che "non puo' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore" (sentt. Corte cost. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980, 618/1987). Tuttavia, nel caso di specie, emerge un profilo che esige una diversa ratio decidendi. Nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere all'ordinamento delle qualifiche funzionali, l'art. 46, primo comma, della legge n. 312 del 1980 ha disposto l'inquadramento nel nuovo assetto del personale in servizio alla data del 1 giugno 1977, ai fini giuridici dalla stessa data ed ai fini economici dal 1 aprile 1979. I dipendenti, dunque, collocati a riposo anteriormente al 1 aprile 1979 erano stati raggiunti dagli effetti del riordino delle carriere nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali, il cui dies a quo era appunto il 1 giugno 1977. Nell'art. 152, primo comma, della legge n. 312 del 1980 il legislatore programmava un graduale riconoscimento della eventuale maggiore anzianita' rispetto a quella convenzionale, stabilendo al secondo comma: "Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verra' comunque effettuato con priorita'". Con l'art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981, come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 1981, viene disposta, per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la liquidazione della pensione "sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'". La pensione viene riliquidata sulla base dell'identico criterio anche per il personale della scuola cessato dal servizio nel triennio contrattuale 1979-81 decorrente dal 1 aprile 1979. Detto personale "si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata sino alla data di cessazione dal servizio". 5. - E' evidente che il legislatore ha voluto circoscrivere il "beneficio" del riconoscimento integrale dell'anzianita' di servizio al personale "cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81" avente inizio dalla data del 1 aprile 1979. Il criterio adottato e' stato quello di estendere retroattivamente la disciplina predisposta per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 ai cessati dal servizio dal 1 aprile 1979. Tale meccanismo retroattivo di limitazione ha la sola giustificazione nella soglia del triennio contrattuale, giustificazione che non basta a rendere ragionevole la scelta legislativa per i seguenti motivi: a) la portata ermeneutica della formulazione dell'art. 152 della legge n. 312 del 1980 indica il triennio 1979-81 come quello in cui avra' inizio una disciplina anche graduale, ma non necessariamente irretroattiva, dell'"eventuale maggiore anzianita' rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge"; b) la identificazione dei soggetti aventi diritto al "beneficio" dell'integrale anzianita' non puo' avere estensione minore di quella di tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento per l'operazione di transizione dall'assetto gerarchico all'assetto delle qualifiche funzionali, cioe' del personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 ex art. 46 della legge n. 312 del 1980; c) la data della decorrenza degli effetti economici, stabilita dallo stesso art. 46 della legge suddetta al 1 aprile 1979, non impedisce di risalire al 1 giugno 1977, data di decorrenza degli effetti giuridici, ai fini della valutazione dei nuovi inquadramenti per il computo del trattamento di quiescenza per il personale cessato dal servizio medio tempore, tra il 1 giugno 1977 e il 1 aprile 1979, come disposto dall'art. 160, secondo comma, della legge n. 312 del 1980. 6. - Tutto cio' premesso, non appare razionale la discriminazione, all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali ai fini della riliquidazione delle pensioni sulla base del riconoscimento della anzianita' effettiva, di coloro che siano stati collocati a riposo tra il 1 giugno 1977 e il 1 aprile 1979 da un canto e i cessati dal servizio tra il 1 aprile 1979 e il 1 febbraio 1981.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita'"), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 ed il 1 aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0721