N. 504 SENTENZA 21 aprile - 5 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Istruzione pubblica - Personale della scuola - Dipendenti collocati
 in quiescenza nel periodo compreso tra il 1› giugno 1977 ed il 1›
 aprile 1979 - Mancata estensione agli stessi dei benefici, sulla base
 dell'anzianita' di servizio, concessi ai dipendenti cessati dal
 servizio dopo il 1› aprile 1979 Illegittimita' costituzionale
 parziale.  (D.-L. 28 maggio 1981, n. 255, art. 8, come modificato
 dalla legge 24 luglio 1981, n. 391).  (Cost., art. 3)
(GU n.19 del 11-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del
 d.P.R. 2  giugno  1981,  n.  271  ("Corresponsione  di  miglioramenti
 economici  al  personale  della  scuola  di  ogni  ordine e grado") e
 dell'art. 8 del decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  255  ("Copertura
 finanziaria  dei  decreti del Presidente della Repubblica concernenti
 la corresponsione  di  miglioramenti  economici  al  personale  della
 scuola  di  ogni  ordine  e  grado,  compresa  l'universita'"),  come
 modificato dalla legge  24  luglio  1981,  n.  391  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   28   marzo   1983  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
 Gnemmi  Luigia ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione
 ed altri, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;
      2)   ordinanza   emessa   il   16   maggio  1983  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
 Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri contro il Ministero della
 pubblica istruzione ed  altri,  iscritta  al  n.  1338  del  registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 125- bis dell'anno 1985;
    Visti  gli atti di costituzione di Gnemmi Luigia ed altri, Focanti
 De Ceglie Maria Antonietta ed altri, nonche' gli atti  di  intervento
 del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
 Francesco Paolo Casavola;
    Udito  l'avvocato  Ernani  d'Agostino per Gnemmi Luigia ed altri e
 Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri e l'Avvocato dello  Stato
 Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.1.  -  Il  Tribunale  amministrativo regionale per il Lazio, con
 ordinanza del 28 marzo 1983 emessa sui ricorsi  riuniti  proposti  da
 Gnemmi Luigia ed altri appartenenti al personale della scuola avverso
 la circolare del 18 agosto 1981, n. 261, con cui il  Ministero  della
 pubblica   istruzione,  Ispettorato  per  le  pensioni,  limitava  il
 recupero  dell'anzianita'  di  servizio  ai  fini  dei  benefici   di
 quiescenza  al personale cessato dal servizio tra il 2 aprile 1979 ed
 il 31 gennaio 1981, ha sollevato  (R.O.  n.  845/1983)  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981,  n.  271
 ("Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola
 di ogni ordine e grado") e dell'art. 8 del  decreto-legge  28  maggio
 1981, n. 255 ("Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
 Repubblica concernenti la corresponsione di  miglioramenti  economici
 al   personale   della  scuola  di  ogni  ordine  e  grado,  compresa
 l'universita'"), come modificato dalla legge 24 luglio 1981,  n.  391
 "nei  limiti  in  cui  non prevedono l'estensione ai dipendenti della
 scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1› giugno 1977 e il
 1›  aprile  1979,  dei benefici concessi ai dipendenti messi a riposo
 successivamente a quest'ultima data".
    I   ricorrenti,  inquadrati  nei  livelli  funzionali  retributivi
 introdotti dalla  legge  11  luglio  1980,  n.  312  ("Nuovo  assetto
 retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),
 ai soli fini della  pensione,  in  base  al  criterio  del  "maturato
 economico",  lamentavano  davanti  al  giudice  a quo di essere stati
 esclusi, all'atto del collocamento a riposo (avvenuto fra  il  giugno
 1977  e il marzo 1979), dalla piena valutazione del servizio prestato
 anteriormente al 1› giugno 1977 (data di  inquadramento  nelle  nuove
 qualifiche  di  cui  all'art.  50  della  legge  n.  312 del 1980) al
 contrario di quanto avvenuto con l'entrata in  vigore  del  d.P.R.  2
 giugno  1981, n. 271, e del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, che
 hanno riconosciuto, anche ai fini pensionistici,  il  recupero  della
 pregressa  anzianita'  limitatamente  al personale ancora in servizio
 dopo il 1› aprile 1979. Chiedevano pertanto i  ricorrenti  che  fosse
 rideterminata  la  misura della pensione secondo il nuovo trattamento
 economico stabilito anche a fini di quiescenza dagli artt. 3 e 8  del
 d.P.R.  2  giugno  1981,  n.  271, ed esteso al personale collocato a
 riposo nel triennio contrattuale 1979-81 a decorrere  dal  1›  aprile
 1979  in  base  all'art.  8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255,
 convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 391.
    Osserva il giudice a quo che, essendo stati collocati a riposo con
 l'inquadramento nei livelli  retributivi  funzionali  previsti  dalla
 legge n. 312 del 1980, data l'equiparazione ex art. 160 col personale
 in servizio al 1› aprile  1979  (data  di  decorrenza  degli  effetti
 economici  della legge) di quello messo in pensione dopo il 1› giugno
 1977 (data di decorrenza degli  effetti  giuridici  della  legge),  i
 ricorrenti  hanno  beneficiato  della sola base retributiva stabilita
 all'art. 51, con l'esclusione dei miglioramenti economici disposti in
 prosieguo,  dei  quali  la  circolare  n. 261 del 1981, impugnata dai
 ricorrenti,  costituisce  attuazione,  equiparando  lo   status   dei
 dipendenti  collocati  in  pensione  durante il triennio contrattuale
 1979-81 a quelli in servizio di ruolo alla data del 1› febbraio 1981,
 secondo  l'art.  3  del  d.P.R.  n.  271  del  1981  e  l'art.  8 del
 decreto-legge n. 255 del 1981. In base a  quest'ultima  disposizione,
 il  solo personale posto in quiescenza durante il triennio 1979-81 ha
 beneficiato della parita' di condizioni  rispetto  ai  dipendenti  in
 servizio  alla  data  del  1›  febbraio  1981  ai  fini  del recupero
 dell'anzianita'  secondo  il  parametro  e   gli   aumenti   biennali
 conseguiti  nell'ordinamento preesistente alla legge n. 312 del 1980,
 come stabilito nell'art. 3 del d.P.R. n. 271  del  1981  in  sede  di
 inquadramento  del  personale della scuola nelle fasce retributive di
 cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 271 del 1981.  Il  petitum  del
 giudizio,   non   essendo   incentrato  sullo  stretto  diritto  alla
 liquidazione della pensione  ma  sull'attivita'  organizzativa  della
 pubblica  Amministrazione  consistente  nell'attribuzione,  ancorche'
 fittizia,  di  un  diverso  inquadramento  degli  interessati   quale
 presupposto  per  l'estensione  agli  stessi  dei benefici sulla base
 dell'anzianita', esula, secondo il giudice a  quo,  dalla  cognizione
 della  Corte dei conti e pertanto non puo' essere accolta l'eccezione
 di  inammissibilita'  del  ricorso  sollevata  dall'Avvocatura  dello
 Stato.
   Estesa   la   rilevanza  della  questione  (nonostante  la  mancata
 evocazione in giudizio dell'E.N.P.A.S., competente, ex  art.  33  del
 d.P.R.  29  dicembre  1973, n. 1032, alle operazioni di liquidazione)
 anche alla parte concernente l'indennita' di buonuscita, da calcolare
 sulla   base   retributiva   fissata  dal  Ministero  della  pubblica
 istruzione in applicazione delle norme impugnate, il  giudice  a  quo
 circoscrive  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  alla
 disparita' "tra i dipendenti collocati a riposo anteriormente  al  1›
 aprile  1979,  col  solo trattamento economico complessivo ex art. 51
 della legge n. 312 del 1980, e quelli cessati dal servizio dopo  tale
 data,  nella  cui  base  contributiva l'anzianita' pregressa e' stata
 valutata appieno", i quali soltanto beneficiano dell'impegno  che  il
 legislatore si e' assunto, con l'art. 152 della legge 11 luglio 1980,
 n. 312, di recuperare la progressione dei  parametri  a  partire  dal
 triennio  1979-81, con priorita' nei confronti di chi avesse maturato
 il  diritto  al  trattamento  di  quiescenza.  Irragionevole   appare
 pertanto al giudice a quo la decisione del legislatore che, mentre ha
 esteso al personale gia' cessato dal servizio all'entrata  in  vigore
 del   decreto   presidenziale   il   recupero   dell'anzianita'  e  i
 miglioramenti di stipendio  successivi  all'assetto  stabilito  dalla
 legge 11 luglio 1980, n. 312, ha negato tale estensione ai ricorrenti
 che, nonostante il loro collocamento a riposo  risalisse  a  un'epoca
 anteriore  al  1›  aprile  1979  (data di decorrenza e conomica della
 legge), avevano tuttavia ottenuto  l'inquadramento  nelle  qualifiche
 retributive funzionali perche' al 1› gennaio 1977 (data di decorrenza
 degli effetti giuridici della legge n. 312) erano ancora in servizio:
 secondo  l'art.  160  erano infatti equiparati, anche se solo ai fini
 pensionistici,  ai  dipendenti  in  servizio  quando  cominciavano  a
 decorrere gli effetti economici della legge. A differenza di tutto il
 personale  della  scuola  collocato  a  riposo  prima   e   dopo   il
 reinquadramento  secondo  il  nuovo assetto, solo nei confronti della
 categoria di  appartenenza  dei  ricorrenti  opererebbe  il  criterio
 convenzionale  (e  non  effettivo)  della  valutazione  del  servizio
 pregresso, introdotto con lo  scopo,  venuto  meno  in  seguito,  "di
 ridurre   l'immediata   incidenza  sul  bilancio  statale  dei  nuovi
 miglioramenti retributivi".
    L'impegno  di  cui  all'art.  152  della  legge  n.  312  del 1980
 rimarrebbe - conclude il giudice a quo -  senza  attuazione  soltanto
 riguardo  ai  ricorrenti,  e cio' senza una concreta e logica ragione
 giustificatrice: difatti i ricorrenti, sebbene  posti  in  quiescenza
 anteriormente alla decorrenza economica (1› aprile 1979) della legge,
 erano  stati  inquadrati  nelle  qualifiche  retributive   funzionali
 perche'  ancora  in  servizio  al  1› gennaio 1977, momento da cui si
 iniziavano gli effetti giuridici della  legge  n.  312  del  1980  (e
 questo  perche',  in  base  all'art.  160  della  legge citata, erano
 equiparati, anche se solo a  fini  pensionistici,  ai  dipendenti  in
 servizio  dall'inizio  della decorrenza degli effetti economici della
 legge).
    1.2.  -  Si sono costituiti nel presente giudizio i signori Gnemmi
 Luigia ed altri, che, rappresentati e difesi dagli  avvocati  Filippo
 Lubrano,  Ernani  d'Agostino  e  Giorgio Colnago, svolgendo ulteriori
 argomentazioni anche in  una  memoria  pervenuta  prima  dell'udienza
 davanti    a    questa   Corte,   insistono   per   la   declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate.
    1.3.  -  Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del
 Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva anzitutto che
 le  operazioni  di  inquadramento di cui alla circolare ministeriale,
 essendo "strettamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione
 del  trattamento  di  quiescenza", costituiscono un mero procedimento
 diretto  a  tale  scopo.  Dal  che  discenderebbe   il   difetto   di
 giurisdizione  del  giudice  amministrativo adito (trattandosi di una
 controversia  in  materia  meramente  pensionistica,  riservata  alla
 giurisdizione esclusiva della Corte dei conti) e quindi l'irrilevanza
 della questione di legittimita' costituzionale ai fini del  decidere.
 Inoltre,  secondo  l'Avvocatura,  il  d.P.R.  2  giugno 1981, n. 271,
 costituisce atto di normazione secondaria adottato a seguito  di  una
 devoluzione  istituzionale  di  potere  normativo  e  quindi non puo'
 essere   legittimamente   sottoposto   al    vaglio    della    Corte
 costituzionale,  sicche' l'unica norma che puo' essere discussa sotto
 il profilo della legittimita' costituzionale e'  quella  dell'art.  8
 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge
 di conversione 24 luglio 1981, n. 391.
    Entrando quindi nel merito della questione posta dall'ordinanza di
 rimessione, osserva l'Avvocatura che il d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271,
 e  il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (convertito nella legge n.
 391 del 1981), riguardando i miglioramenti economici del personale in
 attivita'  di  servizio  della  scuola,  in  attuazione degli accordi
 contrattuali triennali 1979-81 tra Governo e sindacati e la copertura
 finanziaria  dell'onere conseguente ai detti miglioramenti economici,
 sono stati emanati in virtu' della legge n. 382/1975, il cui  art.  9
 dispone   che  il  trattamento  economico  di  attivita'  (e  non  di
 quiescenza) dei  dipendenti  civili  dello  Stato  e'  stabilito  con
 decreto  presidenziale sulla base di accordi triennali formati con le
 organizzazioni  sindacali  maggiormente   rappresentative   su   base
 nazionale  e che la relativa spesa deve essere comunque approvata con
 legge. Non sembra dunque all'Avvocatura che nel caso in questione sia
 stata  violata  la legge nella sua portata generale, ne' che le norme
 emanate  siano  in  contrasto  con  i  principi  fondamentali   della
 Costituzione,  in  quanto  esse hanno inteso disciplinare gli accordi
 verbali stipulati tra Governo e organizzazioni sindacali  in  materia
 di  trattamento  economico  del  personale  in  servizio  nel periodo
 considerato negli accordi e cioe' nel triennio  1979-81.  Infatti,  a
 parere  dell'Avvocatura,  la  differenziazione del trattamento non e'
 connessa  con  scansioni  temporali   arbitrariamente   fissate   dal
 legislatore,  ma  e'  conseguenza  necessaria  e diretta della stessa
 scansione triennale della  contrattazione,  quale  e'  stabilita  sia
 dall'art.  9  della  legge  22  luglio 1975, n. 382, sia dall'art. 13
 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che e' la legge-quadro sul pubblico
 impiego. In siffatto criterio che regola la successione degli accordi
 sindacali nel tempo, non sembra potersi riscontrare  alcuna  mancanza
 di  ragionevolezza, trattandosi, secondo l'Avvocatura, di un criterio
 di razionale organizzazione dell'efficacia  giuridica  degli  accordi
 stessi,   "senza   del  quale  si  avrebbe  una  loro  retroattivita'
 cronologicamente   indeterminata   e,   percio',   disordinante    ed
 effettivamente arbitraria".
    2.1. - Con analoga ordinanza del 16 maggio 1983 emessa sul ricorso
 proposto  da  Focanti  De  Ceglie  Maria  Antonietta  ed  altri   per
 l'annullamento   della   circolare   del   Ministero  della  pubblica
 istruzione n. 261 del 18 agosto  1981,  il  Tribunale  amministrativo
 regionale per il Lazio ha sollevato (R.O. n. 1338 del 1984) questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3  e  8  del  d.P.R.  2
 giugno 1981, n. 271, "nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai
 dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1›
 giugno  1977 e il 1› aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti
 messi a riposo successivamente a quest'ultima data". Si noti peraltro
 che nel dispositivo non risulta formalmente sollevata, contrariamente
 a  quanto  "preannunciato"  in  motivazione,   la   questione   della
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio
 1981, n. 255 (come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391).
    2.2.  -  Si  sono  costituiti  i  signori  Focanti De Ceglie Maria
 Antonietta ed altri, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Carlo
 Rienzi e Giulio Pizzuti, insistendo, anche in una memoria pervenuta a
 questa  Corte  prima  della   udienza,   per   la   declaratoria   di
 illegittimita'  in  parte qua degli artt. 1, 3 e 8 della legge n. 271
 del 1981, come modificata dalla legge n. 391 del 1981.
    2.3.  -  Nell'intervento in rappresentanza e difesa del Presidente
 del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato si richiama alle
 "considerazioni  gia'  espresse negli interventi prodotti nei giudizi
 aventi lo stesso oggetto".
                        Considerato in diritto:
    1.  -  Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due
 ordinanze del 28 marzo 1983 (R.O. n. 845/1983) e del 16  maggio  1983
 (R.O.  n.  1338/1984),  solleva,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
 3  e  8  del  d.P.R.  2  giugno  1981,  n.  271  ("Corresponsione  di
 miglioramenti economici al personale della scuola di  ogni  ordine  e
 grado"),  nonche'  dell'art.  8  del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
 255, cosi' come  modificato  dalla  legge  24  luglio  1981,  n.  391
 ("Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 28
 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria  dei  decreti  del
 Presidente   della   Repubblica   concernenti  la  corresponsione  di
 miglioramenti economici al personale della scuola di  ogni  ordine  e
 grado,  compresa  l'universita'"),  "nei  limiti in cui non prevedono
 l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in  quiescenza  nel
 periodo  tra  il  1›  giugno  1977 ed il 1› aprile 1979, dei benefici
 concessi ai dipendenti messi a riposo successivamente a  quest'ultima
 data".
    2.   -   Delle   due   eccezioni   di  inammissibilita'  sollevate
 dall'Avvocatura  dello  Stato:  a)   la   prima,   sul   difetto   di
 giurisdizione  del  giudice  amministrativo,  trattandosi  di materia
 pensionistica riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte  dei
 conti,  va  respinta  perche' il tema in controversia e' l'estensione
 soggettiva  di  benefici   ricollegabili   ad   una   disciplina   di
 inquadramento  di  pubblici  dipendenti in nuovi livelli retributivi,
 non il titolo o il quantum di  un  trattamento  di  pensione;  b)  la
 seconda,  sulla natura di atto di normazione secondaria del d.P.R. n.
 271 del 1981, come tale non passibile di  controllo  di  legittimita'
 costituzionale,  va  accolta,  senza  tuttavia  che tale accoglimento
 limiti l'osservazione sull'oggetto  della  questione  sollevata,  che
 resta  integro  nella  normativa dell'art. 8 del decreto-legge n. 255
 del 1981 cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 391  del
 1981.
    3. - Sembra al giudice a quo che la normativa impugnata discrimini
 i dipendenti collocati a riposo prima e dopo la data  del  1›  aprile
 1979:  gli  uni,  in  quanto  ottengono  un trattamento di quiescenza
 sfavorevole perche' rapportato al criterio del  "maturato  economico"
 con  valutazione convenzionale dell'anzianita' di servizio ex art. 51
 della   legge   11   luglio   1980,   n.    312    ("Nuovo    assetto
 retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato");
 gli altri,  in  quanto  beneficiano  della  piena  valutazione  della
 anzianita'  in  base  all'impegno  del  legislatore ex art. 152 della
 citata legge n. 312 del 1980.
    4. - La questione e' fondata.
    Questa  Corte ha piu' volte statuito che "non puo' contrastare con
 il principio di uguaglianza un  differenziato  trattamento  applicato
 alla  stessa  categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,
 perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento
 diversificatore"  (sentt. Corte cost. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977,
 65/1979, 138/1979, 122/1980, 618/1987).
    Tuttavia,  nel  caso  di  specie,  emerge un profilo che esige una
 diversa ratio decidendi.
    Nel   passaggio   dall'ordinamento   gerarchico   delle   carriere
 all'ordinamento delle qualifiche funzionali, l'art. 46, primo  comma,
 della  legge  n.  312  del 1980 ha disposto l'inquadramento nel nuovo
 assetto del personale in servizio alla data del 1›  giugno  1977,  ai
 fini  giuridici  dalla stessa data ed ai fini economici dal 1› aprile
 1979.
   I dipendenti, dunque, collocati a riposo anteriormente al 1› aprile
 1979 erano stati raggiunti dagli effetti del riordino delle  carriere
 nel  nuovo assetto delle qualifiche funzionali, il cui dies a quo era
 appunto il 1› giugno 1977.
    Nell'art.  152,  primo  comma,  della  legge  n.  312  del 1980 il
 legislatore programmava un graduale  riconoscimento  della  eventuale
 maggiore  anzianita'  rispetto  a quella convenzionale, stabilendo al
 secondo comma: "Nei confronti di coloro che maturino  il  diritto  al
 trattamento   di   quiescenza  il  riconoscimento  di  cui  al  comma
 precedente verra' comunque effettuato con priorita'".
    Con  l'art.  8  del decreto-legge n. 255 del 1981, come modificato
 dalla legge di conversione n. 391 del 1981, viene  disposta,  per  il
 personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1› febbraio
 1981,  la  liquidazione  della  pensione  "sulla   base   dell'intero
 beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'". La pensione
 viene riliquidata sulla base  dell'identico  criterio  anche  per  il
 personale della scuola cessato dal servizio nel triennio contrattuale
 1979-81 decorrente dal 1› aprile 1979. Detto personale "si  considera
 inquadrato   nei   nuovi   livelli  retributivi,  ai  soli  fini  del
 trattamento  di  quiescenza,  secondo  i  criteri  stabiliti  per  il
 personale   in  servizio  alla  data  del  1›  febbraio  1981  e  con
 riferimento all'anzianita' maturata sino alla data di cessazione  dal
 servizio".
    5.  -  E'  evidente  che il legislatore ha voluto circoscrivere il
 "beneficio" del riconoscimento integrale dell'anzianita' di  servizio
 al  personale "cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio
 contrattuale 1979-81" avente inizio dalla data del 1› aprile 1979.
    Il criterio adottato e' stato quello di estendere retroattivamente
 la disciplina predisposta per il personale in servizio alla data  del
 1›  febbraio  1981  ai  cessati dal servizio dal 1› aprile 1979. Tale
 meccanismo retroattivo di  limitazione  ha  la  sola  giustificazione
 nella soglia del triennio contrattuale, giustificazione che non basta
 a rendere ragionevole la scelta legislativa per i seguenti motivi:
       a)  la  portata  ermeneutica  della  formulazione dell'art. 152
 della legge n. 312 del 1980 indica il triennio 1979-81 come quello in
 cui   avra'   inizio   una   disciplina   anche   graduale,   ma  non
 necessariamente irretroattiva,  dell'"eventuale  maggiore  anzianita'
 rispetto   a   quella   conferita   nei   livelli   retributivi   con
 l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge";
       b)   la   identificazione   dei   soggetti  aventi  diritto  al
 "beneficio"  dell'integrale  anzianita'  non  puo'  avere  estensione
 minore   di  quella  di  tutto  il  personale  ricompreso  nel  nuovo
 inquadramento per l'operazione di transizione dall'assetto gerarchico
 all'assetto  delle  qualifiche  funzionali,  cioe'  del  personale in
 servizio alla data del 1› giugno 1977 ex art. 46 della legge  n.  312
 del 1980;
       c)  la data della decorrenza degli effetti economici, stabilita
 dallo stesso art. 46 della legge suddetta  al  1›  aprile  1979,  non
 impedisce  di  risalire  al  1› giugno 1977, data di decorrenza degli
 effetti giuridici, ai fini della valutazione dei nuovi  inquadramenti
 per il computo del trattamento di quiescenza per il personale cessato
 dal servizio medio tempore, tra il 1› giugno  1977  e  il  1›  aprile
 1979,  come disposto dall'art. 160, secondo comma, della legge n. 312
 del 1980.
    6. - Tutto cio' premesso, non appare razionale la discriminazione,
 all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato nel  nuovo
 assetto  delle  qualifiche  funzionali  ai  fini della riliquidazione
 delle  pensioni  sulla  base  del  riconoscimento  della   anzianita'
 effettiva,  di  coloro  che  siano stati collocati a riposo tra il 1›
 giugno 1977 e il 1› aprile 1979 da un canto e i cessati dal  servizio
 tra il 1› aprile 1979 e il 1› febbraio 1981.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   illegittimita'   costituzionale   dell'art.  8  del
 decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge  24
 luglio  1981,  n.  391 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante  copertura  finanziaria
 dei   decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti  la
 corresponsione di miglioramenti economici al personale  della  scuola
 di  ogni ordine e grado, compresa l'universita'"), nella parte in cui
 non prevede l'estensione ai  dipendenti  della  scuola  collocati  in
 quiescenza  nel  periodo  tra il 1› giugno 1977 ed il 1› aprile 1979,
 dei  benefici  concessi  ai  dipendenti  cessati  dal  servizio  dopo
 quest'ultima data.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0721