N. 505 SENTENZA 21 aprile - 5 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Provincia autonoma di Bolzano - Masi chiusi - Vendita o assegnazione forzata del maso intervenuta entro dieci anni dall'assunzione - Divisione suppletoria - Obbbligazione dell'assuntore verso i coeredi - Conferimento alla massa ereditaria dell'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso - Omessa previsione - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge prov. Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, art. 30). (Cost., art. 3). Provincia autonoma di Bolzano - Masi chiusi - Vendita del maso Prezzo di assunzione del maso - Rivalutazione monetaria ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dell'alienazione - Omessa previsione - Non fondatezza. (Legge prov. Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, art. 30). (Cost., artt. 3, 42 e 44)(GU n.19 del 11-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 "Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi"; dell'art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano" e dell'art. 30 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificato dalla legge provinciale di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10 "Norme modificatrici, interpretative ed integrative delle leggi provinciali 29 marzo 1954 n. 1 e 2 settembre 1954 n. 2 contenenti le norme fondamentali sull'ordinamento dei masi chiusi", promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1980 dal Tribunale di Bolzano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pircher Paul, Pircher Theresia ed altri e Pircher Franz, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980; Visto l'atto di costituzione di Pircher Theresia ed altri; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Giovanni Rotunno per Pircher Theresia ed altri; Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 21 marzo 1980, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 30 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (art. 29 del t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32) nella parte in cui esclude il diritto dei coeredi verso l'assuntore alla divisione suppletoria dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione del maso chiuso sul prezzo di assunzione nel caso di trasferimento coattivo, e in particolare di vendita in un procedimento di esecuzione forzata. Nella specie il prezzo di assunzione era stato fissato dal Pretore in L. 10.066.660, con la quale somma l'assuntore aveva tacitato i diritti di legittima sul maso dei suoi tredici fratelli. Successivamente, essendosi l'assuntore fortemente indebitato, il maso fu messo all'asta dai creditori ricavandone un prezzo di aggiudicazione di L. 234.000.000, con un'eccedenza in favore del debitore di lire 54.000.000. La disposizione impugnata prevede che la differenza tra il prezzo di assunzione (calcolato sul valore di reddito, non sul valore venale) e il ricavo dall'alienazione del maso, ove questa sia intervenuta entro dieci anni dall'assunzione, sia versata alla massa ereditaria, ai fini di un supplemento di divisione, solo in caso di alienazione "volontaria", restandone cosi' esclusi i trasferimenti coattivi, salva soltanto, ove si tratti di espropriazione forzata, la prova della simulazione del debito. Secondo il giudice a quo tale limitazione e' priva di giustificazione razionale, e quindi viola l'art. 3 Cost., ove si consideri che anche un'alienazione non volontaria puo' far acquisire all'assuntore in tutto o in parte il valore commerciale del fondo, e al pari della vendita volontaria lo spoglia della veste di coltivatore, funzionale agli interessi generali economici alla buona coltivazione. Il principio di eguaglianza esige che la regola del primo comma della norma in questione sia estesa a tutte le alienazioni, essendo la limitazione a quelle volontarie giustificata soltanto per le norme del terzo e del quarto comma. Sarebbero inoltre violati anche gli artt. 42 e 44 Cost. perche' "l'esclusione del diritto alla divisione suppletoria sul ricavato da alienazione coattiva comporta un operare della compressione quantitativa dei diritti di comproprieta' ereditaria anche quando siano venute meno le ragioni di favore dell'assuntore, che dopo l'alienazione non e' piu' colui che contribuisce al razionale sfruttamento del suolo e alla salvezza dell'economia agricola montana; con un risultato che contrasta anche con le finalita' di perseguimento di equi rapporti sociali". 2. - Subordinatamente all'accoglimento della questione di costituzionalita' sopra esposta, il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, un'altra questione di legittimita' dell'art. 30 della legge provinciale citata, "in quanto nel rapporto differenziale tra il prezzo di assunzione e quello di vendita infradecennale non tiene conto per la spettanza e l'entita' della divisione suppletoria del tempo intercorso, con idonea rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione". 3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite quattro delle parti attrici nel giudizio principale; non ha spiegato intervento il Presidente della giunta provinciale di Bolzano. Le parti private, con argomenti analoghi a quelli svolti nell'ordinanza di rimessione, insistono per l'accoglimento della questione. In una memoria illustrativa, depositata il 17 febbraio scorso, fanno inoltre presente che nel frattempo e' intervenuta la legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10, introduttiva nel testo unico citato di un art. 29/a, che estende il diritto alla divisione suppletoria al caso di vendita o assegnazione forzata del maso, limitatamente pero' al residuo finale spettante al debitore esecutato, dedotte eventuali spese inerenti all'assunzione e al miglioramento del maso. Comunque, questa nuova norma, non essendo retroattiva, non e' applicabile nel caso di specie. Considerato in diritto 1. - La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalita' e' l'art. 30 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, ordinato come art. 29 nel testo unificato dalle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32. Non vengono in considerazione, in quanto non applicabili nel caso di specie, ne' il testo dell'art. 29, primo comma, ne' l'art. 29/a, successivamente introdotti nel citato testo unico dagli artt. 7 e 9 della legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10. 2. - La questione e' fondata. La norma denunziata attribuisce ai coeredi dell'assuntore il diritto a un supplemento di divisione (recte: a una seconda divisione) - previo conferimento alla massa ereditaria della differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla vendita del maso intervenuta entro dieci anni dall'assunzione, "decurtata del valore di eventuali miglioramenti da lui eseguiti, da stimarsi da esperti" - solo nel caso di vendita "volontaria", non anche nel caso di vendita o assegnazione in un procedimento di esecuzione forzata. Il limite risponde a una ratio legis orientata a coniugare una misura di equita' con una misura sanzionatoria del comportamento dell'assuntore, che ha alienato il maso, appropriandosi del suo valore commerciale, prima di avere soddisfatto, coltivando il fondo per un periodo di tempo ragionevole (valutato dalla legge in dieci anni dall'assunzione, ossia dall'apertura della successione), le finalita' di utilita' sociale in vista delle quali gli era stato concesso di assumere il maso a un prezzo agevolato, commisurato al valore di reddito anziche' al valore venale. Alla radice della norma sta la concezione della proprieta' - sviluppata dalla cultura religioso-giuridica germanica - come dotazione o attrezzatura dell'"ufficio" al quale Dio ha chiamato il proprietario, costituendolo amministratore fiduciario del fondo al servizio del bene comune. La logica sanzionatoria spiega l'esclusione della pretesa dei coeredi nei casi di trasferimento coattivo del maso. Ma, almeno nel caso di vendita o assegnazione forzata per debiti, essa non e' piu' integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparita' di trattamento dei coeredi al cospetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. L'idea che la vendita forzata del maso non possa normalmente intervenire se non a causa di una sfortunata gestione dell'impresa agricola, cioe' per una causa non imputabile a cattiva volonta' o a negligenza dell'assuntore, presuppone un contesto sociologico inattuale, incentrato sul maso chiuso come supporto economico di una "grande famiglia", nella quale "il diritto di comandare discendeva di generazione in generazione insieme con la proprieta' dei fondi ereditari". Allora la successione a causa di morte, regolata dal diritto di primogenitura, non era soltanto una vicenda patrimoniale di mutamento del soggetto proprietario, ma aveva preminentemente il significato socio-politico di investitura nella qualita' di capo del gruppo parentale. In siffatto contesto i membri del gruppo, pur in posizione subalterna, esercitavano, in virtu' del rapporto di parentela, un controllo sulle decisioni del titolare, e in particolare sulle decisioni che comportassero assunzione di debiti, vigilando che esse fossero giustificate dai bisogni della conduzione del maso. Oggi il declino della grande famiglia e dei costumi che ne salvaguardavano la compattezza distorce la funzione originariamente assegnata alla norma in esame: piuttosto che sollecitare l'interesse dell'assuntore a perseverare nella fedele e diligente coltivazione del fondo e a resistere a tentazioni speculative, il limite della "volontarieta'" della vendita, non piu' radicato nell'intimo legame un tempo esistente tra lo spirito della famiglia e la conservazione della terra, puo' trasformarsi in incentivo a una conduzione poco oculata o addirittura a comportamenti fraudolenti intenzionati a creare le premesse di una vendita forzata pilotata dall'assuntore allo scopo di lucrare un consistente residuo attivo sottratto a pretese dei coeredi. In questo diverso contesto viene meno il supporto fattuale della logica sanzionatoria sopra enucleata e invece si propaga anche al caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equita' che impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi prevista dall'art. 30 della legge prov. n. 1 del 1954. 2. - Lo stesso legislatore provinciale ha riconosciuto che la detta condizione non e' piu' giustificata. Tuttavia non ha cancellato la differenza di trattamento dei coeredi dell'assuntore nei due casi di vendita volontaria e di vendita forzata del maso, ma soltanto l'ha attenuata. La legge prov. 26 marzo 1982 n. 10 ha inserito (art. 9) nel testo unico del 1978 cit. il seguente art. 29/ a: "(1) Se il maso, in tutto o in parte, viene venduto o assegnato in esecuzione forzata entro il termine previsto dal precedente articolo, l'assuntore e' tenuto a versare alla massa ereditaria per la divisione suppletoria l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione. (2) In tal caso si applicano il secondo, quinto e sesto comma (quest'ultimo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge) dell'art. 29. Il diritto dei coeredi puo' esercitarsi sul ricavato dell'esecuzione forzata solo nei limiti del residuo finale spettante al debitore esecutato, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e al miglioramento del maso". Questa norma, non essendo retroattiva, non e' applicabile al caso di specie. Ma nemmeno puo' fornire un modello alla pronuncia di illegittimita' costituzionale modificativa della norma applicabile, cioe' dell'art. 30 della legge n. 1 del 1954. La soluzione adottata dalla legge del 1982 restringe l'obbligo di restituzione dell'assuntore verso i coeredi nella misura del solo arricchimento, consentendogli di dedurre dal prezzo ricavato dalla vendita forzata, oltre al prezzo di assunzione e alle eventuali spese ad essa inerenti, non soltanto il valore delle migliorie apportate al maso, ma anche le passivita' contratte per altri scopi, non esclusi gli scopi voluttuari. Pur nella misura ridotta dal nuovo art. 29/ a del testo unico, la disparita' di trattamento dei coeredi a seconda del carattere volontario o coatto della vendita non appare giustificata, ne' dal punto di vista dei principi dogmatici del nostro ordinamento, ne' dal punto di vista di una razionale politica legislativa. La limitazione al mero arricchimento della responsabilita' di chi ha alienato senza dolo un bene spettante alla massa ereditaria e' una direttiva estranea al nostro ordinamento, come attestano l'art. 535 cod. civ., che ha abbandonato la regola romana della responsabilita' dell'erede apparente di buona fede verso l'erede vero, e piu' puntualmente, con riguardo alla questione in oggetto, l'art. 748, che indica le deduzioni consentite al coerede donatario tenuto a conferire per imputazione il bene donato. D'altra parte, la soluzione accolta dall'art. 29/ a, in quanto limita il diritto di riparto dei coeredi al residuo attivo dell'esecuzione forzata, non e' adeguata all'esigenza, individuata dall'ordinanza di rimessione, "che la divisione suppletoria scoraggi l'assuntore dal lasciare, senza troppo preoccuparsene, che si creino le premesse di una vendita forzata per debiti". 3. - In conseguenza dell'accoglimento della questione in relazione all'art. 3 Cost., restano assorbiti gli incidenti di costituzionalita' sollevati in riferimento agli artt. 42 e 44 Cost. 4. - Subordinatamente all'accoglimento della questione di costituzionalita' esaminata nei precedenti nn. 2 e 3, il Tribunale di Bolzano solleva, sempre in relazione ai medesimi parametri, un'altra questione di legittimita' dell'art. 30 della legge prov. n. 1 del 1954, questa volta in favore dell'assuntore: la norma impugnata e' reputata illegittima anche nella parte in cui prevede che la differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla vendita del maso sia calcolata senza applicare alla somma gia' corrisposta ai coeredi coefficienti di rivalutazione riferiti agli indici statistici di diminuzione del potere di acquisto della moneta. La questione e' ammissibile, essendo il giudice a quo chiamato a decidere non solo sull' an della divisione suppletoria, ma anche, in caso affermativo, sul quantum dell'oggetto della nuova divisione. Peraltro, essa e' infondata. Occorre considerare che, a norma dell'art. 35/ a del testo unico, il maso chiuso si trasmette recta via dal de cuius all'assuntore: la legge lo separa dall'eredita' e lo fa oggetto di una successione (anomala) a titolo particolare (c.d. assunzione del maso). Corrispondentemente si produce un effetto di surrogazione reale, per cui in luogo del maso entra nella massa dividenda, sotto forma di un'obbligazione pecuniaria dell'assuntore, il prezzo di assunzione fissato ai sensi dell'art. 25. Cio' significa che, in ordine al maso, la divisione ereditaria non e' una divisione per equivalente nel senso tecnico dell'art. 720 cod.civ. (cioe' una divisione avente per oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei coeredi e costituzione in favore degli altri di un diritto di conguaglio), bensi' e' una divisione avente per oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione di somma determinata "posta a carico dell'assuntore" (art. 26 t.u. cit.). Ne consegue che, ove si proceda al supplemento di divisione previsto dall'art. 30 della legge n. 1 del 1954 (e ora dagli artt. 29 e 29/ a del t.u. del 1978 modificato dalla legge prov. n. 10 del 1982), previo conferimento alla massa del prezzo ricavato dalla vendita del maso, l'obbligazione di restituzione alla massa mediante imputazione alle rispettive quote, alla quale sono tenuti a loro volta i coeredi dell'assuntore in ragione di cio' che sul valore di reddito del maso hanno ricevuto nella prima divisione, e' un'obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico. L'applicazione di tale principio alla collazione di danaro donato, e quindi anche all'imputazione di debiti di somme di denaro insorti tra coeredi, e' stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla sentenza 25 giugno 1981 n. 107 di questa Corte, in relazione agli artt. 747, 750 e 751 cod.civ.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore e' tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della citata legge provinciale n. 1 del 1954 nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0722