N. 508 SENTENZA 21 aprile - 5 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Professioni intellettuali - Consulente del lavoro - Soggetto
 autorizzato all'esercizio della professione ma non iscritto all'albo
 anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa - Diritto
 all'iscrizione al nuovo albo professionale  Esclusione - Non
 fondatezza.  (Legge 11 gennaio 1979, n. 12, art. 40).  (Cost., artt.
 3, primo comma, 4 e 35, primo comma)
(GU n.19 del 11-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge
 11 gennaio 1979, n.12 (Norme per l'ordinamento della  professione  di
 consulente  del  lavoro),  promosso con ordinanza emessa il 25 giugno
 1982 dal Tribunale di Perugia nel procedimento  civile  vertente  tra
 Breccia  Maria  Rita  e  il  Consiglio Provinciale dei Consulenti del
 Lavoro di Perugia, iscritta al n.745 del registro  ordinanze  1982  e
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno
 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n.
 745/1982), solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 40  della l. 11 gennaio 1979, n.12, nella parte in cui non prevede la
 possibilita' di iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  di
 coloro  i  quali abbiano superato, prima dell'entrata in vigore della
 legge, l'esame di abilitazione disciplinato  dal  regime  previgente,
 per  contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4 e 35 primo comma Cost.
    La  questione  e'  sorta  nel  corso  di  un giudizio nel quale la
 signora Maria Rita Breccia - che anteriormente all'entrata in  vigore
 della  legge  n.  12 del 1979 aveva sostenuto l'esame di abilitazione
 all'esercizio della professione di consulente del lavoro,  era  stata
 autorizzata  a tale esercizio dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro
 ma non aveva richiesto l'iscrizione all'albo - chiedeva al  Tribunale
 di  riconoscerle  il  diritto  ad  iscriversi  all'albo  istituito  -
 congiuntamente ad un diverso e piu' rigoroso esame abilitativo  dalla
 legge sopravvenuta.
    Il  Tribunale  afferma  che  tale  riconoscimento sarebbe impedito
 dall'art. 40  della  stessa  legge  n.12  del  1979,  il  quale,  nel
 disciplinare la fase transitoria dell'applicazione del nuovo sistema,
 consente tale iscrizione soltanto a chi fosse gia' iscritto nell'albo
 precedentemente  previsto  oppure  a  chi  avesse in corso l'esame di
 abilitazione  al  momento  dell'entrata  in   vigore   della   legge,
 condizioni non godute dalla signora Breccia.
    Di  qui  l'impugnativa  di  tale  disposizione  nella parte in cui
 tratterebbe in modo ingiustificatamente differenziato due  situazioni
 sostanzialmente  analoghe,  e  cioe'  quella  di chi, come l'attrice,
 abbia gia' superato l'esame di abilitazione secondo la vecchia  legge
 e  quella  di  chi tale esame abbia ancora in corso di svolgimento al
 sopravvenire della nuova. La stessa disposizione, oltre a violare per
 tale  ragione  l'art.  3  Cost.,  confliggerebbe  pure,  a parere del
 giudice a quo: con l'art. 4 Cost., poiche' indirettamente  inibirebbe
 ad  una  categoria  di  cittadini la liberta' di scelta della propria
 attivita' lavorativa; con l'art. 35 Cost. poiche'  non  appresterebbe
 sufficiente   tutela   all'attivita'   di   consulente   del   lavoro
 limitatamente ai soggetti che si trovano  in  condizioni  analoghe  a
 quelle della signora Breccia.
    2.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    Non  sussisterebbe  infatti la lamentata disparita' di trattamento
 in danno dei soggetti che si trovano  nelle  condizioni  della  parte
 attrice  nel  giudizio  a  quo,  in  quanto  soltanto  chi aveva gia'
 conseguito, come quest'ultima, l'autorizzazione  all'esercizio  della
 professione    dall'Ispettorato    Provinciale   del   Lavoro   prima
 dell'entrata in vigore della nuova legge - a differenza di chi avesse
 ancora  in  corso  l'esame di abilitazione - aveva la possibilita' di
 ottenere   l'iscrizione   al   vecchio   albo,   titolo   sufficiente
 all'iscrizione  al  nuovo,  cosi'  che  soltanto  il  primo, e non il
 secondo,  dovrebbe   imputare   a   se'   medesimo   il   non   avere
 tempestivamente espletato tale adempimento.
    Di qui l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost., nonche'
 degli artt. 4 e 35 Cost. essendo il nuovo sistema, piu'  selettivo  e
 rigoroso, del tutto idoneo a garantire la posizione professionale dei
 consulenti del lavoro.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982
 (r.o. n. 745/82) lamenta che l'art. 40 della legge 11  gennaio  1979,
 n.   12  (recante  "Norme  per  l'ordinamento  della  professione  di
 consulente del lavoro"), assoggetti a trattamento ingiustificatamente
 differenziato   chi   abbia  superato  la  prova  teorico-pratica  di
 idoneita' - prevista dalla l. n. 1081 del 1964 -  anteriormente  alla
 data  di entrata in vigore della nuova normativa, rispetto a chi tale
 prova  abbia  ancora,  a  tale  data,  in  corso   di   espletamento,
 consentendo solo a quest'ultimo, e non al primo - gia' autorizzato ma
 non  iscritto  al  vecchio  albo  -  di  iscriversi  nel  nuovo  albo
 professionale: cio' in violazione degli artt. 3, primo comma, 4 e 35,
 primo comma, Cost.
    2. - La questione non e' fondata.
    La  norma impugnata, nel dettare una disciplina transitoria per il
 passaggio dal  vecchio  al  nuovo  regime,  consente,  in  deroga  al
 requisito  del titolo di studio e del certificato di abilitazione, la
 iscrizione nel nuovo albo ai consulenti del  lavoro  che  fossero,  o
 fossero stati, gia' iscritti in quello istituito dalla legge del 1964
 (primo comma); prevede poi che, ai fini dell'eventuale  conseguimento
 dell'abilitazione,   resti   fermo   l'espletamento  dell'esame  gia'
 regolarmente fissato o in corso di svolgimento alla data  di  entrata
 in vigore della nuova legge (secondo comma).
    Come  ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, tale ultimo
 precetto, nel far salvi gli esami gia' disposti  secondo  il  sistema
 precedente,  intende  soltanto  regolare  la  sorte  di  procedimenti
 amministrativi pendenti, accordando tutela alla legittima aspettativa
 degli aspiranti al loro regolare esito. A parte la non estensibilita'
 di una norma derogatoria, diversa e' invece, e percio' non meritevole
 di  eguale  tutela, la posizione di coloro che, come la parte attrice
 nel giudizio a quo, a quel momento, avevano gia' superato l'esame  e,
 pur   avendo  ottenuto  la  prevista  autorizzazione,  avevano  pero'
 trascurato di  chiedere  quella  iscrizione  nel  vecchio  albo  che,
 secondo  il  primo  comma  dell'art.  40  della legge n. 12 del 1979,
 avrebbe consentito loro di ottenere l'iscrizione in quello nuovo.
    Non sussiste dunque una irragionevole disparita' di trattamento in
 danno  dei  soggetti  da  ultimo   considerati,   ne'   un'arbitraria
 limitazione dei diritti loro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  40  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12  (Norme   per
 l'ordinamento   della  professione  di  consulente  del  lavoro),  in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 35,  primo  comma,  Cost.,
 sollevata  dal  Tribunale di Perugia con ordinanza del 25 giugno 1982
 (r.o. n. 745/82).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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