N. 545 ORDINANZA 10 - 12 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Armi -
 Introduzione di armi nel territorio dello Stato senza licenza -
 Conoscenza della legge penale - Punibilita' dello straniero non
 residente nello Stato - Scriminante - Modalita' di  applicazione -
 Lamentata equiparazione con il cittadino italiano residente o
 dimorante all'estero - Manifesta infondatezza.  (Legge 18 aprile
 1975, n. 110, artt. 15).  (Cost., artt. 3 e 25)
(GU n.21 del 25-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge
 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative  della  disciplina  vigente
 per  il  controllo  delle  armi,  delle  munizioni e degli esplosivi)
 promosso con ordinanza emessa il  20  gennaio  1984  dal  Pretore  di
 Sestri  Ponente,  iscritta  al  n.  249 del registro ordinanze 1984 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno
 1984;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di
 Sestri Ponente ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  25,
 secondo   comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
 della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
 e degli esplosivi), nella parte in cui fa  dipendere  la  punibilita'
 dello   straniero   non  residente  nello  Stato  dall'osservanza  di
 disposizioni amministrative emanate con decreto ministeriale;
      che,  in  particolare,  il  giudice  a quo lamenta la violazione
 dell'art. 25, secondo comma,  Cost.,  in  quanto  non  risulterebbero
 sufficientemente  specificati  nelle norme di legge i presupposti, il
 carattere, il contenuto ed i limiti del provvedimento  dell'autorita'
 non legislativa, alla trasgressione del quale deve seguire la pena;
      che,  ad  avviso  del  giudice remittente, sarebbe violato anche
 l'art.  3  Cost.  in  quanto  non   potrebbero   essere   logicamente
 equiparabili  la  posizione  dello straniero non residente con quelle
 dell'italiano  residente   all'estero   e   dell'italiano   dimorante
 all'estero  per  ragioni  di lavoro rispetto all'effettiva e completa
 possibilita'  astratta  di   conoscere   disposizioni   regolamentari
 italiane adottate con decreto ministeriale;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  l'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non
 costituisce  una  disposizione  incriminatrice  ma   disciplina,   al
 contrario,  una  causa  d'esclusione del reato d'introduzione di armi
 nel territorio dello Stato senza licenza, punito  dall'art.  1  della
 legge 2 ottobre 1967, n. 895;
      che  il  decreto  ministeriale  di cui al medesimo art. 15 della
 legge n. 110 del 1975 e' destinato a stabilire soltanto le  modalita'
 d'applicazione della scriminante innanzi citata;
      che,  quindi,  non  risulta  violata  la riserva di legge di cui
 all'art. 25, secondo comma, Cost.;
      che,  d'altra  parte, non risulta violato neppure l'art. 3 Cost.
 in quanto non  appare  manifestamente  irragionevole  l'equiparazione
 delle  categorie indicate nella disposizione impugnata (stranieri non
 residenti nel territorio nazionale, da un  lato,  italiani  residenti
 all'estero  o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, dall'altro)
 le quali sono equiparabili  ai  fini  della  conoscenza  del  decreto
 ministeriale   dato  che,  riferendosi  a  soggetti  tutti  dimoranti
 all'estero, hanno analoga  possibilita'  di  conoscere  il  contenuto
 dello stesso;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
 integrative  della  disciplina  vigente  per  il controllo delle armi
 delle munizioni e degli esplosivi)  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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